Cassazione Civile, Ordinanza n. 23329/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia trae origine da una vicenda amministrativa e fiscale collegata all’assunzione tardiva di una candidata risultata illegittimamente esclusa da un concorso pubblico. Dopo il riconoscimento, in sede amministrativa, del diritto al risarcimento del danno per il ritardo nell’assunzione, il Comune ha liquidato una somma concordata con la destinataria ma ne ha corrisposto solo una parte, trattenendo e versando all’erario ritenute IRPEF sulla base dell’idea che l’importo avesse natura reddituale. In un successivo giudizio di ottemperanza il Consiglio di Stato ha poi riconosciuto il diritto della destinataria all’intera somma. Il Comune, avendo pagato anche la differenza non versata in precedenza, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso della ritenuta effettuata sulla somma ritenuta non dovuta; al silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso davanti al giudice tributario. La CTP ha accolto il ricorso ritenendo che l’importo fosse un danno risarcibile e non un reddito sostitutivo. In appello, però, la CTR ha accolto la tesi dell’Agenzia, valorizzando il criterio di commisurazione della somma ai compensi di lavoro che sarebbero stati percepiti. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 6, comma 2, 17 e 51 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la somma avesse natura non reddituale e che il criterio usato per quantificarla fosse irrilevante; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per travisamento del titolo della corresponsione, che sarebbe stato quello di ristorare equitativamente un danno da ritardata assunzione, non di sostituire redditi non percepiti. Il ricorrente ha insistito sul fatto che il riferimento alle retribuzioni fosse solo un parametro equitativo di liquidazione di un danno emergente e non indice della natura reddituale della somma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha richiamato l’art. 6, comma 2, TUIR e la propria giurisprudenza, ribadendo che le somme risarcitorie sono imponibili solo se e nei limiti in cui reintegrino un danno consistente nella mancata percezione di redditi (lucro cessante), mentre non lo sono se mirano a ristorare un pregiudizio diverso (danno emergente). Ha quindi censurato la sentenza della CTR per aver dato rilievo decisivo al fatto che l’importo fosse parametrato al tempo e all’entità dei compensi lavorativi, senza verificare in concreto la causa della dazione e senza considerare che il richiamo alle retribuzioni poteva essere solo un criterio di liquidazione equitativa. La Corte ha anche osservato che dovevano essere esaminate le intese transattive richiamate dal ricorrente e il contenuto della pronuncia amministrativa di ottemperanza, utili per qualificare la natura del pregiudizio. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
"i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (...) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"
Le somme risarcitorie sono imponibili solo se destinate a reintegrare la perdita di redditi; se riparano un pregiudizio diverso non costituiscono reddito imponibile.
art. 17 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
art. 51 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
art. 2056 c.c.
Richiamato come base del criterio di liquidazione equitativa del danno.
art. 1226 c.c.
Richiamato come base del criterio di liquidazione equitativa del danno.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Invocato per denunciare l’omesso esame del fatto decisivo relativo al titolo della somma corrisposta.
art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in un precedente giurisprudenziale riportato nella motivazione, in tema di non imponibilità delle somme aventi natura risarcitoria diversa dal lucro cessante.
art. 60, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in un precedente giurisprudenziale riportato nella motivazione, per distinguere tra compensi risarcitori mere reintegrativi e compensi sostitutivi di redditi.
Massime di principio
- In materia di IRPEF, le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono tassabili solo quando, per causa concreta, sostituiscono redditi non percepiti; se invece reintegrano un danno diverso dal mancato guadagno, restano fuori dall’imposizione.
- La qualificazione fiscale di un importo non dipende solo dal criterio usato per quantificarlo: il richiamo a retribuzioni o compensi può avere mera funzione equitativa e non mutare la natura non reddituale della somma.
- Nel valutare se un risarcimento sia imponibile, il giudice di merito deve accertare la funzione economico-giuridica della dazione, esaminando il contenuto del titolo risarcitorio e gli elementi del caso concreto, comprese eventuali intese transattive e la motivazione del provvedimento che ha liquidato il danno.
- Il risarcimento del danno da ritardata assunzione o da lesione di interessi professionali non è automaticamente reddito di lavoro dipendente: occorre verificare se sia destinato a sostituire emolumenti perduti oppure a ristorare un pregiudizio diverso, anche non patrimoniale o comunque emergente.
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