Cassazione Civile, Ordinanza n. 23320/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto delle rinunce ai ricorsi principale e incidentale, entrambe accettate dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, compensando le spese. Non vi è stata decisione nel merito sulle censure proposte avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il giudizio di cassazione aveva ad oggetto l'impugnazione di un'ordinanza del Tribunale di Salerno; dai dati disponibili emerge soltanto che il ricorso era stato proposto da più coeredi nei confronti del fallimento di uno di essi, con la partecipazione di una società immobiliare intimata. Nel corso del giudizio di legittimità, sia i ricorrenti principali sia il ricorrente incidentale hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; le rinunce sono state reciprocamente accettate e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta e accettata dalle altre parti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia reciproca ai ricorsi principale e incidentale, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia.
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