Cassazione Civile, Ordinanza n. 23318/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per effetto della definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla l. n. 136/2018. Ha inoltre precisato che, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla norma, il processo deve essere dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, aveva determinato un maggior reddito imponibile IRPEF per l'anno d'imposta 2008. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Puglia aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma nel corso del giudizio il controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, con prova del pagamento dell'importo dovuto. Non essendo stata poi proposta istanza di trattazione nel termine previsto, la Corte ha rilevato la sopravvenuta estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. n. 600/1973
È la base normativa dell'avviso di accertamento con cui l'amministrazione aveva rideterminato il maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2008.
art. 6 del d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata si perfeziona con la domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto; se viene depositata in giudizio copia della domanda e del versamento, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020; in assenza di istanza di trattazione, il processo è dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
È la legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale o della prima rata nei termini previsti sono presupposti necessari per il perfezionamento della procedura.
- Se la controversia è definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e non viene proposta istanza di trattazione entro il termine finale stabilito dalla norma, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
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