Cassazione Civile, Ordinanza n. 23322/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché riesamini la questione attenendosi ai principi espressi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, pronunciata su istanza dell'amministrazione finanziaria. In reclamo, la corte territoriale aveva ritenuto che la notifica dell'istanza di fallimento non fosse stata neppure tentata nei confronti della società debitrice e che la notifica ai soci fosse comunque tardiva, dichiarando la nullità del procedimento e revocando il fallimento della società, anche perché era ormai decorso il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. L'ente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità del procedimento di reclamo e della sentenza per vizi delle notifiche telematiche del reclamo, sostenendo che le attestazioni di conformità degli atti notificati a mezzo PEC erano irregolari perché prive dell'indicazione dei nomi dei file e dell'esplicita attestazione di estrazione della procura dal fascicolo informatico; con il secondo ha denunciato violazione delle norme fallimentari e processuali, sostenendo che la corte d'appello aveva erroneamente affermato la mancata notifica alla società senza verificare, mediante acquisizione del fascicolo telematico, che la cancelleria aveva invece notificato il ricorso e il decreto all'indirizzo PEC della società risultante dal registro delle imprese. Il ricorso è stato accolto limitatamente al secondo motivo e rigettato nel primo: la Corte ha ritenuto che le irregolarità dell'attestazione di conformità non integrassero nullità, e ha invece affermato che la notificazione alla società cancellata era stata eseguita correttamente all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, sicché la corte di merito aveva errato nel reputare inesistente la notifica alla debitrice senza esaminare il fascicolo telematico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione nullità del procedimento o della sentenza per violazioni processuali.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni e attestazioni telematiche; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati.
art. 16-undecies d.l. 179/2012
la Corte osserva che le disposizioni richiedono l'inserimento dell'attestazione di conformità nella relazione di notifica se la copia informatica ha tale destinazione.
art. 11 l. n. 53/1994
la mancata indicazione del nome del file nell'attestazione di conformità è mera irregolarità e non integra le nullità previste da questa norma.
art. 83, 3° comma, c.p.c.
richiamato nella relata di notifica per indicare il titolo della procura alle liti allegata.
art. 18, comma 10, l. fall.
attribuisce al collegio del reclamo poteri di indagine anche per verificare l'attività compiuta dalla cancelleria e l'esito delle notifiche.
art. 347, comma 3, c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale violata dalla corte di merito.
art. 45 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale relativa agli adempimenti della cancelleria.
art. 15, comma 3, l. fall.
in caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato all'indirizzo PEC precedentemente comunicato al registro.
art. 15, comma 5, l. fall.
richiamato per i termini abbreviati di notificazione del ricorso e del decreto di convocazione.
art. 147, comma 3, l. fall.
l'obbligo di convocazione dei soci illimitatamente responsabili si giustifica perché la dichiarazione di fallimento della società produce anche il loro fallimento.
art. 10, comma 1, l. fall.
la corte di merito aveva ritenuto decorso il termine annuale dalla cancellazione, ostativo alla regressione del procedimento; la Cassazione non condivide la soluzione adottata dalla corte territoriale sul punto decisivo.
Massime di principio
- La mancata indicazione del nome del file nell'attestazione di conformità della copia informatica notificata a mezzo PEC costituisce una mera irregolarità, non una nullità della notificazione, se non incide sulla riconoscibilità dell'atto e sulla sua idoneità a raggiungere lo scopo.
- Quando la procura alle liti allegata alla relata di notifica è chiaramente richiamata come titolo del difensore che esegue il deposito o il gravame, non è necessaria un'attestazione ulteriore ove dalla relata risulti inequivocamente la riferibilità della procura all'impugnazione notificata.
- Nel procedimento per dichiarazione di fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese, la notificazione del ricorso e del decreto può essere validamente eseguita all'indirizzo PEC della società già comunicato al registro, secondo il regime speciale previsto dalla legge fallimentare.
- Nel reclamo avverso la sentenza di fallimento, il collegio deve verificare anche l'effettivo compimento degli adempimenti di cancelleria e può/dovere acquisire il fascicolo telematico per accertare la correttezza delle notifiche.
- Nel fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, la mancata convocazione del socio comporta, al più, la nullità della pronuncia relativa al socio, non incidendo sulla validità della dichiarazione di fallimento della società, che costituisce il presupposto logico e giuridico del fallimento personale del socio.
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