Cassazione Civile, Ordinanza n. 06315/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un affittuario aveva stipulato con un'azienda speciale silvo-pastorale un contratto di affitto di fondo rustico, qualificato come "concessione", all'esito di una procedura di evidenza pubblica e per una durata di nove anni, con scadenza prevista nel 2024. Il contratto prevedeva una clausola risolutiva collegata alla sopravvenienza di cause antimafia. Successivamente l'ente concedente comunicava il recesso/riduzione del rapporto in forza degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, a seguito di informativa antimafia interdittiva prefettizia emessa per pericolo di infiltrazione mafiosa. L'affittuario impugnava tale recesso chiedendo l'accertamento della validità del contratto e della propria qualità di detentore qualificato. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo legittima la clausola risolutiva e non necessaria una specifica approvazione ex art. 1341 c.c. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa esatta indicazione della parte del giudizio; 2) violazione delle norme del codice antimafia e nullità della clausola contrattuale n. 19 per contrasto con norme imperative; 3) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., sostenendo che il contratto, avente ad oggetto bene del patrimonio disponibile comunale, fosse di diritto privato e che la clausola vessatoria richiedesse specifica approvazione scritta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato tardivamente. Ha applicato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione post L. n. 69/2009, calcolando la scadenza con la sospensione emergenziale Covid prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e successive modifiche, e ha escluso l'ulteriore sospensione feriale dei termini per la natura agraria della controversia. Poiché il ricorso è stato notificato oltre il termine utile, l'esame dei motivi è stato ritenuto superfluo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esenzione del processo.
Norme richiamate
Per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 si applica il termine lungo di impugnazione nella formulazione introdotta dalla L. n. 69/2009.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18
La sospensione emergenziale dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 va computata nel calcolo della scadenza del termine lungo.
Se il termine cade di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non si applica alla controversia per la sua natura agraria, in forza dell'esclusione prevista dall'art. 3 della stessa legge.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Le controversie agrarie sono escluse dalla sospensione feriale dei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di processo esente.
Richiamato dal ricorrente come norma di ordine pubblico da applicarsi solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Invocato quale base del recesso conseguente all'informativa antimafia.
Invocato quale base del recesso conseguente all'informativa antimafia.
Dedotto dal ricorrente per sostenere la necessità di specifica approvazione scritta della clausola risolutiva; la Corte d'appello aveva escluso tale necessità nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità delle regole sulle condizioni generali di contratto ai contratti con la PA.
Invocato per sostenere la nullità della clausola contrattuale per contrasto con norme imperative.
Invocato per la nullità parziale della clausola contrattuale per contrasto con norme imperative.
Richiamato come base del contratto agrario stipulato in deroga alla legge sui patti agrari.
Norma procedurale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso va verificata computando il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. e le eventuali sospensioni dei termini disposte da norme eccezionali; se il ricorso è notificato oltre il termine così determinato, esso è inammissibile e non possono esaminarsi i motivi.
- La sospensione feriale dei termini non opera nelle controversie escluse dalla legge, come quelle agrarie, con conseguente irrilevanza di tale periodo nel calcolo del termine d'impugnazione.
- Quando la tardività dell'impugnazione emerge con certezza, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza affrontare le censure di merito formulate con i motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06221/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06222/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06224/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06225/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06226/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06227/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →