Cassazione Civile, Ordinanza n. 17764/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda avvisi di accertamento emessi per il 2008 nei confronti di una società di persone e, per trasparenza, dei soci, in relazione a IRPEF, IVA e IRAP. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, ma la CTR Lombardia aveva poi annullato integralmente gli atti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000, per avere la CTR ritenuto mancante il contraddittorio endoprocedimentale; (2) stessa violazione, in subordine, per avere la CTR annullato gli accertamenti nonostante i contribuenti non avessero dedotto elementi idonei a mutare l'esito del procedimento; (3) stessa violazione, in ulteriore subordine, per avere la CTR valorizzato la mancata risposta dell'Ufficio alle osservazioni del contribuente; (4) violazione dell'art. 10, comma 4-bis, l. 146/1998 e dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto che la congruità dei ricavi rispetto agli studi di settore precludesse l'accertamento analitico-induttivo; (5) nullità della sentenza per motivazione inesistente, poiché la CTR avrebbe omesso di spiegare le ragioni concrete della decisione. Nel frattempo alcuni contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. 119/2018 e hanno chiesto l'estinzione del giudizio; per una socia non notificata inizialmente il ricorso è stato integrato il contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della società e dei soci che avevano aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Quanto alla socia Natalina Mauro, nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, la Corte ha accolto il quinto motivo del ricorso dell'Agenzia, rigettando gli altri quattro. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione alla posizione della socia Mauro, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR)
nei redditi delle società di persone opera l'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
nei giudizi relativi ad accertamenti unitari sulle società di persone e sui soci è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione di tutti determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
richiamato come possibile riunione dei giudizi, in alternativa all'integrazione del contraddittorio.
art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. con l. n. 136/2018
la definizione agevolata delle liti pendenti comporta estinzione del giudizio se non interviene diniego dell'Ufficio e se non è presentata istanza di trattazione entro il termine previsto; l'adesione della società non si estende automaticamente al socio titolare di distinto avviso di accertamento.
richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo contestato, ma i primi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio della decisione di merito.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
l'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è necessario che ne dia conto espressamente nell'avviso; l'omissione non comporta automaticamente nullità.
art. 10, comma 4-bis, l. n. 146/1998
richiamato nel motivo sul rapporto tra studi di settore e accertamento, ma la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse affermato una preclusione in diritto, bensì avesse valorizzato in fatto la congruità come elemento presuntivo favorevole al contribuente.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione all'accertamento analitico-induttivo; il motivo è stato giudicato inammissibile per mancata corrispondenza alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro dei motivi per violazione di legge proposti dall'Agenzia.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro del motivo sulla motivazione inesistente della sentenza impugnata.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad accertamenti sui redditi di società di persone, l'unitarietà dell'accertamento comporta litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali di singoli soci; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina nullità assoluta del giudizio.
- La definizione agevolata delle liti tributarie produce estinzione del processo solo per i soggetti che vi abbiano aderito secondo le condizioni di legge; l'adesione della società non si estende automaticamente ai soci destinatari di autonomi avvisi di accertamento.
- In tema di art. 12, comma 7, l. 212/2000, l'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente, ma la mancata esplicitazione di tale valutazione nell'atto non comporta di per sé nullità dell'accertamento.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che attribuisce al giudice di merito una decisione diversa da quella effettivamente adottata.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è confinato alla mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, cioè a un difetto del "minimo costituzionale"; non basta contestare la sufficienza o la logicità della motivazione.
- Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita ad affermazioni astratte o apodittiche senza esaminare i concreti elementi di prova e senza rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
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