Cassazione Civile, Ordinanza n. 25999/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso del credito IVA relativo all'anno 2008 richiesto dalla curatela del fallimento di una società. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che il provvedimento di diniego fosse carente di motivazione e che l'Amministrazione non potesse integrare in giudizio le ragioni del rifiuto producendo documentazione non richiamata nell'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 30 L. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il diniego di rimborso non richiede una motivazione analoga a quella degli atti impositivi e che, nel giudizio instaurato contro il rigetto dell'istanza di rimborso, l'Ufficio può difendersi e integrare le ragioni del diniego entro l'oggetto della controversia.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nel caso di diniego di rimborso IVA, la motivazione richiesta non è quella piena e analitica propria degli atti impositivi, poiché il rapporto è invertito: il contribuente è il soggetto che vanta una pretesa creditoria verso l'Erario e l'Ufficio assume una posizione passiva. Ha quindi ritenuto sufficiente la motivazione del diniego che indichi gli elementi essenziali del mancato riconoscimento del rimborso, anche mediante il riferimento al mancato superamento del test di operatività previsto dalla normativa sulle società non operative. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla medesima CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso è stata respinta perché il motivo indicava con precisione la parte della decisione censurata e la regola giuridica ritenuta violata.
La disciplina della motivazione degli atti impositivi non si applica in modo pieno al diniego di rimborso, che non ha natura di avviso di accertamento.
La motivazione esaustiva richiesta per gli atti impositivi non è necessaria, nello stesso grado, per il diniego di rimborso di imposta.
Il mancato superamento del test di operatività è idoneo a fondare il diniego di rimborso dell'eccedenza IVA, quando richiamato nel provvedimento.
Nel giudizio sul rimborso l'onere probatorio grava sul contribuente che chiede la restituzione della somma asseritamente indebitamente versata.
È richiamato come principio generale di ripetizione dell'indebito che esprime il divieto di arricchirsi senza causa a danno di altri.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 546/1992
Il diniego espresso di rimborso è assimilato al silenzio-rifiuto tra gli atti impugnabili nel processo tributario.
L'Amministrazione può svolgere difese e controdeduzioni in giudizio entro l'oggetto della controversia sul rimborso.
È citato tra le norme che prevedono la motivazione piena degli atti tipicamente impositivi.
Il mancato superamento del test di operatività, unitamente alla disciplina sulle società non operative, è richiamato quale base del diniego del rimborso IVA.
Massime di principio
- Nel giudizio avente a oggetto il diniego di rimborso di un tributo, la motivazione dell'atto reiettivo non deve avere il livello di completezza richiesto per gli avvisi di accertamento o per gli atti sanzionatori, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali che giustificano il rigetto.
- La richiesta di rimborso fiscale pone il contribuente nella posizione di creditore sostanziale dell'Erario: perciò grava su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione.
- L'Amministrazione finanziaria, quando resiste a un'impugnazione contro il diniego di rimborso, può articolare in giudizio difese e argomentazioni anche ulteriori rispetto a quelle espresse nel provvedimento, purché resti fermo l'oggetto della controversia.
- Il diniego di rimborso non coincide con un nuovo esercizio della potestà impositiva e non va equiparato, sul piano della motivazione, a un avviso di accertamento.
- Nei rapporti di rimborso tributario opera il principio generale del divieto di arricchimento indebito, richiamabile anche al di fuori di una specifica azione civilistica di ripetizione dell'indebito.
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