Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18202/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'associazione impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2006 con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva contestato il mancato versamento di ritenute d'acconto IRPEF sui compensi corrisposti ad alcuni soggetti presenti nella palestra e qualificati dagli accertatori come lavoratori subordinati. L'ufficio aveva inoltre negato l'applicabilità del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, ritenendo che l'attività concretamente svolta avesse natura commerciale. La CTR delle Marche, in riforma dei precedenti favorevoli richiamati dalla contribuente, aveva affermato sia la natura commerciale dell'ente sia la subordinazione del rapporto con gli istruttori. In cassazione la società deduceva violazione di giudicato e di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la CTR avesse ignorato precedenti passati in giudicato della stessa CTR e del Tribunale di Ancona, che avevano escluso la subordinazione dei rapporti e riconosciuto la natura dilettantistica dell'associazione. L'Agenzia delle Entrate si costituiva però dichiarando di avere annullato in autotutela l'avviso impugnato e chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti ragioni per compensarle, osservando che l'efficacia vincolante del giudicato non si estende a chi non è stato parte del relativo giudizio e che, inoltre, non emergevano omissioni nella valutazione di fatti decisivi risultanti dalle decisioni richiamate. Ha infine escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola solo le parti del giudizio in cui si è formato, non potendo essere opposto a chi non vi ha partecipato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente come norme violate in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti, ma la Corte non ha ravvisato omissioni decisive nella loro applicazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova nell'ambito delle censure proposte.

  • art. 90, comma 18, L. 289/2002

    Richiamato quale base del regime per le associazioni sportive dilettantistiche, rispetto al quale la CTR aveva escluso la sussistenza dei presupposti.

  • artt. 67, 148 e 149 d.P.R. 917/1986

    Norme fiscali richiamate nel ricorso in relazione al trattamento dei compensi e al regime agevolativo dell'ente.

  • artt. 21 e 23 d.P.R. 600/1973

    Richiamati tra le disposizioni asseritamente violate in tema di ritenute e adempimenti fiscali.

  • art. 9 d.lgs. 471/1997

    Richiamato tra le norme sanzionatorie invocate; l'Agenzia ha precisato che l'avviso è stato annullato anche per effetto della sopravvenuta modifica dell'art. 14 del d.lgs. 471/1997 ad opera del d.lgs. 158/2015.

  • art. 14 d.lgs. 471/1997

    Richiamato dall'Agenzia per spiegare che, dopo la modifica apportata dal d.lgs. 158/2015, la sanzione per mancato versamento non era più applicabile alla fattispecie contestata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporti l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato, escluso nel caso di cessazione della materia del contendere.

  • art. 2 L. 398/1991

    Richiamato dalla ricorrente come disposizione del regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l'atto impugnato venga annullato in autotutela dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio di legittimità.
  • Il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. vincola soltanto le parti che hanno partecipato al processo in cui esso si è formato, e non può essere invocato contro soggetti rimasti estranei a quel giudizio.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese se la controversia presenta elementi tali da escludere una chiara soccombenza di una delle parti, anche in relazione ai limiti soggettivi del giudicato richiamato dalla parte ricorrente.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i rigetti o le inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamentoContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.