Cassazione Civile, Ordinanza n. 03019/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di pagamento emessa dal gestore del servizio idrico integrato per "partite pregresse" e conguagli regolatori riferiti al periodo 2005-2011. L'utente ha agito per far dichiarare la non debenza delle somme richieste, previa disapplicazione della delibera commissariale che aveva imposto il recupero dei conguagli, e in subordine per far accertare la prescrizione dei crediti relativi al periodo indicato. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e hanno escluso la debenza delle somme. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite investisse direttamente la legittimità delle determinazioni tecniche e discrezionali delle autorità di settore nella regolazione tariffaria; con il secondo ha denunciato violazione di norme sostanziali e regolatorie in materia di servizio idrico, assumendo che il potere di determinare la tariffa e le componenti di costo consentisse anche l'applicazione di integrazioni tariffarie ex post su consumi già effettuati per recuperare i costi e i disequilibri pregressi.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel fascicolo del ricorrente non risultava depositata copia autentica della sentenza impugnata nel termine di legge; il deposito effettuato dalla controricorrente era tardivo rispetto al termine di cui all'art. 369 c.p.c. e non valeva a sanare la mancanza. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario
È invocato come parametro del primo motivo di ricorso per censurare la ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
È richiamato dal ricorrente quale norma violata nella denuncia di erroneo riparto di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la controversia apparteneva alla giurisdizione amministrativa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, formulato come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del servizio idrico e della regolazione tariffaria.
È richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla tariffa del servizio idrico integrato.
art. 9 dir. 2000/60/CE
È richiamato dal ricorrente a sostegno del principio del recupero dei costi nel settore idrico.
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011
È richiamato nel motivo di ricorso come base del potere regolatorio dell'autorità di settore.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 201/2011.
È richiamato nel motivo di ricorso in tema di assetto regolatorio del servizio idrico.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 70/2011.
art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012
È richiamato nel motivo di ricorso quale fonte della disciplina tariffaria.
È richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'inserzione automatica delle clausole/regole tariffarie nel rapporto.
delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr
È richiamata come atto regolatorio relativo alla determinazione tariffaria del servizio idrico.
delibera dell'ente d'ambito della Sardegna n. 18 del 26 giugno 2014
È richiamata come atto che avrebbe imposto il recupero dei conguagli regolatori e dal quale il ricorrente faceva decorrere il termine per il recupero dei crediti.
sanziona - a pena di improcedibilità - il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata
La Corte lo applica nel senso che il mancato deposito della sentenza impugnata da parte del ricorrente comporta improcedibilità del ricorso.
È richiamato per escludere che il tardivo deposito della sentenza da parte del controricorrente possa evitare l'improcedibilità del ricorso.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione da parte del ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso.
- Il successivo deposito della sentenza da parte del controricorrente non sana la mancanza se avviene oltre il termine utile per il ricorrente e non ricorrono le condizioni riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità per evitare l'improcedibilità.
- La giurisprudenza sul deposito della relazione di notificazione della sentenza non è automaticamente estensibile al deposito della sentenza stessa.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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