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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02947/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un incendio per il quale era stato corrisposto un indennizzo assicurativo. I giudici di merito hanno poi ritenuto che l'evento fosse doloso e inserito in una condotta truffaldina ai danni delle compagnie assicurative, con conseguente indebito pagamento dell'indennizzo e condanna dell'assicurata alla restituzione di oltre 2,3 milioni di euro, oltre interessi. In appello la decisione è stata confermata valorizzando, come prova dell'origine dolosa e fraudolenta dell'incendio, elementi tratti da un precedente procedimento penale, in particolare dichiarazioni di un soggetto coinvolto e intercettazioni telefoniche, considerati indizi gravi, precisi e concordanti. Nel ricorso per cassazione la società assicurata deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 8, 34, 35 e 36 d.lgs. n. 231/2001, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., sostenendo che il giudice civile non avrebbe potuto utilizzare prove acquisite in un diverso procedimento penale svoltosi senza contraddittorio con essa, fuori dalle ipotesi di efficacia vincolante del giudicato penale; con il secondo motivo lamenta omessa e insufficiente motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, individuato proprio nella mancanza di contraddittorio nel procedimento penale da cui erano stati tratti gli elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice civile, in assenza di un divieto di legge, può utilizzare anche prove atipiche, comprese quelle raccolte in un diverso giudizio o emerse da indagini preliminari penali, purché ne dia adeguata motivazione, le prove siano idonee a fornire elementi sufficienti di giudizio e non siano smentite dalle altre risultanze istruttorie. La Corte ha inoltre affermato che non vi è violazione del principio del contraddittorio perché, una volta prodotte nel giudizio civile, le emergenze istruttorie sono sottoposte a valutazione critica delle parti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese delle intimate; è stato invece dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    invocato come parametro del primo motivo, poi ritenuto non fondato perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa e insufficiente motivazione; omesso esame di una circostanza decisiva

    invocato per censurare la motivazione sulla utilizzazione degli elementi probatori penali, ma il motivo è stato giudicato inammissibile

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in conformità alla giurisprudenza della Corte

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per escludere la violazione del contraddittorio, poiché la produzione nel giudizio civile consente alle parti di interloquire criticamente sulle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma non ritenuto violato

  • artt. 651, 652 e 654 c.p.p.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità nel civile di elementi raccolti nel penale fuori dai casi di efficacia del giudicato penale, ma la Corte ha escluso tale tesi

  • artt. 8, 34, 35 e 36 d.lgs. n. 231/2001

    richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, senza che dalla decisione emerga un loro autonomo rilievo decisivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore notificata alle parti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro del contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • Nel processo civile non esiste una regola di chiusura che limiti in modo tassativo i mezzi di prova: il giudice può utilizzare anche prove atipiche e risultanze provenienti da altri procedimenti, compresi atti di indagini preliminari penali.
  • Le prove formate in un diverso procedimento possono essere poste a base della decisione civile se sono prodotte nel giudizio, il giudice ne dà adeguata motivazione, esse offrono elementi sufficienti di giudizio e non risultano smentite dal complesso delle altre prove.
  • L'utilizzazione nel giudizio civile di atti formati altrove non viola di per sé il principio del contraddittorio, poiché il contraddittorio si realizza mediante la formale produzione dell'atto nel processo civile e la possibilità per le parti di contestarlo criticamente.
  • La censura per violazione di legge o per vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte e il ricorso non prospetta argomenti idonei a mutarlo.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria/finanziaria di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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