Cassazione Civile, Ordinanza n. 02947/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un incendio per il quale era stato corrisposto un indennizzo assicurativo. I giudici di merito hanno poi ritenuto che l'evento fosse doloso e inserito in una condotta truffaldina ai danni delle compagnie assicurative, con conseguente indebito pagamento dell'indennizzo e condanna dell'assicurata alla restituzione di oltre 2,3 milioni di euro, oltre interessi. In appello la decisione è stata confermata valorizzando, come prova dell'origine dolosa e fraudolenta dell'incendio, elementi tratti da un precedente procedimento penale, in particolare dichiarazioni di un soggetto coinvolto e intercettazioni telefoniche, considerati indizi gravi, precisi e concordanti. Nel ricorso per cassazione la società assicurata deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 8, 34, 35 e 36 d.lgs. n. 231/2001, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., sostenendo che il giudice civile non avrebbe potuto utilizzare prove acquisite in un diverso procedimento penale svoltosi senza contraddittorio con essa, fuori dalle ipotesi di efficacia vincolante del giudicato penale; con il secondo motivo lamenta omessa e insufficiente motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, individuato proprio nella mancanza di contraddittorio nel procedimento penale da cui erano stati tratti gli elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice civile, in assenza di un divieto di legge, può utilizzare anche prove atipiche, comprese quelle raccolte in un diverso giudizio o emerse da indagini preliminari penali, purché ne dia adeguata motivazione, le prove siano idonee a fornire elementi sufficienti di giudizio e non siano smentite dalle altre risultanze istruttorie. La Corte ha inoltre affermato che non vi è violazione del principio del contraddittorio perché, una volta prodotte nel giudizio civile, le emergenze istruttorie sono sottoposte a valutazione critica delle parti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese delle intimate; è stato invece dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
invocato come parametro del primo motivo, poi ritenuto non fondato perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa e insufficiente motivazione; omesso esame di una circostanza decisiva
invocato per censurare la motivazione sulla utilizzazione degli elementi probatori penali, ma il motivo è stato giudicato inammissibile
base della declaratoria di inammissibilità perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in conformità alla giurisprudenza della Corte
richiamato per escludere la violazione del contraddittorio, poiché la produzione nel giudizio civile consente alle parti di interloquire criticamente sulle prove
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma non ritenuto violato
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità nel civile di elementi raccolti nel penale fuori dai casi di efficacia del giudicato penale, ma la Corte ha escluso tale tesi
artt. 8, 34, 35 e 36 d.lgs. n. 231/2001
richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, senza che dalla decisione emerga un loro autonomo rilievo decisivo
utilizzato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore notificata alle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro del contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- Nel processo civile non esiste una regola di chiusura che limiti in modo tassativo i mezzi di prova: il giudice può utilizzare anche prove atipiche e risultanze provenienti da altri procedimenti, compresi atti di indagini preliminari penali.
- Le prove formate in un diverso procedimento possono essere poste a base della decisione civile se sono prodotte nel giudizio, il giudice ne dà adeguata motivazione, esse offrono elementi sufficienti di giudizio e non risultano smentite dal complesso delle altre prove.
- L'utilizzazione nel giudizio civile di atti formati altrove non viola di per sé il principio del contraddittorio, poiché il contraddittorio si realizza mediante la formale produzione dell'atto nel processo civile e la possibilità per le parti di contestarlo criticamente.
- La censura per violazione di legge o per vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte e il ricorso non prospetta argomenti idonei a mutarlo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria/finanziaria di riferimento.
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