Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di rilascio di un immobile e di condanna al pagamento di indennità di occupazione. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva ordinato alla conduttrice il rilascio dell'immobile in favore del Comune, ritenendo non più opponibile all'ente la locazione originariamente stipulata dall'usufruttuaria, decorsi cinque anni dalla morte di quest'ultima. In appello la parte soccombente aveva prodotto, solo nella fase decisoria, un documento secondo cui dal 2005 l'immobile sarebbe stato retrocesso alla ASL Napoli 1, sostenendo quindi che il Comune non fosse titolare della posizione sostanziale azionata. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il difetto di titolarità o legitimatio ad causam sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e che, proprio perché eccezione rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto consentire la produzione di nuovi documenti in appello senza il divieto dell'art. 345 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza consolidata. Ha ribadito che la contestazione della titolarità del diritto azionato può integrare una mera difesa o un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio solo se il fatto risulti già ritualmente acquisito agli atti; non è invece consentito superare il divieto di nuove prove e nuovi documenti in appello per introdurre per la prima volta la prova del fatto dedotto. Ha quindi escluso che la rilevabilità officiosa della questione renda inoperante l'art. 345, comma 3, c.p.c. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata invocata per dedurre violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio dispositivo
richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevabilità officiosa della questione di titolarità
in appello sono ammesse nuove eccezioni rilevabili d'ufficio, ma restano vietate nuove prove e nuovi documenti; il divieto non è eliso dalla rilevabilità officiosa della questione
la causa è stata trattata in camera di consiglio con proposta del relatore
art. 111, comma 1, Cost.
richiamato in relazione al giusto processo regolato dalla legge e alla funzione ordinatoria delle preclusioni
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno del rapporto tra giusto processo e regole di preclusione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La contestazione della titolarità del diritto azionato non consente, di per sé, di introdurre in appello nuovi documenti o nuove prove: la rilevabilità officiosa opera solo sul piano dell'allegazione o della qualificazione della questione, non su quello istruttorio.
- Le eccezioni in senso lato e le mere difese possono essere considerate dal giudice anche d'ufficio, ma solo se il fatto rilevante risulta già ritualmente acquisito al processo o comunque desumibile dagli atti di causa.
- L'art. 345 c.p.c. distingue nettamente tra nuove eccezioni rilevabili d'ufficio, ammesse nei limiti di legge, e nuovi mezzi di prova o documenti, che restano soggetti al divieto di produzione in appello.
- La funzione delle preclusioni processuali è compatibile con il giusto processo: esse non sono in contrasto con la ricerca della decisione giusta, ma regolano ordinatamente l'esercizio dei poteri delle parti e del giudice.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando censura una soluzione già conforme a un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
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