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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di rilascio di un immobile e di condanna al pagamento di indennità di occupazione. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva ordinato alla conduttrice il rilascio dell'immobile in favore del Comune, ritenendo non più opponibile all'ente la locazione originariamente stipulata dall'usufruttuaria, decorsi cinque anni dalla morte di quest'ultima. In appello la parte soccombente aveva prodotto, solo nella fase decisoria, un documento secondo cui dal 2005 l'immobile sarebbe stato retrocesso alla ASL Napoli 1, sostenendo quindi che il Comune non fosse titolare della posizione sostanziale azionata. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il difetto di titolarità o legitimatio ad causam sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e che, proprio perché eccezione rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto consentire la produzione di nuovi documenti in appello senza il divieto dell'art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza consolidata. Ha ribadito che la contestazione della titolarità del diritto azionato può integrare una mera difesa o un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio solo se il fatto risulti già ritualmente acquisito agli atti; non è invece consentito superare il divieto di nuove prove e nuovi documenti in appello per introdurre per la prima volta la prova del fatto dedotto. Ha quindi escluso che la rilevabilità officiosa della questione renda inoperante l'art. 345, comma 3, c.p.c. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata per dedurre violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio dispositivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevabilità officiosa della questione di titolarità

  • art. 345 c.p.c.

    in appello sono ammesse nuove eccezioni rilevabili d'ufficio, ma restano vietate nuove prove e nuovi documenti; il divieto non è eliso dalla rilevabilità officiosa della questione

  • art. 380-bis c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio con proposta del relatore

  • art. 111, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo regolato dalla legge e alla funzione ordinatoria delle preclusioni

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno del rapporto tra giusto processo e regole di preclusione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità del diritto azionato non consente, di per sé, di introdurre in appello nuovi documenti o nuove prove: la rilevabilità officiosa opera solo sul piano dell'allegazione o della qualificazione della questione, non su quello istruttorio.
  • Le eccezioni in senso lato e le mere difese possono essere considerate dal giudice anche d'ufficio, ma solo se il fatto rilevante risulta già ritualmente acquisito al processo o comunque desumibile dagli atti di causa.
  • L'art. 345 c.p.c. distingue nettamente tra nuove eccezioni rilevabili d'ufficio, ammesse nei limiti di legge, e nuovi mezzi di prova o documenti, che restano soggetti al divieto di produzione in appello.
  • La funzione delle preclusioni processuali è compatibile con il giusto processo: esse non sono in contrasto con la ricerca della decisione giusta, ma regolano ordinatamente l'esercizio dei poteri delle parti e del giudice.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando censura una soluzione già conforme a un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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