Cassazione Civile, Ordinanza n. 02952/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha deciso sul merito del motivo di ricorso, perché ha preso atto della memoria depositata dalla parte contribuente con istanza di sospensione ai fini della definizione agevolata della controversia ex L. n. 130/2022. Ha quindi sospeso il processo fino al 16 gennaio 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo e disponendo la trasmissione alla sezione tributaria.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, pronunciato in primo grado, di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013. L'atto contestava alla società l'indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e la detrazione IVA in relazione a fatture emesse da una ditta ritenuta cartiera, per operazioni asseritamente oggettivamente inesistenti, emerse da attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito di un procedimento penale. La società contribuente è rimasta intimata nel giudizio di legittimità, ma ha poi depositato memoria e istanza di sospensione per avvalersi della definizione agevolata della controversia prevista dalla L. n. 130/2022.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento in camera di consiglio e della proposta del relatore.
art. 5, comma 1, L. n. 130/2022
indica la possibilità per la parte contribuente di avvalersi della definizione agevolata della controversia.
art. 5, comma 10, L. n. 130/2022
prevede l'istanza di sospensione del processo in pendenza della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia prevista dalla normativa sopravvenuta, la Corte può sospendere il giudizio nei termini stabiliti dalla legge.
- In presenza di un'istanza di sospensione fondata su una disciplina di definizione agevolata, il giudizio di legittimità non viene definito nel merito ma viene rinviato a nuovo ruolo fino alla scadenza indicata dalla norma.
- La sospensione del processo per adesione a una definizione agevolata impedisce, allo stato, una pronuncia sul ricorso e lascia impregiudicato l'esito finale della controversia tributaria.
Come è indicizzato
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