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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02944/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale, la cui conclusione e validità erano già state accertate con sentenza passata in giudicato. Il locatore aveva ottenuto in primo e secondo grado la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, consistito nel mancato pagamento dei canoni. La conduttrice aveva reiterato l'eccezione di non avere avuto la disponibilità dell'immobile e sosteneva che i capitoli di prova testimoniale non ammessi avrebbero dimostrato l'impossibilità di utilizzare i beni locati, imputando al locatore gli ostacoli che avevano impedito l'effettiva disponibilità dei locali. Con il ricorso per cassazione ha denunciato, con un unico motivo, un vizio di motivazione formulato nei termini della previgente versione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la mancata escussione dei testimoni avesse impedito l'accertamento di un fatto decisivo, cioè l'assenza di disponibilità dei locali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse prospettata secondo la vecchia formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più vigente, e comunque non rispettasse i requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo: il ricorrente non aveva individuato con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui esso risultava, né il momento e il modo in cui era stato discusso, limitandosi a riproporre critiche generiche alla ricostruzione del merito. La Corte ha quindi confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione di merito che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione per mancato pagamento dei canoni. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione del motivo consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato processuale o extraprocessuale da cui esso risulta.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del ricorso devono essere indicati e prodotti gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale accelerato previsto per i casi ritenuti suscettibili di definizione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per denunciare semplici insufficienze argomentative.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di un fatto decisivo deve individuare in modo rigoroso il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La mera riproposizione di censure già svolte contro la sentenza di merito, senza confronto puntuale con la motivazione impugnata, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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