Cassazione Civile, Ordinanza n. 02965/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 1.000 a titolo di canoni di locazione di un immobile relativi ai mesi di agosto e settembre 2019. Gli ingiunti opposero il decreto e il Giudice di pace revocò l'ingiunzione dichiarando la propria incompetenza per materia. La società locatrice, anziché proporre appello avverso la sentenza declinatoria, propose un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al Tribunale chiedendo di riformare la decisione del Giudice di pace e, conseguentemente, di respingere l'opposizione e confermare il decreto, ovvero in subordine di decidere la causa nel merito. Il Tribunale dichiarò inammissibile il ricorso, ritenendo che l'atto introduttivo fosse in realtà un appello e che tale forma non fosse compatibile con il rito sommario; aggiunse anche che la controversia era comunque soggetta al rito locatizio e che, in ogni caso, la pretesa sarebbe stata coperta da giudicato formatosi in altro giudizio. In cassazione la ricorrente dedusse: (1) errata qualificazione dell'atto come appello anziché riassunzione, con conseguente inammissibile applicazione delle regole sull'appello e mancato rilievo delle precisazioni della domanda; (2) errata affermazione di incompatibilità tra impugnazione della sentenza del Giudice di pace e rito sommario, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto al più disporre il mutamento del rito; (3) erronea evocazione del giudicato, poiché la precedente sentenza riguardava canoni di mensilità diverse da quelle oggetto della presente domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'esame diretto dell'atto introduttivo confermava che la parte aveva effettivamente proposto un appello contro la sentenza del Giudice di pace, e non una riassunzione del giudizio; ha escluso che le successive precisazioni potessero mutare la natura dell'atto, che va desunta dalla sua formulazione complessiva. Ha respinto il secondo motivo affermando che le controversie devolute in appello al Tribunale, pur se monocratiche, non sono trattabili con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. per l'incompatibilità con il procedimento d'appello; ha inoltre osservato che, ove anche l'atto fosse stato inteso come riassunzione, la domanda sarebbe stata comunque inammissibile perché soggetta a rito locatizio speciale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto contro una motivazione sul merito resa ad abundantiam dopo che il giudice si era già spogliato della potestas iudicandi con la declaratoria di inammissibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Il rito sommario è utilizzabile solo per le controversie rientranti tra quelle previste dalla norma; non è compatibile con l'impugnazione in appello della sentenza del Giudice di pace né con controversie soggette a rito speciale locatizio.
art. 702-ter c.p.c.
Se la domanda non rientra tra quelle indicate dall'art. 702-bis, il giudice la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile.
art. 50 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'atto andava qualificato come riassunzione del processo davanti al giudice ritenuto competente.
art. 183 c.p.c.
Il potere di precisare e modificare domande ed eccezioni riguarda il giudizio di primo grado ordinario e non può servire a trasformare un atto di appello in riassunzione.
art. 341 c.p.c.
L'impugnazione della sentenza del Giudice di pace, se proposta contro la statuizione di incompetenza, segue le regole dell'appello.
artt. 353 e 354 c.p.c.
Sono richiamati per escludere la rimessione al primo giudice quando il Tribunale, investito dell'appello, esamini la sentenza declinatoria di competenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione alla qualificazione della domanda e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di giudicato esterno, ritenuto però irrilevante ai fini dell'esito perché il motivo investiva una motivazione sul merito resa ad abundantiam.
art. 83 c.p.c.
La procura può essere rilasciata anche su foglio separato; la sua equivalenza alla procura in calce rende infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione camerale del ricorso con proposta del relatore.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione dell'atto introduttivo rileva il contenuto complessivo della domanda, da apprezzarsi come fatto processuale; le successive precisazioni della parte non possono mutare la natura dell'atto se il testo evidenzia inequivocamente una impugnazione.
- L'errore nella ricostruzione dell'atto processuale può essere denunciato in cassazione come vizio di nullità del procedimento, ma la Corte verifica direttamente il contenuto dell'atto quando si controverte di un fatto processuale rilevante.
- Il rito sommario di cognizione non è compatibile con le impugnazioni che si innestano in un giudizio di appello né può essere usato per riassumere davanti al Tribunale una controversia soggetta a rito speciale incompatibile.
- Quando il giudice dichiara inammissibile la domanda o comunque si spoglia della potestas iudicandi sul merito, eventuali argomentazioni ulteriori sul merito restano ad abundantiam e non sono utilmente censurabili se non incide sulla statuizione pregiudiziale.
- La procura speciale apposta su foglio separato e notificata/depositata telematicamente è valida al pari della procura in calce, purché la sottoscrizione risulti correttamente attestata.
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