Cassazione Civile, Ordinanza n. 16941/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA sulla base di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. L'accertamento derivava da una verifica fiscale culminata in PVC del 13.10.2011 e si fondava su tabulati della piattaforma Ebay dai quali risultavano ricavi superiori a quelli dichiarati per complessivi euro 222.114,35. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, sostenendo che quei tabulati, acquisiti da terzo, non avessero idonea forza probatoria, e che mancasse una ricostruzione analitica delle singole transazioni nonché il riscontro degli effettivi pagamenti. In appello l'Agenzia ha ottenuto riforma della decisione, con valorizzazione dei tabulati Ebay e dell'emissione di fatture per provvigioni come indice di vendite perfezionate, salvo prova contraria del contribuente circa risoluzione dei contratti o mancato pagamento. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa motivazione e violazione delle norme costituzionali e processuali sulla motivazione; 2) nullità per omessa pronuncia su questioni riproposte in appello, tra cui dedotta illegittimità dell'avviso per riferimento ad atti ignoti, violazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 2697 c.c.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la CTR fondato la decisione sul richiamo a un precedente penale della Cassazione ritenuto non pertinente e non autosufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e che il richiamo a un precedente della Cassazione era consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., purché accompagnato da autonoma valutazione critica, come avvenuto nel caso concreto. Ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, pur senza esaminare singolarmente ogni doglianza, sia logicamente incompatibile con le tesi della parte e ne comporti il rigetto implicito. La Corte ha quindi confermato la sentenza di appello favorevole all'Agenzia delle Entrate e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio va valutato nei limiti dell'error in procedendo e del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato per censurare la violazione di legge dedotta nel terzo motivo, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.
art. 111 Cost.
La motivazione è sufficiente se supera il minimo costituzionale; il vizio sussiste solo se è mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
Consente il riferimento ai precedenti conformi; il richiamo a un precedente può integrare la motivazione se la decisione contiene comunque un autonomo esame critico.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve esporre concisamente i fatti e le ragioni della decisione; non occorre una confutazione espressa di ogni argomento di parte.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati dal ricorrente per dedurre il difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene insussistente il vizio.
L'omessa pronuncia non ricorre se la decisione, pur senza trattare analiticamente ogni questione, comporta il rigetto implicito delle tesi incompatibili con la statuizione adottata.
È invocato dal ricorrente come norma violata per l'asserito riferimento dell'avviso ad atti ignoti.
È invocato dal ricorrente come norma violata in relazione all'avviso IVA.
È invocato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'atto impositivo.
È invocato per contestare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in verifica; la Corte non accoglie la censura.
È invocato per contestare l'affermazione di acquiescenza e il riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che incombeva al contribuente provare la mancata conclusione o il mancato pagamento delle operazioni.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato sui dati estratti dai tabulati Ebay.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Giustifica l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la sola insufficienza argomentativa.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur senza confutare puntualmente ogni singola deduzione, sia incompatibile con le tesi della parte e ne determini il rigetto implicito.
- Il giudice di merito può richiamare un precedente conforme come supporto motivazionale, purché la decisione mostri di aver compiuto un autonomo esame critico della controversia e non si risolva in adesione acritica al precedente richiamato.
- In tema di accertamento fiscale basato su dati extracontabili, ove l'Ufficio evidenzi elementi documentali idonei a rappresentare operazioni commerciali e ricavi non contabilizzati, il contribuente che li contesti deve allegare e provare i fatti impeditivi o estintivi, come la mancata conclusione dell'affare o il mancato pagamento del corrispettivo.
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