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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28772/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex marito diretta a ottenere dalla ex moglie la condanna al pagamento di euro 250.000,00, somma che egli assumeva dovuta a titolo di restituzione e/o risarcimento. In particolare, deduceva che la controparte avesse indebitamente prelevato e utilizzato, tra ottobre 2009 e giugno 2011, euro 121.060,50 dal conto corrente cointestato, oltre ad avere disposto indebitamente di euro 55.000,00 mediante assegno circolare emesso in proprio favore. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti per il fallimento del matrimonio, per le difficoltà incontrate nell'adempiere agli obblighi alimentari verso la convenuta e le figlie, e per le conseguenze personali e reputazionali derivanti dall'indisponibilità delle somme, tra cui un procedimento penale, limitazioni della libertà personale e procedure esecutive. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione confermando il rigetto della domanda. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1298 e 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali e di percezione della prova, sostenendo che la Corte territoriale non avesse verificato la rilevante sproporzione tra gli apporti dei coniugi sul conto e avesse erroneamente ritenuto non vinta la presunzione di contitolarità; 2) violazione degli artt. 2697, 115, 112 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che la decisione si fosse fondata su fatture e su una pretesa compensazione non ritualmente introdotte o comunque non riproposte in appello; 3) violazione degli artt. 143 e 316-bis c.c. e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., censurando l'assunto secondo cui i prelievi e l'assegno circolare sarebbero stati giustificati da esigenze familiari e dall'obbligo di solidarietà coniugale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del superamento della presunzione di contitolarità del conto, rilevando che tale apprezzamento spetta al giudice di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché le fatture richiamate dalla Corte d'appello risultavano ritualmente prodotte in primo grado e il riferimento alla precedente pretesa riconvenzionale non integrava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo stato utilizzato solo come elemento probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente ricondotto i prelievi alle esigenze della famiglia e all'obbligo di contribuzione coniugale, senza riconoscere un diritto al rimborso per spese effettuate in attuazione della solidarietà familiare. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1298 c.c.

    La cointestazione del conto fa presumere la contitolarità delle somme in parti uguali; la prova contraria può essere data, anche per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, ma la verifica del suo superamento appartiene al giudice di merito.

  • art. 1854 c.c.

    Nel conto corrente cointestato i correntisti sono considerati creditori o debitori solidali dei saldi verso i terzi e nei rapporti interni, con presunzione di contitolarità del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce una situazione diversa da quella risultante dalla cointestazione deve fornire la prova contraria del diverso assetto di titolarità.

  • art. 143 c.c.

    Tra coniugi sussistono reciproci doveri di assistenza materiale e di contribuzione in proporzione alle rispettive sostanze e capacità; le spese familiari sostenute in tale ottica non danno luogo a rimborso.

  • art. 316-bis c.c.

    Richiamato come fonte del dovere di contribuzione familiare e della logica solidaristica che giustifica l'utilizzo delle risorse per i bisogni della famiglia.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza relativa alla prova documentale è stata respinta perché tendeva in sostanza a una rivalutazione del merito e la documentazione risultava ritualmente introdotta.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte d'appello non ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale non riproposta, ma l'ha solo considerata come elemento indiziario.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È stato escluso un vizio motivazionale apparente o inesistente, poiché la decisione di merito conteneva un iter logico completo e coerente.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati esaminati nei limiti del giudizio di legittimità; il vizio ex n. 5 e i vizi di violazione di legge non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinenti i profili di giudicato dedotti rispetto alla reale ratio della decisione di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per le memorie depositate nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel conto corrente cointestato tra coniugi opera la presunzione di contitolarità delle somme e di solidarietà nei rapporti con la banca e, nei rapporti interni, la parte che neghi tale assetto deve fornire prova contraria idonea, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • L'accertamento circa il superamento della presunzione di contitolarità del conto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale radicale previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o per sostituire la lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Le somme prelevate da un conto cointestato e impiegate per bisogni della famiglia o in attuazione dei doveri di solidarietà e contribuzione tra coniugi non costituiscono di per sé un indebito né danno luogo a rimborso.
  • Ai fini della decisione, il giudice può valorizzare come elementi probatori anche il contributo economico o professionale di un coniuge alla formazione della provvista del conto, senza che ciò implichi necessariamente l'accoglimento di una domanda autonoma non riproposta in appello.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliSeparazioneAssegno di mantenimento e divorzileProveImpugnazioni
RamiObbligazioniFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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