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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33900/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore servizio)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi promossi da una società che gestisce il servizio idrico contro avvisi di accertamento/liquidazione e richieste di pagamento emessi da un ente territoriale per canoni connessi all’occupazione del sottosuolo e all’attraversamento di strade provinciali negli anni 2009 e 2010. La società sosteneva di non essere soggetta al canone per varie ragioni: esistenza di un giudicato amministrativo che aveva annullato il regolamento applicato dall’ente nella parte relativa al canone ex art. 27 d.lgs. 285/1992; esistenza di un precedente giudicato di legittimità che aveva riconosciuto l’esenzione TOSAP in presenza di gratuità della devoluzione degli impianti; persistenza di esenzioni regolamentari; irrilevanza, per il servizio idrico, della proprietà delle infrastrutture e del trasferimento di competenze agli ATO; illegittimità del criterio di quantificazione del canone; applicabilità dello statuto del contribuente; omessa pronuncia su un motivo d’appello relativo alla nullità di un secondo avviso emesso per la stessa annualità. La Corte d’appello aveva invece ritenuto insussistenti i giudicati invocati, aveva qualificato il prelievo come canone patrimoniale ex art. 27 C.d.S. e aveva rigettato le domande della società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sul giudicato esterno e sul riparto processuale delle eccezioni; nullità della sentenza per errata affermazione di inammissibilità del giudicato amministrativo; violazione di norme sul canone ex art. 27 C.d.S., sul regolamento provinciale e sulle esenzioni; erronea esclusione dell’incidenza delle norme sul servizio idrico; errata quantificazione del canone; errata esclusione dell’applicabilità dello statuto del contribuente; omessa pronuncia sulla nullità del secondo avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il nono motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza d’appello limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il giudicato esterno, sia amministrativo sia di legittimità, è rilevabile d’ufficio e non soggetto a preclusioni analoghe a quelle delle prove nuove in appello; ha inoltre ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione di giudicato formulata in comparsa conclusionale, e ha rilevato che la Corte territoriale non si era pronunciata sul motivo d’appello relativo alla pretesa nullità del secondo avviso per duplicazione della liquidazione della medesima annualità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti dall’accoglimento dei primi due e del nono.

Norme richiamate

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    È stata la base formale dei motivi di violazione di legge relativi a giudicato e canone.

  • art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.

    È stata la base formale dei motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’autorità del giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per l’efficacia vincolante del giudicato tra le parti.

  • art. 27 d.lgs. n. 285/1992

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il canone presuppone un uso singolare della sede stradale, incidente in modo significativo sulla fruizione pubblica; il giudicato amministrativo era pertinente a tale questione.

  • art. 63 d.lgs. n. 446/1997

    Evocato nei motivi e nella sentenza d’appello per distinguere il canone ex art. 27 C.d.S. dal COSAP.

  • art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato come causa di esenzione TOSAP fatta valere come parametro utile anche rispetto al canone regolamentare.

  • artt. 13, 15 e 16 del regolamento provinciale n. 39/1995 e s.m.i.

    Richiamati per la disciplina locale del canone e delle esenzioni; la Corte d’appello aveva valorizzato la modifica regolamentare del 2008.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità dello statuto del contribuente, ma la Corte d’appello aveva escluso la natura tributaria dell’entrata.

  • art. 51, 2° co. e 2° co. bis, d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato nel motivo sull’autovincolo agli schemi dell’atto tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla nullità del secondo avviso.

  • art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 143 d.lgs. n. 152/2006

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla proprietà e concessione delle infrastrutture del servizio idrico.

  • art. 153 d.lgs. n. 152/2006

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la gratuità dell’affidamento e l’incidenza sulle esenzioni dal canone.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • L’eccezione di giudicato esterno non è soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto o delle prove nuove in appello: il giudicato, per la sua rilevanza pubblicistica, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, purché il giudice possa verificarne l’esistenza dagli atti.
  • Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto o una questione che costituisce premessa logica indispensabile della decisione passata in giudicato, l’accertamento copre anche tale punto e preclude il riesame nel successivo giudizio, purché il profilo sia effettivamente comune e rilevante.
  • Nel giudizio di legittimità che denunci un error in procedendo, il ricorrente deve indicare la corretta soluzione processuale alternativa a quella ritenuta dal giudice di merito, in modo da consentire alla Corte la verifica dell’errore e la sua correzione.
  • In tema di rapporti di durata, il giudicato formatosi per periodi temporali diversi opera solo per i fatti costitutivi e gli aspetti permanenti del rapporto, non per le componenti variabili o per situazioni sopravvenute.
  • La mancata pronuncia su un motivo di appello specificamente devoluto integra vizio di omessa pronuncia e comporta cassazione della sentenza, se il motivo è decisivo e non assorbito da altre statuizioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioTransazione
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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