Cassazione Civile, Ordinanza n. 32675/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente universitario)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica IMU per l’anno 2016, emesso dal Comune per numerose unità immobiliari nella disponibilità dell’Ateneo. In primo grado la pretesa era stata solo in parte annullata; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente l’appello del Comune limitatamente a un immobile di via Partenope 35 e aveva respinto sia il resto dell’appello principale sia l’appello incidentale dell’Università. L’Università ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto, in sintesi, il difetto di motivazione e la violazione della normativa sulla motivazione degli atti tributari; la nullità della sentenza per motivazione apparente; la violazione delle norme sull’iter di accertamento IMU e sul contraddittorio endoprocedimentale; l’erronea valutazione della prova e dell’onere probatorio con riguardo ad alcuni cespiti che l’Ateneo assumeva esenti perché destinati ad attività istituzionali non commerciali; la censura specifica su un immobile in vico Zuroli; la censura sugli immobili locati o occupati da studenti e per i quali era stato dedotto il pagamento mediante compensazione con credito IMU. Il Comune, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con sei motivi: ha contestato la soggettività passiva IMU in capo all’Università per alcuni immobili, sostenendo che dovesse invece essere riferita ad altro Ateneo o comunque che mancasse prova di un titolo idoneo; ha censurato il riconoscimento dell’esenzione IMU per immobili utilizzati da altro ente non commerciale, negando che ricorressero i presupposti dell’utilizzazione indiretta meritevole di esenzione; ha contestato la destinazione concreta di vari cespiti ritenuti esenti; ha dedotto l’erroneità dell’individuazione del soggetto passivo per due cabine elettriche; ha contestato il riconoscimento dell’esenzione per un immobile concesso a Regione Campania/ADISURC; ha censurato, infine, la mancata tassazione di tre immobili di via Sergio Pansini concessi in uso all’A.U.O., sostenendo che fossero utilizzati per attività commerciali e che mancasse un titolo reale idoneo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Università; ha rigettato il primo, secondo e quinto motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile il terzo, e ha accolto il quarto e il sesto motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso principale dell’Università. Sul ricorso incidentale del Comune ha respinto le censure relative all’esenzione per gli immobili utilizzati in modo indiretto in un sistema di integrazione funzionale imposto ex lege tra i due Atenei, ha ritenuto inammissibile la doglianza che mirava a un riesame del merito sulle destinazioni concrete dei cespiti, ma ha accolto la censura sulle cabine elettriche e quella sui tre immobili di via Sergio Pansini concessi in uso all’A.U.O., ravvisando per questi ultimi un vizio nell’accertamento della soggettività passiva e nella qualificazione dell’uso/locazione commerciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al giudice tributario di secondo grado per un nuovo esame dei capi interessati e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
la Corte distingue tra violazione di legge, vizio di motivazione e riesame del merito, dichiarando inammissibili le censure che mirano a una rivalutazione del fatto.
richiamato per la motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene sufficiente la motivazione dell’atto impositivo nel caso concreto.
richiamato dalla parte ricorrente come parametro della motivazione, ma non ritenuto violato.
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011
richiamato nel quadro della disciplina IMU e dei soggetti passivi.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
richiamato dalla parte ricorrente in tema di accertamento e motivazione del tributo.
richiamato dalla parte ricorrente, senza accoglimento della censura.
artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c.
invocati per la dedotta motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la motivazione raggiunge il minimo costituzionale.
artt. 11 e ss. d.lgs. n. 504/1992
richiamati in relazione all’iter istruttorio dell’IMU, senza accoglimento della censura dell’Università.
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 97 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto.
la violazione è configurabile solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
la violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti; non quando valuti diversamente le prove ritualmente acquisite.
richiamato per chiarire che il bilanciamento tra prove è attività consentita al giudice di merito.
art. 1, 2, 3 d.lgs. n. 504/1992
norme invocate sul soggetto passivo IMU e sulla struttura del tributo; la Corte ne fa applicazione selettiva sui singoli cespiti.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
richiamato per il soggetto passivo IMU e il rinvio alla disciplina previgente.
art. 4 D.M. 25 marzo 1991
ritenuto rilevante per l’uso congiunto delle strutture tra i due Atenei e per l’integrazione funzionale imposta ex lege.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
l’esenzione spetta anche in caso di uso indiretto del bene, quando l’utilizzazione sia strumentalmente collegata ai compiti istituzionali di enti non commerciali appartenenti a una medesima struttura funzionale; non spetta, invece, quando il bene sia utilizzato per attività commerciali.
richiamato dalla parte ricorrente in via analogica sul comodato, ma non decisivo.
il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico i passaggi dell’atto impositivo contestati, altrimenti la censura è inammissibile.
L. n. 245/1990, art. 10
considerato dalla Corte come base normativa dell’istituzione della seconda università e dello scorporo della prima facoltà di medicina.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di motivazione apparente richiede una carenza tale da impedire il controllo sulla ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile, se consente di comprendere il percorso logico del giudice.
- Quando si censura la motivazione di un avviso tributario, il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico e testuale i passaggi dell’atto che si assumono omessi o incomprensibili, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Per i tributi locali e, più in generale, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo endoprocedimentale non è configurabile in via generale negli accertamenti a tavolino, salvo una specifica previsione normativa.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice individua erroneamente la parte gravata dall’onere della prova; non ricorre quando si contesti la valutazione del materiale probatorio o la maggiore attendibilità attribuita a una prova rispetto a un’altra.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri consentiti; non quando valuti liberamente le prove ritualmente acquisite.
- L’esenzione IMU per immobili destinati a fini istituzionali può operare anche in presenza di utilizzazione indiretta del bene, purché vi sia un collegamento strumentale stretto tra concedente e utilizzatore e l’attività sia effettivamente meritevole secondo la norma agevolativa.
- L’utilizzazione indiretta non è sufficiente quando il bene sia adibito a attività commerciali: in tal caso viene meno il presupposto per l’agevolazione e l’imposta resta dovuta dal soggetto passivo individuato dalla disciplina del tributo.
- In materia IMU, la corretta individuazione del soggetto passivo richiede l’accertamento del titolo giuridico effettivo di possesso o del diritto reale rilevante; la mera disponibilità di fatto non basta, ma neppure è sufficiente l’erronea evocazione di un diritto di servitù se il titolo proprietario permane in capo al contribuente.
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