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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10398/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel gennaio 2019 per contributi consortili riferiti a terreni posseduti nel Comune di Viggiano per l'anno 2018. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente in relazione all'ultrattività dei piani di classifica dei consorzi disciolti e alla ritenuta proroga del termine per l'adozione del nuovo piano, sostenendo che la legge regionale avesse prorogato solo le attività amministrativo-gestionali e non i piani di classifica. Con il secondo ha denunciato violazione della disciplina regionale transitoria, proponendo anche questione di legittimità costituzionale delle norme che consentivano l'applicazione dei vecchi piani per plurime annualità, assumendo il contrasto con gli artt. 3, 53 e 119 Cost. Con il terzo ha lamentato violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice d'appello valorizzato la pubblicazione sul BUR del piano di classifica del consorzio disciolto, sostenendo che fosse stato pubblicato solo uno stralcio della delibera e non l'intero piano né il perimetro di contribuenza, in violazione della normativa regionale sulla pubblicazione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata, che la disciplina regionale transitoria consentisse per l'anno 2018 l'applicazione dei piani di classifica e di riparto previgenti, che la questione di legittimità costituzionale fosse irrilevante e comunque manifestamente infondata, e che la censura sulla pubblicazione fosse inammissibile e comunque infondata. Ha inoltre dato rilievo all'accertamento di merito circa l'effettiva sussistenza del beneficio consortile per i fondi del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone gli elementi decisivi e il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocabile per denunciare errori processuali, ma non consente di trasformare in vizio di motivazione una critica alla valutazione del merito se la motivazione supera il minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non a insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile solo se manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 34, comma 5, l. reg. Basilicata n. 1/17

    In caso di mancata tempestiva adozione del nuovo piano, i contributi possono essere messi a ruolo e riscossi sulla base dei piani di classifica e di riparto dei consorzi disciolti per l'esercizio finanziario 2017.

  • art. 15, comma 1, l. reg. Basilicata n. 39/17

    "I termini per l'espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 9 e 34 della legge regionale 1° gennaio 2017, n. 1 sono prorogati di dodici mesi"

    La proroga è stata ritenuta non irragionevole e non lesiva della capacità contributiva, poiché mantiene operativi i piani previgenti in attesa del nuovo piano.

  • art. 3 Cost.

    Non è violato dalla proroga regionale, che non appare irragionevole in assenza di elementi che dimostrino l'attualità del nuovo piano.

  • art. 53 Cost.

    Non è violato perché il piano previgente non perde attualità per il solo subentro di un nuovo ente, e il tributo conserva il collegamento con il beneficio consortile.

  • art. 119 Cost.

    Non sussiste un tributo autonomo sganciato dal vantaggio consortile, poiché il prelievo trova causa nella legge e nel beneficio dell'immobile.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile quando mira in realtà a sollecitare una diversa lettura di un fatto storico o a contestare un omesso esame in presenza di doppia conforme.

  • art. 9 l. reg. Basilicata n. 33/2001

    Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza devono essere pubblicati secondo le procedure statutarie o, in mancanza, secondo le direttive regionali; nel caso concreto la pubblicazione è stata ritenuta regolare.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto al contributo consortile è stato ritenuto soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la motivazione della sentenza di merito è apparente solo quando manchi l'indicazione delle ragioni della decisione o il percorso argomentativo sia del tutto incomprensibile; non basta lamentare una motivazione sintetica o non condivisa.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito dedurre in cassazione la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dalla norma.
  • In materia di contributi di bonifica, la disciplina transitoria può legittimamente mantenere operativi i piani di classifica e di riparto previgenti fino all'adozione dei nuovi strumenti, senza che ciò integri di per sé violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza o buon andamento.
  • Il contribuente che contesti un contributo consortile non può limitarsi a negare in astratto la debenza: deve confrontarsi con l'accertamento del beneficio specifico o potenziale riferibile al proprio immobile, quando il giudice di merito lo abbia autonomamente verificato.
  • La mancata o contestata pubblicazione del piano di classifica non rileva se dagli atti risulta che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità previste dalla legge regionale o dalle direttive applicabili; in ogni caso la doglianza non può tradursi in una diversa ricostruzione del fatto già accertato in appello.
  • In presenza di un piano di classifica valido e applicabile, il diritto al contributo consortile segue la prescrizione ordinaria decennale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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