L.R. Basilicata 33/2001
NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE (12)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava in Basilicata la bonifica integrale, i comprensori e i consorzi di bonifica, il piano di bonifica e i contributi consortili, nonché controlli, bilanci e scioglimento degli organi. È stata però abrogata dall’art. 44, comma 1, L.R. 11 gennaio 2017, n. 1, quindi oggi non è applicabile.
Bonifica integrale, irrigazione e consorzi di bonifica in Basilicata
Bonifica integrale e assetto della disciplina regionale
La legge della Basilicata organizzava la bonifica integrale come funzione di rilievo pubblico finalizzata alla sicurezza idraulica, alla manutenzione del territorio, alla tutela e utilizzazione delle risorse idriche a uso irriguo, alla difesa del suolo e allo sviluppo rurale. La disciplina è oggi abrogata e quindi non applicabile, perché la L.R. 6 settembre 2001, n. 33 è stata abrogata dall’art. 44, comma 1, L.R. 11 gennaio 2017, n. 1.
Programmazione regionale e strumenti di pianificazione
La Regione doveva adottare direttive programmatiche per il settore, destinate a orientare il Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale e a coordinarlo con la programmazione regionale, con i piani di bacino e con gli strumenti degli enti locali. Le direttive individuavano tipologie di interventi e opere ammissibili, priorità di finanziamento, modalità di affidamento ai consorzi e meccanismi di erogazione dei fondi. In prima applicazione dovevano essere adottate entro 12 mesi dalla legge.
Comprensori di bonifica e delimitazione territoriale
Il territorio regionale classificato di bonifica era suddiviso in comprensori, ciascuno con un proprio consorzio di bonifica. La delimitazione e le modifiche dei comprensori seguivano un procedimento con proposta della Giunta, parere di Comuni, Province e consorzi interessati, approvazione del Consiglio regionale e pubblicazione sul BUR. Le modifiche entro il 10% del territorio potevano essere approvate dalla Giunta regionale, con parere degli enti interessati.
Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale
Per ogni comprensorio era previsto un piano di durata ordinaria di sei anni, redatto tenendo conto dei piani di bacino, dei piani di tutela delle acque e degli altri strumenti settoriali. Il piano individuava azioni e interventi di competenza dei consorzi, dichiarati urgenti e indifferibili, e definiva per ogni intervento ambito, progetto di massima, costo presunto e natura pubblica o privata. La formazione del piano passava dalla Provincia, con proposta del consorzio, deposito, osservazioni degli interessati, approvazione provinciale e infine approvazione del Consiglio regionale. Se la Provincia non provvedeva entro sei mesi dalla proposta consortile, scattava il potere sostitutivo della Giunta.
Opere pubbliche di bonifica e funzioni dei consorzi
Erano considerate opere pubbliche di bonifica, se previste nel piano e localizzate nei comprensori, le opere di rete scolante, approvvigionamento e distribuzione irrigua, sollevamento e derivazione delle acque, sistemazione idraulico-agraria, infrastrutture di supporto, manutenzione, ripristino e opere contro calamità naturali, riordino fondiario e ammodernamento di impianti e reti. Ai consorzi spettavano progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza di tali opere, nonché opere private affidate dai proprietari o eseguite in sostituzione dei medesimi nei casi di inadempienza.
Opere di competenza privata e contributi dei proprietari
Restavano a carico dei proprietari le opere minori necessarie alla bonifica nei comprensori. I proprietari potevano affidarne esecuzione, manutenzione ed esercizio al consorzio; in caso di inadempienza il consorzio poteva intervenire con decreto del Presidente della Giunta o dell’Assessore delegato. Le spese erano ripartite in proporzione ai benefici ottenuti. La Regione poteva concorrere con contributi o assumendo gli interessi su mutui.
Contribuenza consortile, piano di classifica ed esenzioni
I proprietari di immobili agricoli ed extragricoli nel comprensorio che ricevono un beneficio specifico dalle opere di bonifica erano tenuti al contributo consortile. Il consorzio doveva predisporre entro 12 mesi un piano di classifica con individuazione dei benefici e degli indici di contribuzione, corredato da cartografia del comprensorio di contribuenza; il mancato rispetto del termine sospendeva i contributi regionali. Erano previste esenzioni per immobili in zone urbane o in strumenti urbanistici esecutivi soggetti a tariffa di pubblica fognatura, limitatamente ai servizi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Rapporti con il servizio idrico integrato e scarichi nei canali consortili
I gestori del servizio idrico integrato che utilizzavano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi contribuivano alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto, sulla base di convenzioni con i consorzi. La Regione doveva emanare direttive per l’adeguamento dei piani di classifica; nelle more, il contributo per gli immobili esentati restava inesigibile. I consorzi dovevano censire gli scarichi nei canali consortili entro 6 mesi e rilasciare le relative concessioni, con canoni destinati a ridurre le spese consortili degli immobili interessati.
Finanziamento pubblico della bonifica
La Regione poteva ripartire annualmente tra i consorzi contributi per manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica, per contenere la contribuenza entro limiti di sopportabilità economica. Fino all’approvazione dei piani e delle direttive, e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della legge, l’erogazione seguiva criteri provvisori. Il finanziamento complessivo del piano e delle azioni di cui all’articolo 5 poteva derivare da contribuzioni private, contributi regionali, proventi del demanio idrico, fondi europei e nazionali, e finanziamenti di Regione, Autorità di bacino, Province, Comunità montane e Comuni.
Organi consortili e statuto
Gli organi del consorzio duravano in carica cinque anni: Assemblea dei consorziati, Consiglio dei delegati, Presidente, Direttore generale, Comitato di coordinamento e Collegio dei revisori dei conti. Lo statuto, deliberato dal Consiglio dei delegati e approvato dal Consiglio regionale, disciplinava funzionamento e distinzione tra indirizzo e gestione. Era prevista pubblicazione e possibilità di osservazioni prima dell’approvazione definitiva.
Catasto consortile, assemblea ed elezioni
I consorzi dovevano istituire e aggiornare annualmente il catasto consortile per la formazione dei ruoli di contribuenza. L’Assemblea dei consorziati aveva funzioni elettive e il voto spettava ai consorziati in regola con i contributi e titolari di diritti civili. L’elezione del Consiglio dei delegati avveniva per tre sezioni di contribuenza, con liste concorrenti, quorum di partecipazione e regole di riparto dei seggi. Erano previste modalità specifiche per voto, sezioni, seggi e preferenze.
Incompatibilità, composizione e competenze del Consiglio dei delegati
Non potevano essere eletti i soggetti in condizioni di ineleggibilità indicate dalla legge, tra cui falliti, interdetti, dipendenti regionali addetti al controllo, dipendenti del consorzio, soggetti con debiti o liti pendenti verso il consorzio. Il Consiglio dei delegati era composto da 20 membri: 15 eletti dai consorziati e 5 membri di diritto designati da Comunità montane e Comuni. Al Consiglio spettavano la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Direttore generale, l’approvazione di statuti, regolamenti, bilanci, piano di bonifica, piani di classifica, mutui e altri atti di competenza.
Presidente, Direttore generale e revisori
Il Presidente era eletto dal Consiglio dei delegati tra i membri eletti dai consorziati, rappresentava legalmente l’ente e convocava il Consiglio. Il Direttore generale era scelto con avviso pubblico, sulla base di valutazione non comparativa, tra soggetti di elevata qualificazione tecnico-amministrativa e manageriale, con contratto di diritto privato e durata pari a quella dell’organo che lo conferiva, rinnovabile una sola volta. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri, controllava bilanci e gestione, riferendo semestralmente anche alla Giunta regionale.
Bilancio, programmazione e controllo di gestione
Il Consiglio doveva approvare ogni anno il bilancio di previsione entro il 31 dicembre per l’anno successivo; in caso di ritardo era ammesso l’esercizio provvisorio per massimo quattro mesi, con limiti di spesa rigorosi. Ogni anno si approvavano anche relazione programmatica triennale e bilancio pluriennale di durata non inferiore a tre anni. Era previsto il controllo interno di gestione per verificare andamento dei programmi e uso efficiente delle risorse.
Conto consuntivo e controllo regionale
Il conto consuntivo andava approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo e composto da conto del bilancio e conto economico, con allegati relazione del Comitato, situazione patrimoniale, residui e relazione dei revisori. La Regione esercitava controlli preventivi e successivi su atti rilevanti, bilanci, regolamenti, assunzioni, contratti pluriennali ed elezioni, con possibilità di annullamento, richiesta di chiarimenti, approvazione tacita decorso il termine e nomina di commissario ad acta per l’inerzia consortile.
Scioglimento degli organi, commissariamento e consulta
La mancata approvazione del conto consuntivo, o la sua approvazione con perdita di esercizi, comportava lo scioglimento di diritto degli organi. La Giunta regionale poteva inoltre sciogliere gli organi per inefficienza, gravi violazioni o irregolarità, nominando un commissario straordinario. In tale sede veniva nominata anche una Consulta di consorziati, con parere obbligatorio su atti controllati, statuto e proposta di piano di bonifica.
Impugnazioni, informazione e accesso
Contro le deliberazioni dei consorzi era ammessa opposizione entro 30 giorni e successivo ricorso alla Giunta regionale. I consorzi dovevano operare con imparzialità e buona amministrazione, garantire informazione agli utenti e assicurare l’accesso agli atti secondo la legge n. 241/1990 e il regolamento consortile.
Disposizioni transitorie, finanziarie e rinvii
La legge prevedeva disposizioni transitorie per i comprensori dei consorzi esistenti, l’avvio del rinnovo degli organi entro 30 giorni dalla pubblicazione e l’adeguamento degli statuti entro 90 giorni dall’insediamento dei nuovi organi. Sul piano finanziario era prevista, fino al 2015, una contribuzione regionale massima del 70% delle rate di mutui relativi a vecchi debiti dei consorzi, con limite complessivo annuo di 700 milioni di lire. Per quanto non disciplinato valevano il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, la L. 12 febbraio 1942, n. 183 e il D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, oltre alle norme di settore richiamate.
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