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Legge

L.R. Basilicata 1/2017

“NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE, IRRIGAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO” (5)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 1/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata un unico comprensorio di bonifica con un solo Consorzio regionale, definendo pianificazione, opere, contributi, organi, controlli e liquidazione dei consorzi preesistenti. Molte disposizioni sono transitorie e legate al passaggio al nuovo assetto dal 2017-2018; alcune norme, come il fondo straordinario di riserva, sono poi abrogate.

Bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio rurale in Basilicata

Bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio rurale in Basilicata

La legge riorganizza l’intero sistema regionale della bonifica e dell’irrigazione, attribuendo alla Regione e a un unico Consorzio di bonifica funzioni di pianificazione, esecuzione, gestione e controllo. Disciplina anche il superamento dei consorzi preesistenti e diversi regimi transitori, con applicazione limitata al territorio della Basilicata.

Finalità e principi generali

La Regione promuove e organizza le attività di bonifica integrale e di irrigazione quali azioni di interesse pubblico, per garantire sicurezza idraulica, manutenzione e difesa del territorio, razionale uso delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, tutela qualitativa e quantitativa delle acque, risparmio idrico, valorizzazione agricola e salvaguardia dell’ambiente rurale. Le attività devono essere svolte in coerenza con il Piano generale di bonifica, i piani triennali attuativi, il Piano di bacino e gli strumenti regionali e locali di programmazione.

Assetto territoriale e comprensorio unico

L’intero territorio regionale è classificato come comprensorio unico di bonifica, sul quale è istituito un solo consorzio denominato Consorzio di Bonifica della Basilicata. Nell’ambito del comprensorio il Consorzio opera tramite una struttura centrale a Matera e tre unità operative territoriali già esistenti: Alta Val d’Agri, Bradano e Metaponto, e Vulture Alto Bradano. L’entrata in vigore della legge produce gli effetti previsti dal regio decreto n. 215/1933 in tema di classificazione dei terreni.

Pianificazione: piano generale e programmi triennali

Entro un anno dall’entrata in vigore la Giunta regionale propone e il Consiglio regionale approva il piano generale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale. Il piano definisce quadro conoscitivo, criticità, ipotesi di riordino irriguo, indirizzi regionali, coordinamento con la pianificazione territoriale, principali opere e interventi, indicazioni per i piani di bacino, attività di ricerca e formazione, nonché azioni di salvaguardia ambientale e forestazione.

Il Dipartimento regionale competente predispone la proposta con il supporto tecnico del Consorzio, la pubblica sul BUR e la trasmette agli enti interessati, che possono presentare osservazioni entro 60 giorni. L’attuazione avviene tramite programmi triennali predisposti dal Consorzio e approvati dalla Giunta in relazione alle risorse disponibili. La Giunta può modificare o integrare il programma su richiesta motivata del Consorzio, purché la variazione sia coerente con il piano generale.

Interventi urgenti, progetti speciali e fase transitoria di avvio

In caso di calamità naturali o eventi imprevedibili la Giunta può autorizzare interventi non previsti nel programma triennale; può inoltre affidare al Consorzio, tramite concessione, progetti speciali anche in deroga a piano e programma. Nelle more dell’approvazione del piano generale, gli interventi sono approvati dalla Giunta sulla base dei progetti presentati dal Consorzio. Gli interventi compresi nel piano, nei programmi triennali o approvati in via sostitutiva sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Opere pubbliche di bonifica e irrigazione

Sono considerate opere pubbliche di competenza regionale, tra le altre, le canalizzazioni della rete scolante, le opere sui corsi d’acqua di bonifica e irrigui, le infrastrutture per captazione, adduzione, distribuzione e tutela della qualità delle acque irrigue, gli impianti di sollevamento e idrovori, le opere idraulico-agrarie, di consolidamento franoso, di contenimento dell’erosione, di manutenzione e ripristino, di riordino fondiario e di ammodernamento delle reti irrigue e di scolo, nonché le infrastrutture di supporto e la manutenzione straordinaria.

La Regione realizza di norma tali opere tramite concessione al Consorzio. La manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere e degli impianti consortili, anche delle nuove opere dal momento dell’ultimazione, spettano al Consorzio, con oneri a carico dei consorziati. Le opere realizzate appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite volontariamente; il Consorzio cura gli adempimenti di cessione, iscrizione e trascrizione. La Giunta può concorrere, in presenza di motivate circostanze, alle spese di sollevamento e di manutenzione entro i limiti previsti dalla legge.

Opere di competenza privata

Restano a carico dei proprietari le opere minori necessarie ai fini della bonifica secondo il R.D. n. 215/1933. I proprietari possono affidarne esecuzione, manutenzione ed esercizio al Consorzio, che interviene anche in caso di inadempienza privata su decreto del Presidente della Giunta o dell’Assessore delegato. Le spese sono ripartite tra i proprietari interessati in proporzione ai benefici conseguiti. La Regione può contribuire tramite sovvenzioni o assumendo gli interessi di mutui.

Funzioni del Consorzio di bonifica

Il Consorzio elabora le proposte di piano generale e di programmi triennali, progetta, realizza e gestisce le opere pubbliche e, su affidamento, anche quelle private. Può inoltre realizzare impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili, promuovere azioni di salvaguardia ambientale, rinaturalizzazione e fitodepurazione, elaborare ed attuare piani di riordino fondiario, gestire infrastrutture civili connesse, vigilare sulle opere, accertare violazioni e irrogare sanzioni, nonché svolgere attività di studio, sperimentazione, informazione e formazione degli utenti.

Per le opere affidate al Consorzio, i canoni per concessioni e licenze rilasciate ai sensi del R.D. n. 368/1904 restano a suo beneficio. Se le opere sono dichiarate di preminente interesse regionale, progettazione, realizzazione e manutenzione sono a totale carico della Regione. Autorità di bacino, Regione, Aree Programma, Unioni di comuni e Comuni possono affidare al Consorzio interventi e manutenzioni con oneri a proprio carico secondo convenzioni. Per la manutenzione ordinaria il Consorzio deve preferire, per lavori di comune interesse, gli imprenditori agricoli appartenenti al Consorzio e operanti nel comprensorio.

Forestazione e accordi di programma

Dal 1° gennaio 2018, per effetto di delibera di Giunta, l’esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale n. 42/1998 in materia di forestazione è affidato al Consorzio di bonifica, che opera d’intesa con gli enti statali e regionali gestori dei parchi naturali eventualmente interessati. La delibera definisce funzioni, ambito territoriale ed eventuale durata.

La Regione promuove accordi di programma con gli enti locali per forme di collaborazione e concertazione; tali accordi possono riguardare anche progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza di specifiche opere. Il Consorzio può stipulare intese e convenzioni con gli enti locali per azioni di comune interesse e gestione condivisa di servizi.

Contribuzione consortile e perimetro di contribuenza

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore il Consorzio deve elaborare il piano di classificazione degli immobili per individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione, gli indici e parametri di quantificazione e l’indice contributivo di ciascun immobile. Il piano delimita anche il perimetro di contribuenza, con cartografia allegata. La proposta è pubblicata secondo lo statuto; il piano è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, e la pubblicazione della deliberazione produce effetti di pubblicità verso tutti gli interessati.

I benefici possono essere di presidio idrogeologico, natura idraulica e di bonifica, disponibilità irrigua e tutela ambientale/valorizzazione fruitiva. I contributi di bonifica e irrigazione hanno natura tributaria e costituiscono oneri reali sui fondi. In caso di comproprietà l’obbligazione è solidale, con criteri preferenziali per la richiesta di pagamento al comproprietario con quota maggiore o, in mancanza, al primo intestatario validato dall’Agenzia delle Entrate.

L’ammontare annuo del contributo è determinato con deliberazione annuale di riparto in proporzione ai benefici. Sono tenuti al pagamento anche gli assegnatari o detentori di beni dismessi affidati all’ALSIA, in luogo dell’ente proprietario. Gli immobili per i quali gli strumenti urbanistici subordinano l’edificazione a piani attuativi pubblici sono considerati, ai fini contributivi, terreni agricoli fino all’approvazione dei piani. Chi utilizza la rete dei canali consortili come recapito degli scarichi, anche depurati, è assoggettato ai contributi secondo le modalità del Consorzio, che provvede anche al censimento degli scarichi e al rilascio di nuovi titoli abilitativi.

Servizio idrico integrato e acque meteoriche

Sono esentati dal contributo consortile relativo alla raccolta, collettamento e allontanamento delle acque meteoriche i proprietari di immobili in zone urbane o in zone coperte da strumenti urbanistici esecutivi che già versano la tariffa per la pubblica fognatura. Il gestore del servizio idrico integrato e i Comuni devono contribuire alle spese di bonifica per la quota riferibile alle acque meteoriche non rientranti nelle acque reflue urbane, in relazione al beneficio tratto dalla gestione delle opere e del reticolo idraulico. Per tale disciplina il Consorzio stipula una convenzione con l’Ente di governo delle risorse idriche, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta; in caso di inerzia la Regione esercita poteri sostitutivi.

Natura giuridica, partecipazione e diritti dei consorziati

Il Consorzio è qualificato come ente pubblico economico a base associativa, retto da proprio statuto e improntato a efficienza, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio. La partecipazione è obbligatoria per i proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza; la qualifica di consorziato si acquista con l’iscrizione delle proprietà nel perimetro. Se il pagamento dei contributi è dovuto da affittuario, conduttore o titolare di diritti reali di godimento, essi esercitano le attribuzioni consortili al posto del proprietario, previa comunicazione dei loro dati per l’iscrizione nei ruoli e nel catasto consortile.

Il catasto consortile raccoglie tutti gli immobili del perimetro di contribuenza sulla base dei dati delle Agenzie del Territorio e viene aggiornato annualmente ai fini dei ruoli.

Diritto di voto, elezioni e rappresentanza

Hanno diritto a un voto i consorziati in regola con i contributi e in possesso dei diritti civili. Il voto può essere esercitato dal comproprietario iscritto nei ruoli, con possibilità di delega autenticata da parte della maggioranza delle quote; la delega va depositata entro 10 giorni liberi prima delle elezioni. Sono ammesse deleghe anche in favore di altro iscritto della medesima sezione, una sola per ciascun consorziato. Per persone giuridiche, minori e interdetti votano i rappresentanti legali.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto; lo statuto può prevedere modalità telematiche che garantiscano sicurezza, anonimato e integrità del voto. I seggi devono essere collocati nelle zone maggiormente interessate dalle attività del Consorzio e almeno uno per ogni ambito funzionale omogeneo. I consorziati sono ripartiti in tre sezioni in base alla contribuenza; lo statuto deve assicurare la rappresentanza di almeno un componente dell’assemblea per ogni ambito funzionale omogeneo. L’elezione è valida se in almeno una sezione si raggiungono i quorum di partecipazione previsti; in caso contrario si ripete entro sei mesi senza quorum.

Organi del Consorzio, assemblea e organo amministrativo

Gli organi sono assemblea consortile, organo amministrativo e revisore dei conti; durano in carica cinque anni. Lo statuto disciplina il funzionamento del Consorzio, è adottato dall’assemblea a maggioranza assoluta, approvato dal Consiglio regionale e pubblicato secondo una procedura che consente osservazioni e opposizioni.

L’assemblea è composta da 35 membri: 30 eletti dai consorziati, 4 nominati dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati e 1 nominato dal Presidente della Giunta regionale. Il componente regionale esprime un peso voti pari al 32 per cento del totale; i componenti della Conferenza dei Sindaci esprimono ciascuno voti equivalenti a quelli di un eletto. L’elezione avviene su liste concorrenti, con limiti territoriali e di genere. La carica è gratuita, con eventuale rimborso spese per i membri residenti a distanza significativa dalla sede.

L’assemblea nomina l’amministratore unico o il Consiglio di amministrazione, approva statuto e sue modifiche, adotta il piano di classifica, approva i programmi triennali e le loro modifiche, il bilancio di previsione, il conto consuntivo, la contribuenza complessiva, i mutui, i regolamenti interni e gli schemi di convenzione, e vigila sull’amministratore.

L’organo amministrativo è formato da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione di 3-5 membri, anche non consorziati. La rappresentanza legale spetta all’amministratore unico o al Presidente. Il compenso è agganciato a quello del commissario straordinario; sono previsti rimborsi spese per i componenti e limiti per eventuali compensi nel caso di consiglio.

Revisore, direttore generale e ufficiale rogante

Il revisore è unico, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nell’albo dei revisori degli enti locali, entro 30 giorni dall’elezione dell’assemblea; dura 5 anni ed è confermabile una sola volta. Controlla la gestione, esamina i bilanci, redige relazioni semestrali alla Giunta tramite l’organo amministrativo e partecipa senza voto alle riunioni assembleari.

Il direttore generale è nominato dall’organo amministrativo con rapporto a tempo determinato, esclusivo e a tempo pieno; il rapporto è di diritto privato e cessa con l’organo amministrativo. Predispone gli atti degli organi, cura l’attuazione degli indirizzi e coordina i dirigenti. Le funzioni di ufficiale rogante possono essere attribuite a dipendenti consortili con requisiti di legge.

Gestione finanziaria e bilanci

Il bilancio di previsione finanziario è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, secondo competenza e pareggio finanziario. In pendenza del controllo regionale il Consorzio può gestire gli stanziamenti entro il limite di un dodicesimo al mese, salvo spese obbligatorie non frazionabili. Il bilancio è corredato da relazione dell’organo amministrativo, relazione del revisore e piano di riparto dei contributi consortili. Se il bilancio non è approvato, la Giunta può autorizzare l’esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo.

Unitamente al bilancio di previsione il Consorzio approva una relazione programmatica triennale e un bilancio pluriennale di durata non inferiore a tre anni. Il conto consuntivo, riferito all’anno solare, va approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo e si accompagna a relazione amministrativa, situazione patrimoniale, elenco residui e relazione del revisore.

Controlli regionali, poteri sostitutivi e ricorsi

Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità e merito i regolamenti, il piano del personale, le assunzioni, il bilancio di previsione con variazioni e il conto consuntivo. Sono soggetti a controllo successivo i contratti e i provvedimenti di spesa pluriennali nonché le elezioni degli organi. Le delibere non soggette a controllo sono immediatamente eseguibili. La Giunta regionale, su istruttoria del Dipartimento competente, può annullare gli atti soggetti a controllo successivo o lasciare decorrere il termine con effetto di approvazione tacita per quelli sottoposti a controllo preventivo.

La Giunta può inoltre sostituirsi agli organi inadempienti previa diffida e disporre ispezioni. Se manca l’approvazione del conto consuntivo o esso chiude in perdita, gli organi sono sciolti di diritto. Lo scioglimento può avvenire anche per gravi irregolarità; in tal caso è nominato un commissario straordinario, con una consulta di sette membri espressa dalle organizzazioni professionali agricole, che rende pareri obbligatori ma non vincolanti su atti sottoposti a controllo, statuto e programmi triennali. Contro le deliberazioni consortili è ammesso ricorso in opposizione e poi ricorso alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Liquidazione dei consorzi preesistenti e subentro del nuovo Consorzio

Con l’entrata in vigore della legge sono sciolti e posti in liquidazione il Consorzio Bradano e Metaponto, il Consorzio Vulture Alto Bradano, il Consorzio Alta Val d’Agri e il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri. La Giunta nomina un commissario unico liquidatore, cui compete anche l’amministrazione dei quattro enti fino al 31 dicembre 2017. Fino a tale data restano operative le vecchie strutture secondo le regole transitorie previste.

Dal 1° gennaio 2018 il nuovo Consorzio subentra nelle attività e funzioni dei disciolti consorzi, nella gestione delle opere di bonifica presenti sul territorio regionale, nonché nei beni immobili e mobili strumentali indicati dalla legge; la previsione relativa al trasferimento di alcuni beni immobili è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima. Il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017 passa ai ruoli del nuovo Consorzio, mantenendo posizione giuridica ed economica, mentre gli operai stagionali a tempo determinato hanno diritto di precedenza nelle future assunzioni.

Gli organi del nuovo Consorzio sono inizialmente guidati da un commissario straordinario che, entro il 31 dicembre 2017, deve adottare statuto, piano di classifica, regolamento irriguo, tariffe irrigue, regolamento concessioni ed indire le elezioni. Se tali atti non sono definitivamente approvati entro il 31 dicembre 2017, fino al 30 settembre 2018 si applicano lo statuto del disciolto Consorzio Bradano e Metaponto, i vecchi piani di classifica e riparto, e i regolamenti/tariffe vigenti al 31 dicembre 2017, in quanto compatibili.

Viabilità consortile, acquedotti rurali e concessioni

Le strade o i tratti di strada realizzati o gestiti dai disciolti consorzi sono trasferiti ai Comuni competenti entro il 31 dicembre 2017. Entro il 31 dicembre 2018 gli acquedotti rurali e gli impianti di depurazione in gestione ai consorzi Vulture Alto Bradano e Alta Val d’Agri devono essere trasferiti ai Comuni e concessi gratuitamente all’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata, che ne affida la gestione ad Acquedotto Lucano S.p.A.; con il trasferimento del personale sono dovute le somme accantonate per tale personale.

Dal 1° gennaio 2018 il nuovo Consorzio subentra in tutte le concessioni già rilasciate dai disciolti consorzi. Le concessioni a corrispettivo forfettario corrisposto al rilascio decadono il 31 dicembre 2017 e possono essere rinnovate con applicazione dei canoni previsti dal regolamento.

Disposizioni finanziarie finali e abrogazioni

Sono previste coperture per le attività iniziali del commissario straordinario, con rendicontazione e restituzione delle eventuali economie. Per gli oneri successivi connessi ad alcuni interventi la legge rinvia a future leggi di stabilità o ad altre leggi regionali. I compensi dei commissari sono fissati dalla Giunta e posti a carico dei relativi consorzi.

La legge abroga la legge regionale n. 33/2001 e le altre norme incompatibili, oltre a modificare puntualmente la legge regionale n. 43/2015. Per quanto non diversamente disciplinato si applicano il R.D. n. 215/1933, la legge n. 183/1942 e il D.P.R. n. 947/1962.

Decorrenza e regime temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR ed è dichiarata urgente. Molte disposizioni hanno però un’efficacia transitoria concentrata sul biennio 2017-2018: la liquidazione dei vecchi consorzi, il subentro del nuovo Consorzio, il trasferimento del personale, le regole provvisorie di gestione e diversi termini per l’adozione degli atti fondamentali. Alcune norme risultano inoltre superate o abrogate: il comma sul trasferimento di taluni beni immobili è stato dichiarato incostituzionale, mentre il fondo straordinario di riserva è stato abrogato successivamente.

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