Cassazione Civile, Ordinanza n. 15642/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2013, con cui l’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la deducibilità di costi sostenuti dalla società per un consulente tecnico, ritenendo non provata l’inerenza e comunque non adeguatamente documentata la prestazione resa nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, dell’art. 12 l. 212/2000 e dell’art. 111 Cost., sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione il contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986 e 21 d.P.R. 633/1972, contestando la valutazione probatoria sulla deducibilità dei costi e l’interpretazione del requisito di inerenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specificamente rivolto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato in fatto l’avvenuto contraddittorio procedimentale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la decisiva ragione posta a base della decisione di merito, fondata soprattutto sulla mancanza di certezza del costo: il giudice tributario aveva infatti rilevato la genericità della descrizione in fattura della prestazione e l’assenza di un’indicazione completa ed esaustiva della natura dei beni e servizi acquistati. La Corte ha inoltre richiamato i principi sull’inerenza dei costi e sull’onere della prova, precisando che il contribuente deve dimostrare esistenza, natura e concreta destinazione del costo all’attività d’impresa; l’Amministrazione può contestare l’incongruità e l’antieconomicità come indici sintomatici di carenza di inerenza. In conclusione il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio denunciato in Cassazione per violazione di legge
invocato dalla ricorrente in tema di contraddittorio procedimentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva l’accertamento di fatto sul contraddittorio già intervenuto
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
addotto dalla ricorrente come disciplina applicabile al caso in luogo dell’art. 32 d.P.R. 600/1973
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio
norma invocata per contestare la valutazione dell’inerenza e della deducibilità dei costi
richiamato in combinato con l’art. 109 TUIR per il profilo probatorio relativo alla qualità e identificazione dei costi
art. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003
richiamate nel fatto come base del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su cui si fondavano i costi contestati
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma applicata per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di imposte dirette e IVA, l’inerenza dei costi va valutata in senso qualitativo, come correlazione del costo all’attività d’impresa concretamente esercitata; non è richiesta una verifica di utilità o convenienza economica del costo, neppure in termini potenziali o indiretti.
- Quando l’Amministrazione contesta la deducibilità di un costo, il contribuente deve provare e documentare l’esistenza del costo, la sua natura e la sua concreta destinazione all’attività imprenditoriale; il difetto di adeguata documentazione può giustificare il recupero a tassazione.
- La generica descrizione della prestazione in fattura e l’assenza di indicazioni complete ed esaustive su beni o servizi acquistati possono escludere la certezza del costo e quindi incidere negativamente sulla deducibilità fiscale.
- L’antieconomicità o l’incongruità della spesa non coincidono con la mancanza di inerenza, ma possono costituire indici sintomatici della sua carenza, imponendo al contribuente di dimostrare la regolarità dell’operazione rispetto all’attività d’impresa.
- È inammissibile in Cassazione il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che non censuri l’accertamento di fatto decisivo posto a fondamento della decisione di merito.
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