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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15662/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Due clienti avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo dichiararsi la nullità, o in subordine l'annullabilità, dell'operazione di acquisto di obbligazioni Parmalat Fin BV Parfin effettuata il 27 luglio 2001 per complessivi euro 121.701,80, con conseguente restituzione del capitale investito e risarcimento del danno. In appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo: esistente il contratto-quadro di intermediazione, pur prodotto dalla banca come semplice copia in uso, sulla base del richiamo contenuto in un ordine di acquisto e del successivo svolgimento di varie operazioni senza contestazioni; non necessaria la forma scritta per i singoli ordini; non causalmente rilevante, ai fini del danno, l'accertata violazione degli obblighi informativi, perché gli investitori non avrebbero tenuto un comportamento prudente e orientato al risparmio. Con il ricorso per cassazione i clienti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 23 TUF, dell'art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998 e di varie norme codicistiche, per avere la Corte d'appello ritenuto valido il rapporto di intermediazione senza prova della sottoscrizione del contratto-quadro da parte dei clienti e mediante presunzioni/inferenze da comportamenti concludenti, in tema di nullità di protezione; 2) violazione degli obblighi informativi e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta accertata la violazione informativa della banca, il danno e il nesso causale dovevano ritenersi sussistenti e non superabili dalla sola propensione al rischio del cliente; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta nullità sopravvenuta del contratto-quadro per mancato adeguamento alle successive previsioni normative. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, affermando che, in assenza dell'accertamento della sottoscrizione del contratto-quadro da parte dei clienti, non può predicarsi la validità degli ordini di acquisto e che la nullità di protezione non è sanabile per facta concludentia; inoltre, quando il giudice di merito accerti la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario, il danno si considera sussistente e il nesso causale non è escluso dalla sola propensione al rischio dell'investitore. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato, perché le successive modifiche legislative non incidono sulla validità dei contratti quadro regolarmente stipulati sotto il vigore della disciplina previgente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito non aveva accertato in modo decisivo la sottoscrizione del contratto-quadro da parte dei clienti e aveva erroneamente escluso il nesso causale tra violazione informativa e danno facendo leva sulla propensione al rischio degli investitori; invece, la censura sulla asserita nullità sopravvenuta del contratto-quadro è stata respinta, poiché i mutamenti legislativi successivi non travolgono i contratti validamente conclusi in precedenza.

Norme richiamate

  • art. 23 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    la forma scritta del contratto quadro di intermediazione è requisito rilevante ai fini della validità del rapporto; la sua prova non può essere surrogata da meri facta concludentia in assenza di sottoscrizione accertata dei clienti

  • art. 21 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    gli obblighi informativi dell'intermediario, se violati e accertati, rilevano causalmente ai fini del danno subito dall'investitore

  • art. 30 Regolamento Consob n. 11522/98

    richiamato quale fonte degli obblighi e requisiti dell'operatività dell'intermediario e dei rapporti con il cliente

  • art. 1423 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla nullità del contratto e alla non sanabilità per comportamenti concludenti

  • art. 2724 c.c.

    richiamato nel motivo sul divieto di prova/ricostruzione del contratto quadro con modalità non consentite

  • art. 2725 c.c.

    richiamato nel motivo sul requisito della forma scritta e sulla prova del contratto

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per censurare l'uso di presunzioni semplici per supplire alla mancanza del contratto sottoscritto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova e all'utilizzo dei fatti non contestati

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata per i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale evocata per il vizio di omessa pronuncia

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sul nesso causale e sul danno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre l'omessa pronuncia della Corte d'appello su uno dei motivi di gravame

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, la validità del contratto-quadro richiede l'accertamento della sottoscrizione da parte del cliente quando la legge lo preveda; tale requisito non può essere sostituito da semplici presunzioni tratte da successivi comportamenti negoziali o dalla mancata contestazione di operazioni eseguite in seguito.
  • La nullità di protezione posta a tutela dell'investitore non può essere sanata da comportamenti concludenti, né il giudice può fondare la validità del rapporto su meri indici fattuali che non dimostrino il requisito formale richiesto.
  • Quando il giudice di merito accerta la violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi, il danno dell'investitore deve ritenersi sussistente secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e il nesso causale non è escluso dalla sola propensione al rischio del cliente.
  • Le modifiche normative sopravvenute in tema di requisiti formali del contratto quadro non travolgono i contratti validamente stipulati sotto il vigore della disciplina precedente.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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