Cassazione Civile, Ordinanza n. 15661/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
Una società agricola aveva agito per far accertare, da un lato, la propria prelazione agraria e il conseguente riscatto su una porzione immobiliare alienata da una coerede al fratello e, dall'altro, il proprio diritto di prelazione convenzionale derivante da una clausola inserita in un precedente atto di compravendita del 9 luglio 2004. In appello, però, la società aveva coltivato solo la censura relativa alla prelazione convenzionale. La Corte d'appello aveva interpretato la clausola come riferita soltanto all'eventualità di vendita dell'intero fondo, non delle singole quote, e aveva inoltre ritenuto operante la prelazione ereditaria ex art. 732 c.c. sulla vendita del 2007 tra coeredi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 732, 757 c.c., 12 disp. prel. c.c. e 1218 c.c., sostenendo che la vendita del 2007 riguardasse un bene determinato/pro quota e non una quota ereditaria, con conseguente inapplicabilità della prelazione ereditaria; (2) violazione dei canoni ermeneutici e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il contratto del 2007 fosse stato erroneamente qualificato come cessione di quota ereditaria e che non fosse stata considerata la consistenza dell'asse ereditario; (3) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione restrittiva della clausola di prelazione convenzionale del 2004, che secondo la ricorrente avrebbe invece coperto anche la cessione di singole quote; (4) falsa applicazione degli artt. 732 e 1103 c.c., ribadendo che si trattava di alienazione di beni specifici e che ciascun coerede poteva disporre liberamente della propria quota.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva trascritto o specificato il contenuto letterale della clausola contrattuale che assumeva mal interpretata, limitandosi a contrapporre la propria lettura a quella del giudice di merito. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse anche il primo, secondo e quarto motivo: una volta consolidata la statuizione secondo cui la prelazione convenzionale era stata pattuita solo per la vendita dell'intero fondo, la società non poteva più giovarsi della contestazione relativa alla natura ereditaria o meno della vendita del 2007, questione irrilevante rispetto alla sua posizione. La Corte ha quindi confermato la decisione d'appello e ha condannato la ricorrente alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
si applica alla vendita della quota ereditaria tra coeredi; la questione della sua operatività resta comunque irrilevante per chi non sia titolare di una valida prelazione convenzionale opponibile alla vendita
è evocato dal ricorrente in collegamento alla qualificazione della vendita, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decisum
richiamato come criterio interpretativo invocato dalla ricorrente, senza specifica decisività autonoma nella decisione
richiamato nei motivi, ma non centrale nella ratio decidendi
l'interpretazione del contratto è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo indicando in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati e come
richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione di rigetto
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura è inammissibile se non riproduce con specificità il contenuto del documento/contratto su cui si fonda
richiamato dalla ricorrente per affermare la libera disponibilità della quota; la Corte non accoglie tale impostazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'interpretazione di una clausola contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non basta contrapporre una lettura alternativa, ma occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- Una censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se non riproduce o almeno specifica il contenuto letterale della clausola controversa, impedendo alla Corte di verificare l'errore denunciato.
- Quando una clausola di prelazione viene accertata come limitata, per volontà delle parti, alla vendita dell'intero bene, non è consentito estenderne gli effetti alla cessione di singole quote in assenza di un chiaro dato testuale o di una specifica ricostruzione della comune intenzione delle parti.
- L'inammissibilità di un motivo per difetto di specificità può trascinare, per carenza di interesse, l'inammissibilità degli ulteriori motivi che presuppongono una diversa qualificazione del medesimo rapporto giuridico.
- Una volta consolidata la statuizione sul contenuto e sulla portata della prelazione convenzionale, diventa irrilevante, per chi non sia titolare di quel diritto, discutere della qualificazione della vendita tra coeredi ai fini della prelazione ereditaria.
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