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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15640/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il ricorrente, quale erede della titolare di una farmacia convenzionata, aveva agito per ottenere dall'azienda sanitaria il pagamento degli interessi asseritamente dovuti per il ritardato pagamento di prestazioni farmaceutiche eseguite negli anni 2003-2012. In primo grado la domanda era stata respinta: per le annualità 2003-2006 era stata dichiarata la prescrizione; per il resto era stata negata sia l'applicabilità degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, sia il diritto agli interessi legali per mancanza di prova del maggior danno. In appello la decisione era stata confermata, ma la corte territoriale aveva anche ritenuto che la mancata contestazione di alcuni pagamenti comportasse, per non contestazione ex art. 115 c.p.c., l'ammissione dell'avvenuto adempimento. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato improcedibile per difetto di attestazione di conformità della copia analogica del ricorso; con la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. il ricorrente ha sostenuto che si trattava invece di atto nativo digitale, depositato telematicamente, per il quale non era necessaria alcuna attestazione di conformità, sicché l'ordinanza di improcedibilità sarebbe stata fondata su un errore di fatto. Ha inoltre richiamato, in via rescissoria, i motivi originari di ricorso relativi a prescrizione, riparto dell'onere della prova e non contestazione dei pagamenti, mancata liquidazione degli interessi legali e spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il preteso errore non fosse un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di diritto, perché l'ordinanza impugnata aveva correttamente percepito la natura telematica/nativa digitale dell'atto e ne aveva tratto una conseguenza giuridica ritenuta dal ricorrente erronea; tale tipo di errore non è deducibile con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. In ogni caso, la Corte ha osservato che anche il ricorso per cassazione originario sarebbe stato inammissibile: il primo motivo mirava a rivalutare la prescrizione; i motivi sulla non contestazione e sull'art. 115 c.p.c. non rispettavano l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti; il motivo sugli interessi legali era logicamente assorbito dal rigetto della pretesa creditoria; il motivo sulle spese investiva un apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di revocazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della sentenza o ordinanza della Cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, non per errori di diritto.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore deducibile in revocazione deve essere un errore percettivo su un fatto, non un errore di qualificazione giuridica o di applicazione della norma.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    L'attestazione di conformità è richiesta per il deposito di copia analogica; non rileva, invece, per l'atto nativo digitale depositato telematicamente.

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    Il principio di non contestazione può operare anche rispetto a fatti estintivi o modificativi del diritto, ma solo in presenza di allegazioni puntuali e contestazioni specifiche.

  • art. 2697 c.c.

    Nel rapporto obbligatorio il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo del pagamento; tuttavia il pagamento può risultare anche da non contestazione specifica.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel motivo originario in relazione alla costituzione in mora e agli effetti sulla decorrenza degli interessi e sulla prescrizione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel motivo originario in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    Richiamato nel motivo originario per sostenere l'effetto interruttivo della prescrizione delle lettere raccomandate inviate alla controparte.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per la domanda di liquidazione degli interessi al tasso legale in alternativa agli interessi di mora non riconosciuti.

  • art. 8, commi 4 e 5, d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371

    Richiamato nel motivo originario quale disciplina applicabile ai rapporti con il servizio sanitario e ai pagamenti delle prestazioni farmaceutiche.

  • art. 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato nel motivo originario in tema di organizzazione e rapporti del servizio sanitario.

  • art. 4, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Invocato per gli interessi di mora da ritardato pagamento; la Corte territoriale e la Cassazione hanno escluso la sua applicabilità alla fattispecie.

  • art. 48, l. 23 dicembre 1978, n. 833

    Richiamato quale base normativa delle prestazioni farmaceutiche rese al servizio sanitario.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo originario sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo originario per chiedere la compensazione delle spese in ragione del preteso mutamento di giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. richiede un errore di fatto percepibile ictu oculi, consistente nella supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo; non è invece deducibile l'errore di diritto, anche quando riguardi la disciplina processuale applicabile.
  • Quando l'atto è nativo digitale e viene depositato telematicamente, non è necessaria l'attestazione di conformità prevista per la copia analogica dell'atto notificato; la richiesta di tale attestazione presuppone un deposito per estrazione di copia cartacea.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. per non contestazione può essere prospettata solo allegando in modo specifico sia i fatti puntualmente dedotti dalla controparte sia la propria specifica contestazione; la generica deduzione di mancanza di prova non equivale a contestazione specifica.
  • In tema di obbligazioni, l'ordinario riparto dell'onere della prova impone al creditore di provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare il pagamento; tuttavia il pagamento può risultare anche da fatti non specificamente contestati.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto; se la censura investe la ricostruzione della fattispecie concreta, essa è inammissibile in sede di legittimità.
  • Se il giudice di merito esclude l'esistenza del credito principale, viene meno il presupposto per liquidare interessi, siano essi di mora o al tasso legale.
  • La decisione sulle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio della compensazione, nei limiti consentiti dalla legge, non è di regola sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di legge o motivazionale ammesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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