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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15638/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA per il periodo d'imposta 2020, pari a euro 235.132,00, assumendo di aver sostenuto costi preparatori prima dell'inizio dell'attività imprenditoriale programmata. La CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la decisione era stata riformata con conferma del diniego di rimborso, ritenendo che l'attività della società fosse integralmente composta da operazioni esenti IVA (collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti). In Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 19, 30 comma 2 e 38 d.P.R. 633/1972 e art. 168 Direttiva 2006/112/CE, sostenendo che per la detrazione dell'IVA sugli acquisti preparatori è decisiva solo l'inerenza agli scopi organizzativi dell'impresa, non l'effettivo avvio dell'attività né la circostanza che l'attività futura sia esente; (2) violazione delle medesime norme e dell'art. 115 c.p.c., deducendo che l'afferenza dei costi all'impresa era incontestata e che il rimborso era già stato riconosciuto per l'anno 2019, con conseguente spettanza del rimborso anche per il 2020; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che non tutte le operazioni programmate sarebbero state esenti e che, in presenza di attività miste, andava applicato il pro-rata di detrazione di cui all'art. 19, comma 5, d.P.R. 633/1972.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo la giurisprudenza richiamata, non spetta la detrazione dell'IVA a monte quando i beni e servizi acquistati sono destinati a operazioni esenti o comunque non imponibili; non basta l'inerenza all'oggetto dell'impresa, essendo necessario che le operazioni cui si riferiscono gli acquisti siano assoggettabili a IVA. Ha quindi ribadito che, se l'attività programmata è integralmente esente, l'IVA sugli acquisti preparatori è totalmente indetraibile e non rimborsabile, anche se l'attività non sia mai iniziata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrastava con l'accertamento in fatto della sentenza impugnata, secondo cui tutte le attività programmate erano esenti; tale accertamento impediva di rimettere in discussione la natura mista dell'attività e quindi l'applicazione del pro-rata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione dell'IVA a monte spetta solo per beni e servizi impiegati per operazioni soggette a imposta; se gli acquisti sono destinati a operazioni esenti, la detrazione non spetta.

  • art. 30 comma 2 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al rimborso IVA; la Corte non ne ha tratto un principio favorevole alla società, ritenendo infondato il presupposto della detraibilità.

  • art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente per il rimborso IVA; la Corte ha escluso che potesse operare in presenza di IVA indetraibile.

  • art. 168 Direttiva 2006/112/CE

    La detrazione è riconosciuta solo per beni e servizi utilizzati ai fini di operazioni imponibili; non è ammessa per operazioni esenti.

  • art. 19, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Il pro-rata e la riduzione proporzionale della detrazione operano anche quando l'impresa compie esclusivamente operazioni esenti, con effetto di totale indetraibilità.

  • art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    "ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti…, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni"

    La norma presuppone una effettiva compresenza di operazioni imponibili ed esenti; non può essere invocata quando l'accertamento di merito ha qualificato l'intero programma di attività come esente.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza fondata sulla non contestazione non può superare un accertamento in fatto espresso dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire l'accertamento di fatto.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'attestazione dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma di inserimento dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia IVA, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti è ammessa solo se i beni o servizi acquistati sono destinati a operazioni imponibili; non è sufficiente la sola inerenza all'oggetto dell'impresa o alla fase preparatoria dell'attività.
  • Se l'attività programmata dall'impresa è composta esclusivamente da operazioni esenti, l'IVA sugli acquisti preparatori è integralmente indetraibile e non può essere chiesta a rimborso.
  • Il principio di neutralità dell'IVA non comporta simmetria tra IVA addebitata in fattura e diritto alla detrazione: quest'ultimo è limitato all'imposta dovuta in relazione a operazioni imponibili.
  • La disciplina del pro-rata si applica solo quando coesistano operazioni imponibili ed esenti; non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di merito che qualifichi l'intero complesso delle operazioni programmate come esente.
  • Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura esclusivamente esente dell'attività programmata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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