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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23770/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato gli avvisi di accertamento per maggiori redditi relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, emessi a seguito di indagini finanziarie sui conti correnti bancari. La CTR aveva ritenuto non chiariti e non documentati i movimenti bancari e aveva riformato l'esonero dalle sanzioni riconosciuto in primo grado. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, 56 d.P.R. n. 633/1972 e 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, pur operando negli accertamenti bancari l'inversione dell'onere della prova, l'Amministrazione avrebbe dovuto spiegare perché la documentazione prodotta non fosse idonea a superare la presunzione. In sostanza, lamentava che non fosse stata adeguatamente valutata la prova documentale allegata e che vi fosse stata una duplicazione tra versamenti e prelevamenti per le operazioni extraconto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente rubricata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha inoltre osservato che, ove si volesse configurare un vizio motivazionale, la ricorrente non aveva indicato in modo specifico il fatto storico omesso né la documentazione prodotta, violando anche il principio di autosufficienza. La Corte ha ribadito che negli accertamenti bancari opera una presunzione legale relativa a favore dell'erario, superabile solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna movimentazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all'accertamento tributario; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma, ma rientra nel quadro normativo dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in tema di accertamenti tributari; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    la Corte lo richiama quale base della presunzione legale nelle indagini bancarie e afferma che tale presunzione è relativa e superabile con prova analitica e specifica del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, non la rivalutazione delle risultanze di causa e della fattispecie concreta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione dell'autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 32 del d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato per affermare che il contribuente può far valere in giudizio le proprie ragioni depositando documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso di primo grado.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla CTR per escludere l'esonero dalle sanzioni in difetto delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla CTR quale base normativa per negare la non punibilità/sanzionabilità in mancanza dei presupposti previsti.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    richiamato dalla CTR per affermare che l'esonero dalle sanzioni era illegittimo in assenza delle condizioni di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per distinguere le presunzioni semplici dalla presunzione legale prevista per gli accertamenti bancari, che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 come norma che disciplina la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento IVA.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti correnti del contribuente fondano una presunzione legale relativa a favore dell'erario, superabile solo mediante prova liberatoria analitica e specifica riferita a ciascuna operazione contestata.
  • La contestazione in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se viene indicato un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e non già la mera omessa considerazione di documenti o elementi istruttori.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare in modo rigoroso il principio di autosufficienza, indicando specificamente i documenti e trascrivendo gli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La prova contraria alle risultanze delle indagini finanziarie deve dimostrare l'estraneità di ogni singolo versamento o prelievo ad operazioni imponibili; spiegazioni generiche o apodittiche non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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