Cassazione Civile, Ordinanza n. 23730/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria impugnava per cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva accolto l'appello dei soci e della società, ritenendo nullo l'avviso di accertamento notificato alla società ormai estinta. La controversia riguardava maggiori imposte IRES, IVA e IRAP accertate per gli anni 2009, 2010 e 2011 nei confronti di una società cessata e cancellata dal registro imprese. La CTR aveva affermato che, una volta estinta la società, l'Ufficio potesse agire verso i soci solo con autonomo atto impositivo e solo nei limiti di quanto effettivamente ricevuto in sede di liquidazione, ponendo a carico del Fisco l'onere di dimostrare la concreta percezione di utili o quote di riparto. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la mancata distribuzione degli utili ai soci non incide sulla possibilità per il Fisco di procurarsi un titolo nei confronti dei soci e che tale profilo attiene, semmai, alla fase esecutiva o al merito della responsabilità patrimoniale, non alla legittimità dell'avviso di accertamento e alla legittimazione processuale dei soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all'avviso di accertamento emesso nei loro confronti e che l'eventuale assenza di riparti nel bilancio finale di liquidazione non esclude l'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad ottenere un titolo nei confronti dei soci. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR Puglia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
richiamato dall'Agenzia a sostegno della possibilità di agire nei confronti dei soci della società estinta; la Corte accoglie la censura secondo cui la norma non rende decisiva, ai fini della legittimità dell'accertamento, la mancata distribuzione di utili in liquidazione.
art. 2495 c.c.
il limite di responsabilità dei soci della società cancellata non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all'atto impositivo, ma semmai sull'estensione della pretesa e sulla fase esecutiva.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
D.Lgs. n. 175/2014, art. 28
richiamato nella sentenza impugnata per escluderne l'applicazione retroattiva alla fattispecie; la Corte di cassazione non fonda però la decisione su tale profilo, ma sul diverso principio della legittimazione/ interesse ad agire nei confronti dei soci.
Massime di principio
- Nella controversia tributaria relativa a una società cancellata dal registro delle imprese, l'eventuale mancata percezione di somme in sede di liquidazione non esclude di per sé l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a ottenere un titolo nei confronti dei soci.
- Il limite di responsabilità dei soci di una società estinta non incide sulla loro legittimazione processuale a ricevere l'avviso di accertamento; esso può rilevare, al più, nella successiva fase di esercizio della pretesa o di esecuzione.
- Ai fini della legittimità dell'azione del creditore sociale, l'interesse ad agire va valutato in modo dinamico e non con riferimento statico al solo bilancio finale di liquidazione, potendo sussistere beni o diritti trasferiti ai soci anche se non espressamente ripartiti.
- La pretesa tributaria nei confronti dei soci non è condizionata dalla prova preventiva, in sede di accertamento, dell'effettiva distribuzione degli utili o delle quote di liquidazione.
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