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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23729/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2005, IRPEF, IVA e IRAP nei confronti di una contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'atto impositivo ritenendo decisiva l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; la contribuente aveva inoltre dimostrato che le ragioni che avrebbero potuto incidere sull'accertamento induttivo erano non pretestuose, ma erano state prospettate solo in giudizio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, dell'art. 41 CDFUE e degli artt. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. 218/1997, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato comunque garantito dalla procedura di accertamento con adesione; con il secondo ha dedotto la violazione delle medesime norme e dell'art. 52, par. 2, CDFUE, censurando l'estensione dell'invalidità dell'accertamento anche a IRPEF e IRAP, benché si trattasse di tributi non armonizzati e di accertamento "a tavolino" basato su documentazione acquisita tramite questionari.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'accertamento con adesione non possa surrogare il contraddittorio endoprocedimentale, perché ha finalità diverse e soprattutto deflattive del contenzioso. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, compiuti senza accesso nei locali del contribuente, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR dell'Emilia Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    richiamato come base normativa del contraddittorio endoprocedimentale nei controlli fiscali.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato a sostegno del diritto di essere ascoltati nel procedimento amministrativo.

  • art. 52, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel motivo relativo all'estensione delle garanzie procedimentali ai tributi non armonizzati.

  • art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. 218/1997

    invocato dall'Agenzia per sostenere che la procedura di accertamento con adesione garantirebbe il contraddittorio.

  • art. 4 D.Lgs. 218/1997

    richiamato dalla Corte come indice del diverso funzionamento dell'istituto dell'accertamento con adesione, attivabile anche dall'Amministrazione.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    la Corte ribadisce che la sua violazione rileva nei limiti in cui l'obbligo di contraddittorio sia effettivamente configurabile secondo i principi di diritto vivente.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali senza accesso nei locali del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale non può ritenersi soddisfatto dalla sola attivazione della procedura di accertamento con adesione, poiché quest'ultima ha finalità deflattive e non coincide con il diritto di essere previamente ascoltati dall'Amministrazione.
  • Per i tributi non armonizzati, in presenza di accertamenti cd. "a tavolino", non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; l'invalidità dell'atto non può essere affermata solo per la mancata interlocuzione preventiva, se la disciplina applicabile non lo prevede.
  • Nei tributi armonizzati, l'eventuale invalidità dell'accertamento per omessa interlocuzione preventiva richiede la verifica della cd. prova di resistenza, cioè l'indicazione di elementi che il contribuente avrebbe potuto far valere prima dell'adozione dell'atto e che avrebbero potuto condurre a una diversa determinazione dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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