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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23710/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'avvocato di ottenere la liquidazione dei compensi professionali maturati per l'assistenza resa in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, nell'ambito del quale il cliente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale, in composizione collegiale, aveva inizialmente respinto l'istanza rilevando d'ufficio la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. L'opposizione proposta ex art. 170 d.P.R. 115/2002 era stata accolta solo formalmente, con annullamento del provvedimento di rigetto e rimessione degli atti al giudice che aveva pronunciato il decreto, anziché decisione nel merito; inoltre, era stata esclusa la liquidazione dei compensi anche per asserita incompletezza della documentazione, e riconosciute soltanto le spese vive perché l'opponente si era difeso in proprio. Con il ricorso per cassazione l'avvocato ha dedotto: 1) violazione degli artt. 702-bis, 702-ter c.p.c. e 15 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l'opposizione ha natura decisoria e non meramente rescindente; 2) violazione degli artt. 352, 353 e 354 c.p.c., perché la rimessione al giudice a quo fuori dei casi tassativi sarebbe illegittima; 3) violazione dell'art. 83 d.P.R. 115/2002, poiché la liquidazione dei compensi non andava rimessa al giudice che aveva conosciuto della controversia; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 15, comma 3, d.lgs. 150/2011, per l'esclusione dei compensi in ragione della difesa personale; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 15, comma 5, d.lgs. 150/2011, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice omesso di liquidare i compensi e ritenuto mancante documentazione che, secondo il ricorrente, era invece stata prodotta integralmente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'opposizione, ove ritenga fondata l'opposizione nel merito e non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., non possa limitarsi ad annullare il provvedimento di liquidazione rimettendo gli atti al giudice che lo ha emesso, ma debba decidere nel merito. Ha inoltre affermato che, nel procedimento ex art. 15 d.lgs. 150/2011, il giudice ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessari per decidere, sicché non può fondare il rigetto sulla sola mancata produzione documentale da parte dell'istante.

Norme richiamate

  • art. 2956 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per rilevare d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito professionale; la Corte di cassazione non ne valorizza la corretta applicazione, limitandosi a censurare il modo in cui l'opposizione è stata decisa.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore è qualificato come giudizio contenzioso su un diritto soggettivo patrimoniale, nel quale è parte necessaria il debitore del rapporto.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    Invocato per sostenere che la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non consente la rimessione degli atti al giudice che ha trattato la causa definita con provvedimento opposto.

  • artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.

    Richiamati nel primo motivo per contestare la natura e gli effetti del procedimento di opposizione, sostenendone la funzione decisoria e non meramente rescindente.

  • artt. 352, 353 e 354 c.p.c.

    Richiamati per affermare che la rimessione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è consentita solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla statuizione sulle spese e al diniego di riconoscimento dei compensi professionali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese e alla decisione che aveva escluso i compensi richiesti.

  • art. 15, d.lgs. 150/2011

    Il comma 3 è evocato per escludere che la difesa personale del professionista impedisca la liquidazione dei compensi; il comma 5 è interpretato nel senso che il giudice deve acquisire d'ufficio, se necessari, atti, documenti e informazioni ai fini della decisione.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato come base generale della facoltà di difesa personale, che non esclude di per sé il diritto alla liquidazione dei compensi nel procedimento in esame.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudizio ha natura contenziosa e il giudice dell'opposizione, se ritiene fondato il ricorso nel merito, deve decidere la controversia e non limitarsi ad annullare il provvedimento impugnato rimettendo gli atti al giudice che lo ha emesso, salvo le ipotesi tassative di rimessione previste dalla legge.
  • L'art. 15 d.lgs. 150/2011 attribuisce al giudice dell'opposizione un potere-dovere di acquisire d'ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessari alla decisione: la locuzione "può" va letta come facoltà funzionale alla decisione piena della causa e non come mera discrezionalità, né consente un rigetto fondato solo su una presunta carenza documentale della parte.
  • Nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la difesa personale dell'avvocato non è, di per sé, ragione sufficiente per escludere il riconoscimento dei compensi professionali spettanti per l'attività svolta nel procedimento presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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