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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23728/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi a diversi tributi per gli anni d’imposta 2005 e 2006. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso del contribuente. In appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’impugnazione tardiva, ritenendo decorso il termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, indicata come notificata il 1° aprile 2015, con conseguente tardività dell’appello proposto il 12 ottobre 2015. In sede di revocazione, la stessa CTR ha dichiarato la revocazione manifestamente infondata, chiarendo che il giudizio di tardività era stato ancorato al termine breve e non al termine lungo. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la data richiamata dalla sentenza non costituiva notifica della sentenza di primo grado da parte dell’Agenzia, ma solo comunicazione del dispositivo da parte della cancelleria; in sostanza contestava il dies a quo del termine per impugnare e, quindi, la correttezza della declaratoria di tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato come censura di violazione di legge, ma in realtà mirava a contestare un accertamento di fatto sulla data di notificazione della sentenza di primo grado, senza adeguata specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e senza autosufficienza, perché non erano trascritti o allegati gli elementi necessari a smentire l’accertamento della CTR. Ha inoltre osservato che il ricorrente introduceva una questione nuova, diversa da quella decisa nei gradi di merito, ossia la mancata notifica della sentenza da parte dell’Ufficio, questione che avrebbe richiesto indagini di fatto non consentite in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di decadenza per l’impugnazione; la Corte richiama la disciplina del termine breve/lungo e la sua applicazione al caso concreto

    La modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; il termine va computato ex nominatione dierum e, se scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La censura per violazione di legge deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non può risolversi in una mera contestazione fattuale mascherata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    onere di specificità dei motivi

    Il ricorrente deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 155, comma 3, c.p.c.

    proroga al primo giorno seguente non festivo

    Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte richiama la revocazione come impugnazione straordinaria, ma ai fini del computo del termine rileva sempre l’originario atto introduttivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile se si traduce nella contestazione di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza indicare con precisione la norma violata e senza confrontarsi con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
  • Il principio di specificità dei motivi impone che il ricorrente indichi le disposizioni asseritamente violate, ne esponga il contenuto precettivo e illustri in modo intellegibile il contrasto con la decisione impugnata; non è compito della Corte ricercare d’ufficio la norma violata o ricostruire il vizio dedotto.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte che contesti un fatto posto a base della decisione deve riprodurre o allegare gli atti e i documenti necessari a dimostrare l’errore, altrimenti la censura è inammissibile.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che mutino il thema decidendum o richiedano nuovi accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, anche se la questione sarebbe astrattamente rilevabile d’ufficio.
  • Ai fini del calcolo del termine di impugnazione, la disciplina del termine breve/lungo va applicata secondo le regole di computo dei termini processuali e, se la scadenza cade in giorno festivo, opera la proroga al primo giorno non festivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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