Cassazione Civile, Ordinanza n. 23731/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione notificato nel 2015 per il recupero di Irpef e addizionali regionale e comunali riferite agli anni d'imposta 1999-2002. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito applicando il termine quinquennale. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che per i tributi erariali in questione si applica la prescrizione ordinaria decennale; ha inoltre richiamato i parziali pagamenti e la sospensione del termine di prescrizione prevista dalla legge di stabilità per il periodo 1.1.2014-15.6.2014.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR Molise. Ha affermato che per i crediti erariali relativi a Irpef e addizionali non trova applicazione il termine quinquennale, ma il termine ordinario decennale, in mancanza di una diversa espressa previsione di legge. Ha quindi rinviato alla CTR Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché verifichi eventualmente l'esistenza di cause interruttive della prescrizione dedotte dall'Ufficio in sede di merito.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
richiamato dall'ente per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale ai crediti tributari oggetto della lite
art. 2953 c.c.
la Corte ribadisce che la conversione della prescrizione breve in quella decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per il solo decorso del termine per impugnare l'atto di riscossione
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma di deduzione del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
Massime di principio
- La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione coattiva produce irretrattabilità del credito, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo.
- Per i crediti erariali relativi a IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in assenza di una espressa previsione di legge, la prescrizione è ordinaria decennale, non quinquennale, poiché tali crediti non hanno natura di prestazioni periodiche in senso proprio.
- Nel giudizio di merito sulla prescrizione del credito tributario, il giudice deve verificare anche l'eventuale sussistenza di cause interruttive del corso della prescrizione dedotte dall'ente impositore o riscossore.
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