Cassazione Civile, Ordinanza n. 23732/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2006, fondando la ripresa sulle movimentazioni bancarie del contribuente. La commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo che la documentazione contabile prodotta dal contribuente, unitamente ai redditi della coniuge, fosse sufficiente a superare la presunzione, e che spettasse all'Ufficio indicare le poste non giustificate. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente considerato probatoria una documentazione generica e abbia invertito l'onere della prova, mentre in tema di accertamenti bancari il contribuente deve fornire prova analitica e specifica per ciascun versamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che negli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 prevedono una presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo mediante prova analitica e specifica riferita a ogni singolo versamento. La CTR, invece, si era limitata a un richiamo generico alla documentazione prodotta dal contribuente e aveva erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova della mancata corrispondenza delle somme ai registri fatture. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Prevede, in tema di accertamenti bancari, una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni non giustificate; il contribuente può superarla solo con prova analitica e specifica della riferibilità dei versamenti a operazioni non imponibili.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Opera in modo analogo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per l'IVA, consentendo all'Ufficio di valorizzare le risultanze dei conti correnti come base presuntiva dell'accertamento.
Richiamato per censurare l'erronea inversione dell'onere della prova operata dal giudice di merito.
Richiamato in relazione al tema delle presunzioni, ma la Corte ribadisce che nel caso degli accertamenti bancari opera una presunzione legale e non una presunzione semplice.
La Corte esclude che, per gli accertamenti bancari disciplinati dalle norme tributarie richiamate, siano necessari i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni non giustificate possono fondare una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria, senza che siano necessari i requisiti delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
- Per superare la presunzione derivante dalle risultanze dei conti correnti, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ciascun versamento, dimostrando puntualmente la non imponibilità delle somme o la loro diversa provenienza.
- Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente su ogni singola operazione bancaria e deve darne conto espressamente in motivazione; non è sufficiente un generico richiamo a documentazione contabile complessiva.
- Nei giudizi tributari fondati su accertamenti bancari, non può essere addossato all'Ufficio l'onere di dimostrare in modo ulteriore e sostitutivo la mancata corrispondenza tra versamenti e registrazioni contabili quando il contribuente non abbia fornito una giustificazione analitica delle singole movimentazioni.
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