Cassazione Civile, Sentenza n. 19409/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle statuizioni della CTR relative ad avvisi di accertamento per utili extrabilancio imputati al ricorrente in qualità di socio unico/partecipante di Immobiliare Nico Group s.r.l.: censura della legittimità delle riprese operate sulla società (frode/inesistenza di costi dedotti tramite fatture false), contestazione della possibilità di presumere la percezione degli utili da parte del socio in assenza di prova della materialità della percezione, richiesta di applicazione della tassazione limitata al 40% ai sensi dell'art. 59 TUIR e impugnazione delle sanzioni per infedele dichiarazione per mancanza del requisito della colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che gli avvisi fossero stati regolarmente notificati alla società e tempestivamente impugnati; l'impugnazione della società è divenuta improcedibile per carenza di legittimazione del Costa come successore processuale, con conseguente definitività degli accertamenti societari. Ha confermato la legittimità della presunzione di attribuzione agli azionisti/soci di utili extrabilancio in società a ristretta base partecipativa (nello specifico per il socio unico), salvo la possibilità per il contribuente di dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti o la propria estraneità alla gestione. La CTR aveva comunque ammesso solo la riduzione della tassazione del socio al 40% dei maggiori utili accertati; tale orientamento è rimasto impregiudicato. Sono state altresì respinte le censure relative alla carenza di motivazione, all'onere della prova e all'illegittimità dell'accertamento; invece il motivo relativo alla mancata pronuncia sulle sanzioni è stato dichiarato inammissibile per carenze formali nello specifico gravame. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (€ 8.000 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale sociale concorrono alla formazione del reddito del socio nella misura del 40%: la CTR ha riconosciuto la possibilità di applicare tale limite nella determinazione del reddito imputato al socio.
art. 7 legge n. 212/2000 (richiamo art. 3 legge n. 241/1990)
Richiamato in relazione ai principi di motivazione e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse viziata in modo da giustificare la cassazione, atteso anche il quadro probatorio e la giurisprudenza consolidata.
Norma sul potere di accertamento: richiamata nelle censure ma la Corte ha ritenuto legittima l'attività di accertamento dell'Ufficio, adeguata al regime probatorio applicabile.
Censurata dal ricorrente come incompatibile con accertamenti basati su costi inesistenti; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, in quanto la norma presupponeva la certezza del maggior reddito e la platea probatoria è stata ritenuta soddisfatta mediante presunzione applicabile alle società a base ristretta.
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato che l'onere probatorio è stato assolto dall'Ufficio tramite presunzioni ammissibili; spetta al contribuente fornire prova contraria.
art. 2729 c.c. (richiesto dalla giurisprudenza per presunzioni)
La Corte ha ritenuto che la ristrettezza della base societaria costituisca fatto noto idoneo a fondare la presunzione prevista dall'art. 2729, specialmente nei confronti del socio unico.
Richiamato nelle censure sulla prova per presunzioni; la Corte ha ritenuto le presunzioni normative e giurisprudenziali compatibili con i principi di valutazione probatoria e non in contrasto con il divieto di presunzioni di secondo grado.
art. 7 comma 5-bis d.lgs. n. 546/1992 (modifiche introdotte dalla L. n. 130/2022)
La Corte ha precisato che la modifica non impone un onere probatorio diverso rispetto ai principi già esistenti, lasciando centrale il ruolo dell'istruttoria dibattimentale; la giurisprudenza preesistente sulle presunzioni rimane operativa.
Norma sul requisito della colpevolezza per sanzioni: il ricorrente aveva contestato l'applicazione delle sanzioni per assenza di colpevolezza, ma la CTR non ha affrontato adeguatamente la questione ed il motivo è risultato inammissibile in Cassazione per difetto di specifica deduzione.
art. 16 e 17 d.lgs. n. 472/1997
Richiamati in relazione ai presunti vizi di applicazione delle sanzioni; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi posti in cassazione, in assenza di deduzioni procedurali valide.
Norma sulla sospensione del giudizio civile in presenza di giudicato: la Corte ha ritenuto che la sospensione non fosse dovuta poiché i giudizi societari e personali erano stati riuniti fin dal primo grado.
Richiamato per l'applicabilità delle regole del processo tributario: la Corte ha confermato l'applicabilità della sospensione ex art. 295 c.p.c. solo nelle ipotesi di pendenza separata, non nel caso di riunione dei giudizi.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiama l'obbligo di versamento di una somma pari al contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- Se gli avvisi di accertamento vengono notificati e impugnati tempestivamente dalla società, e il processo societario è regolarmente svolto (anche se riunito con quello del socio), il socio non può normalmente contestare le stesse doglianze riferite alla società salvo provare che i maggiori utili non sono stati distribuiti (accantonati o reinvestiti) o la sua estraneità alla gestione.
- Nelle società a ristretta base partecipativa (in particolare nel caso di socio unico) è legittima la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci; tale presunzione sposta in capo al socio l'onere di fornire prove contrarie.
- La semplice deduzione di perdite contabili ufficiali non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di attribuzione: occorrono elementi probatori specifici che dimostrino il mancato godimento o la reinvestitura dei maggiori ricavi.
- Quando i giudizi relativi agli accertamenti societari e a quelli personali sono riuniti, non opera automaticamente la sospensione ex art. 295 c.p.c.; la sospensione è richiesta solo se i giudizi sono pendenze separate e il giudicato societario costituisce antecedente logico-giuridico.
- Le censure sulla motivazione e sull'onere della prova in cassazione richiedono contestazioni circostanziate e conformi ai limiti dell'art. 360 c.p.c.; omissioni procedurali o generiche deduzioni sulla mancanza di motivazione possono essere dichiarate inammissibili.
- Sulle sanzioni fiscali è necessario dimostrare l'elemento soggettivo (colpevolezza) ex art. 5 d.lgs. 472/1997; tuttavia l'omessa pronuncia in secondo grado su tale questione deve essere dedotta specificamente per poter essere esaminata in cassazione.
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