Cassazione Civile, Sentenza n. 19343/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Areaesse aveva presentato interpello ex art. 37‑bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 chiedendo per gli anni 2011-2012 la disapplicazione dell'art. 30 della legge n. 724/1994 (regime antielusivo sulle c.d. societa' di comodo), deducendo che le perdite erano dovute alla impossibilita' oggettiva di ottenere ricavi: quattro uffici locati liberati dal conduttore nel 2008 e rimasti sfitti nonostante incarichi a primarie agenzie, venduti solo nel 2012. L'Agenzia rigettava l'istanza; Areaesse impugnava e otteneva accoglimento in primo e secondo grado; l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione sostenendo (i) l'inimpugnabilita' autonoma del diniego all'interpello e (ii) la mancata prova delle situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione del regime di comodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto ammissibile e fondata la posizione della contribuente circa l'impugnabilita' autonoma del diniego dell'interpello disapplicativo (nella versione ratione temporis applicabile) in quanto atto idoneo ad incidere sulla condotta dichiarativa del contribuente; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo che contestava la valutazione delle prove fatto salvo il sindacato di legittimita' (perche' sostanzialmente mirava a un riesame del merito, circoscritto al giudice di merito). Conseguenza: confermata la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto Areaesse; rigetto del ricorso dell'Agenzia; condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37‑bis, comma 8
Il diniego dell'istanza di disapplicazione delle norme antielusive ex art. 37‑bis, comma 8, pur non essendo originariamente elencato tra gli atti di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, puo' essere autonomamente impugnato quando espliciti un convincimento dell'Amministrazione idoneo a incidere sulla posizione e sulla condotta dichiarativa del contribuente.
legge n. 724 del 1994, art. 30
Norma che disciplina il regime antielusivo relativo alle societa' non operative (societa' di comodo). La Corte ha valutato la correttezza del procedimento di disapplicazione sollevato dalla contribuente, ma ha ritenuto che i rilievi della ricorrente in cassazione procedessero in realta' a un riesame fattuale non ammissibile in sede di legittimita'.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
L'elencazione degli atti impugnabili e' tassativa, ma la giurisprudenza di legittimità ammette impugnazioni anche di altri atti che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria; pertanto l'art. 19 non preclude in assoluto l'impugnabilita' del diniego di interpello disapplicativo.
d.lgs. n. 156 del 2015, art. 6, comma 1
Prevede l'inammissibilita' dell'impugnazione delle risposte a istanze di interpello di cui all'art. 11 dello Statuto del contribuente, ma la Corte ha precisato che tale previsione non ha efficacia retroattiva sul diniego impugnato, anteriore all'entrata in vigore della norma.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 11
Citata in relazione alla disciplina degli interpelli; la Corte ricorda che le modifiche successive circa la non impugnabilita' delle risposte non incidono retroattivamente sui provvedimenti anteriori.
codice di procedura civile, art. 100
Richiamato per l'interesse qualificato ad agire: il contribuente aveva interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. a impugnare il diniego, posto che tale atto era lesivo e idoneo a incidere sulla dichiarazione dei redditi.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato tra le norme processuali citate nella censura di violazione ma senza particolare interpretazione autonoma nella motivazione di legittimità; la Corte ha comunque negato il riesame del merito richiesto dall'Agenzia.
Massime di principio
- Il diniego di un interpello disapplicativo ex art. 37‑bis (nella versione applicabile ratione temporis) puo' essere impugnato autonomamente quando l'atto esprime un convincimento amministrativo idoneo a influire sulla condotta dichiarativa del contribuente.
- Le modifiche normative successive che limitano l'impugnabilita' delle risposte agli interpelli non hanno efficacia retroattiva rispetto ai provvedimenti anteriori alla loro entrata in vigore.
- In sede di cassazione non e' possibile ottenere un nuovo esame del merito dei fatti e della valutazione delle prove non documentali: tali questioni restano ferme alla valutazione dei giudici di merito salvo vizio motivazionale rilevante.
- Per ottenere la disapplicazione del regime di comodo e' necessario fornire prova documentale e coerente dell'impossibilita' oggettiva di conseguire il reddito minimo previsto dalla legge (contratti di locazione, comunicazioni con agenzie, tentativi di locazione, atti di vendita, ecc.).
- Il contribuente ha interesse ad impugnare ogni atto amministrativo che, pur formalmente consultivo, abbia effetti pratici sulla sua posizione tributaria e sulla redazione della dichiarazione; va pertanto valutato caso per caso se l'atto e' idoneo a produrre tale effetto.
- In prospettiva procedurale, e' utile conservare e produrre documentazione contemporanea (mandati di locazione, lettere di disdetta, incarichi ad agenzie, pubblicita', proposte d'acquisto) per dimostrare la persistenza di eventi oggettivi che hanno inciso sui redditi dichiarati.
- In giudizio l'Amministrazione deve motivare in modo compiuto l'eventuale diniego dell'interpello; motivazioni generiche o contestazioni che si limitano a richiedere un diverso apprezzamento delle prove difficilmente reggono in cassazione.
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