Cassazione Civile, Sentenza n. 19357/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2006 che hanno recuperato a tassazione utili extracontabili della Service Consulting s.r.l., in conseguenza del disconoscimento di costi indicati in fatture ritenute generiche, inesistenti o non inerenti. Costa, ex socio, contestava: 1) violazione dell'art. 12 L. n. 212/2000 per mancanza di 'motivi di innesco' e mancata comunicazione di esigenze investigative; 2) inesistenza di elementi certi ai sensi dell'art. 41‑bis DPR 600/1973 per l'accertamento di maggior reddito; 3) violazione dell'onere della prova (art. 39 DPR 600/1973 e artt. 90 e 109 TUIR, richiamando art. 2967 c.c.) relativamente all'esistenza delle singole operazioni fatturate; 4) illegittima attribuzione pro quota degli utili al socio senza elementi idonei a fondare la presunzione (art. 2729 c.c.); 5) omessa motivazione della sentenza impugnata (art. 36 d.lgs. 546/1992); 6) mancata motivazione dell'irrogazione delle sanzioni (art. 7, 16 e 17 d.lgs. 472/1997).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Costa. Ha ritenuto che gli avvisi siano stati regolarmente notificati alla società e tempestivamente impugnati da questa, divenendo in gran parte definitivi; di conseguenza il socio non può riproporre in proprio doglianze già decise a carico della società, salvo che agisca nel interesse della stessa o sia suo successore processuale (circostanza non verificata). Quanto alla presunzione di attribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, la Corte ha confermato la legittimità del meccanismo presuntivo: una volta accertati utili extracontabili e data la ristretta base sociale, opera la presunzione di attribuzione ai soci che resta comunque superabile dal socio mediante prova contraria (accantonamento o reinvestimento dei maggiori ricavi o prova di estraneità alla gestione), prova che nel caso di specie non è stata fornita. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure sui requisiti probatori e sulla motivazione delle sanzioni (le sanzioni contestate con l'atto di accertamento risultano motivate per relationem). Spese a carico del ricorrente e condanna al pagamento di contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12
Contestazione del ricorrente sulla mancanza di 'motivi di innesco' e di comunicazione delle esigenze investigative è stata respinta: la regolarità della notifica e l'impugnazione tempestiva della società rendono inapplicabile o non decisiva la censura nel caso concreto.
D.P.R. n. 600/1973, art. 41‑bis
La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia avuto elementi sufficienti per la ripresa fiscale; la norma sugli 'elementi certi' non è stata ritenuta violata, anche in presenza di disconoscimento di costi che ha portato all'accertamento di utili extracontabili.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. b)
art. 39, comma 1, lett. b)
Sul piano dell'onere della prova, la Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio tramite il meccanismo presuntivo applicabile alle società a ristretta base partecipativa; il socio doveva fornire prova contraria e non lo ha fatto.
TUIR (D.P.R. n. 917/1986), artt. 90 e 109
Richiamati in relazione alla disciplina dei redditi di partecipazione e dell'imponibile: la ricostruzione del maggior reddito societario e la sua possibile attribuzione ai soci sono conformi alla normativa fiscale e alla giurisprudenza consolidata.
Codice Civile, art. 2697
Principio generale sull'onere della prova: la Corte ha applicato il principio insieme alle presunzioni legittime, ritenendo che l'Ufficio abbia fornito prova adeguata e il contribuente non abbia efficacemente ribaltato l'onere probatorio.
Codice Civile, art. 2729
I requisiti della presunzione sono stati ritenuti sussistenti nella società a ristretta base partecipativa: la ristrettezza della compagine sociale costituisce fatto noto che giustifica la presunzione di conoscenza e partecipazione degli amministratori/soci agli affari sociali.
Codice Civile, art. 2967
Richiamato in relazione alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni e all'onere probatorio; la Corte ha escluso che l'onere probatorio sia stato trasferito impropriamente.
D.lgs. n. 472/1997, artt. 7, 16 e 17
Sulla motivazione delle sanzioni la Corte ha affermato che quando le sanzioni sono irrogate unitamente all'atto di accertamento la motivazione è assolta per relationem; il giudice non è tenuto a fornire motivazione aggiuntiva se la pretesa fiscale è adeguatamente motivata.
D.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiesta di motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per omesso esame perché il ricorrente non ha indicato un fatto storico concreto il cui esame fosse stato omesso; le deduzioni giuridiche generiche non soddisfano i requisiti dell'articolo.
Codice di Procedura Civile, art. 110
Richiamato per la figura del successore processuale: la Corte ha escluso che Costa potesse essere considerato successore ex lege della società nel periodo rilevante.
Codice di Procedura Civile, art. 295
Regola sulla sospensione del processo in presenza di giudizi separati: applicabile al giudizio tributario ma non rilevante qui perché i giudizi (società e socio) erano stati riuniti e decisi dallo stesso giudice.
Legge n. 130/2022 (modifica art. 7 d.lgs. 546/1992)
legge n. 130/2022, art. 6 (che modifica art. 7 d.lgs. 546/1992)
La Corte ha ritenuto che la riforma non abbia introdotto un onere probatorio più gravoso rispetto ai principi già vigenti; le presunzioni giudiziarie consolidate restano compatibili con le modifiche legislative.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato in caso di condanna alle spese: la Corte ha disposto l'annotazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto.
Codice di Procedura Civile, art. 378
Menziere di memorie e deleghe: la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 è stata acquisita ma non ha modificato l'esito, non avendo fornito elementi decisivi a favore del ricorrente.
Massime di principio
- Se gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati alla società e questa li ha tempestivamente impugnati senza che il relativo capo diventi successivamente annullato, il socio non può ri-proporre in proprio le stesse doglianze già decise a carico della società, salvo svolgere l'azione nel concreto interesse della società o risultare successore processuale.
- Nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione pro‑quota agli soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; spettano poi al socio l'onere e la possibilità di fornire prova contraria (per es. che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti o che il socio è estraneo alla gestione).
- La pendenza di giudizi collegati impone la sospensione del procedimento solo se i giudizi sono separati e non riuniti: se società e socio sono giudicati riuniti davanti allo stesso giudice non è necessaria la sospensione in attesa del giudicato sull'accertamento sociale.
- Le presunzioni probatorie consolidate restano operative anche dopo la riforma processuale del 2022; la riforma non ha eliminato la possibilità per il giudice di fondare la decisione su valutazioni presuntive purché rispettino i parametri di gravità, precisione e concordanza.
- Quando sanzioni e imposte sono contestate con il medesimo atto di accertamento, la motivazione delle sanzioni è assolta per relationem e il giudice non è obbligato ad aggiungere una motivazione autonoma se la pretesa fiscale è adeguatamente motivata.
- Le censure per omesso esame di fatto in Cassazione richiedono l'indicazione puntuale del fatto storico omesso, dei mezzi di prova da cui emerge e della sua decisività; deduzioni giuridiche generiche o contestazioni non ancorate a un fatto specifico sono inammissibili.
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