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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32508/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’eccedenza versata per gli anni 2009-2015 a titolo di preteso canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), o comunque per il tributo comunale sulla pubblicità applicato con maggiorazioni. La società sosteneva di avere pagato somme non dovute perché, a suo dire, l’ente aveva istituito un canone sostitutivo dell’ICP senza rispettare i presupposti di legge, mentre il Comune difendeva la legittimità della disciplina locale. Con il ricorso per cassazione il Comune deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 62 d.lgs. 446/1997, 11, comma 10, l. 449/1997, 9, comma 7, e 12 d.lgs. 507/1993, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto applicato il CIMP con il limite del 25% rispetto alla previgente imposta, mentre l’ente si era limitato a prevedere un canone di locazione degli spazi pubblici per l’installazione degli impianti pubblicitari, cumulabile con l’ICP e non soggetto a quel limite. La Corte affronta quindi il tema della corretta qualificazione del prelievo e della permanenza o meno delle maggiorazioni tariffarie ICP dopo il 2012.

La decisione

La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Rileva che, in mancanza del regolamento istitutivo del CIMP conforme ai criteri di legge, non poteva operare dal 1 gennaio 2002 la sostituzione dell’ICP con il CIMP; il prelievo va quindi riferito all’ICP, nonostante il nomen iuris usato dall’ente. Tuttavia, per effetto dell’interpretazione dell’art. 1, comma 739, l. 208/2015 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018, le maggiorazioni tariffarie deliberate prima del 26 giugno 2012 conservano efficacia solo fino al 31 dicembre 2012; dal 1 gennaio 2013 valgono le tariffe base. Ne segue che il rimborso spetta solo per le somme versate dal 2013 in poi, mentre nulla è dovuto per gli anni 2009-2012. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La sostituzione dell’ICP con il CIMP richiede l’emanazione di un apposito regolamento conforme ai criteri legali; il piano generale degli impianti non può supplire alla mancanza del regolamento. In difetto, continua ad applicarsi l’ICP.

  • art. 11, comma 10, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    Le tariffe e i diritti ... possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento ... e fino ad un massimo del 50 per cento ...

    La norma consentiva ai Comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità nei limiti previsti; la vicenda riguarda la sorte di tali maggiorazioni dopo l’intervenuta abrogazione e la successiva interpretazione autentica.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione ...

    La pubblicità su impianti installati su beni del Comune consente la cumulabilità dell’ICP con la tassa/canone per l’occupazione e con canoni di locazione o concessione commisurati all’effettiva occupazione.

  • art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato come parametro delle tariffe base da ripristinare dal 1 gennaio 2013.

  • art. 23, commi 7 e 11, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    L’abrogazione dell’art. 11, comma 10, l. 449/1997 elimina la base normativa delle maggiorazioni tariffarie; gli atti successivi non possono confermare o prorogare aumenti fondati su una norma non più vigente.

  • art. 1, comma 739, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    La disposizione va letta come norma interpretativa: salva gli aumenti deliberati entro il 26 giugno 2012 ma non ripristina la potestà di confermare o prorogare oltre tale data le maggiorazioni tariffarie.

  • art. 1, comma 917, l. 30 dicembre 2018, n. 145

    La norma riconosce la possibilità di rimborsare in forma rateale le somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione ICP e diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130

    Indicato quale base per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari richiede un regolamento comunale specifico e conforme ai criteri di legge; un piano generale degli impianti, da solo, ha valore programmatico e non può validamente istituire il canone sostitutivo.
  • In mancanza del regolamento istitutivo del CIMP, resta applicabile l’ICP secondo le tariffe vigenti ratione temporis; la pretesa dell’ente va qualificata in base alla sostanza giuridica del prelievo, non al nomen iuris utilizzato nell’atto.
  • Le maggiorazioni tariffarie dell’ICP deliberate dai Comuni prima del 26 giugno 2012 conservano efficacia solo fino al 31 dicembre 2012; dal 1 gennaio 2013 deve trovare applicazione il regime delle tariffe base, salvo diversa disciplina espressa e vigente.
  • Dopo l’abrogazione della norma che consentiva gli aumenti tariffari, i Comuni non possono più confermare o prorogare, neppure tacitamente, maggiorazioni fondate su una base normativa non più esistente.
  • Il rimborso delle somme indebitamente percepite per ICP deve essere riconosciuto per i versamenti effettuati in base a maggiorazioni tariffarie non più legittime per gli anni successivi al 2012, mentre non è dovuto per il periodo in cui tali maggiorazioni erano ancora efficaci.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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