Cassazione Civile, Ordinanza n. 32512/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al parziale versamento, per l’anno 2016, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), per un importo complessivo di euro 69.296,00, emesso nei confronti di una società operante nel settore pubblicitario. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva invece accolto l’impugnazione, ritenendo che il Comune avesse sostanzialmente sostituito l’ICP con un CIMP e che, pertanto, l’atto impositivo fosse illegittimo perché applicava tariffe superiori al limite del 25% previsto dall’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62 d.lgs. n. 446/1997, 11 e 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente qualificato il prelievo come CIMP, mentre si trattava di un canone di locazione degli spazi pubblici per l’installazione degli impianti pubblicitari, cumulabile con l’ICP e non soggetto al limite del 25%.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) richiede l’adozione di un apposito regolamento comunale conforme ai criteri dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, non essendo sufficiente il piano generale degli impianti (PGI), atto generale e programmatico. In assenza del regolamento, e considerato anche l’annullamento della tariffa CIMP in sede amministrativa, non poteva operare la disciplina sostitutiva dal 1° gennaio 2002; restava invece applicabile l’ICP previgente, cumulabile con i canoni per l’occupazione/locazione degli spazi pubblici. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446
La sostituzione dell’ICP con il CIMP postula un apposito regolamento comunale conforme ai criteri previsti dalla norma; il PGI, da solo, ha valore solo programmatico e non può supplire alla mancanza del regolamento. In difetto, continua ad applicarsi l’ICP.
art. 11 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato in relazione al regime dell’imposta comunale sulla pubblicità e alle sue tariffe.
art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La pubblicità su impianti installati su beni del comune non esclude il pagamento dell’imposta sulla pubblicità, né quello della tassa/canone per l’occupazione o di canoni di locazione o concessione commisurati all’effettiva occupazione del suolo pubblico.
art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
«Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato...»
Norma richiamata per la maggiorazione tariffaria dell’ICP deliberata dal Comune.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per cassazione, proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 3 del Titolo VI del Piano Generale degli Impianti del Comune di Napoli
Atto considerato dalla Corte come privo di efficacia sostitutiva dell’ICP, perché non equivale al regolamento richiesto dall’art. 62 d.lgs. n. 446/1997.
art. 5 delle norme di attuazione del Piano Generale degli Impianti del Comune di Napoli
Prevedeva il permanere dell’imposta di pubblicità fino alla sua successiva sostituzione con un canone ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, ma tale sostituzione non si è perfezionata in mancanza del regolamento.
Massime di principio
- La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari richiede l’adozione di un regolamento comunale specifico e conforme ai criteri legali; un piano generale degli impianti o altro atto generale non normativo non basta a determinare la novazione del regime tributario.
- In assenza del regolamento istitutivo del CIMP, l’ICP continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti ratione temporis, anche se il Comune abbia predisposto un piano o adottato atti organizzativi funzionali a un futuro passaggio al canone.
- La disciplina dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997 opera in chiave di alternatività tra ICP e CIMP: il limite tariffario e il regime sostitutivo si applicano solo quando il canone sia validamente istituito; altrimenti resta ferma la pregressa imposta, cumulabile con i canoni di occupazione o locazione dello spazio pubblico.
- Nel giudizio di legittimità, è sindacabile la falsa applicazione della disciplina tributaria locale quando il giudice di merito qualifichi come CIMP un prelievo che, per mancanza del presupposto regolamentare, deve invece essere riferito all’ICP.
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