Cassazione Civile, Ordinanza n. 32514/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'erede della originaria destinataria, di un'ingiunzione di pagamento emessa per contributi consortili relativi all'anno 2014, richiesti dal consorzio tramite la concessionaria della riscossione per immobili inseriti nel comprensorio consortile. In primo grado era stato accolto il ricorso della contribuente per ritenuta insussistenza del beneficio consortile; in appello, però, la decisione era stata riformata e la pretesa confermata. Con il ricorso per cassazione la parte contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o comunque incomprensibile; 2) violazione della disciplina regionale pugliese e del r.d. n. 215/1933 per la mancata approvazione del piano generale di bonifica, che avrebbe dovuto rendere invalido il piano di classifica o, quantomeno, invertire l'onere della prova sul beneficio consortile; 3) errata applicazione delle norme sui contributi di bonifica per avere la Corte territoriale ritenuto operante la presunzione di vantaggiosità nonostante le contestazioni sullo stato reale delle opere e sull'inidoneità del piano di classifica; 4) violazione delle norme sulla natura e quantificazione del contributo per avere ritenuto il contributo dovuto anche senza prova delle concrete spese di manutenzione nel 2014; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo al canale "Foggia di Rau", indicato come opera di bonifica direttamente rilevante per i fondi interessati e non adeguatamente considerato dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente perché la sentenza di merito esponeva in modo sufficiente la ragione decisoria, cioè che si trattava di contributo irriguo fisso dovuto per la sola inclusione degli immobili nel comprensorio e per il beneficio fondiario connesso alla disponibilità irrigua e alla difesa idraulica. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il piano generale di bonifica previsto dalla legge regionale pugliese ha natura programmatica e la sua mancata approvazione non incide sulla validità ed esigibilità dei contributi fondati sul piano di classifica, che resta efficace in via transitoria sino all'approvazione del piano di bonifica; al più, può determinare un problema di riparto dell'onere probatorio, non l'illegittimità della pretesa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre, in presenza di piano di classifica approvato, il beneficio si presume e il contribuente deve provare l'assenza di vantaggio specifico, prova che la Corte territoriale ha ritenuto non fornita. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato poiché l'obbligazione contributiva non dipende dalla prova puntuale delle singole manutenzioni dell'anno, ma dalla presenza e funzionalità delle opere di difesa idraulica e irrigua che generano un beneficio, anche solo potenziale, per i fondi. Anche il quinto motivo è stato respinto perché la sentenza di appello aveva comunque considerato, in modo complessivo, il beneficio derivante dalla difesa idraulica del territorio in cui insistono gli immobili, rendendo non decisivo il mancato riferimento espresso al singolo canale indicato dalla ricorrente. È stata inoltre disposta la sola statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002, mentre nulla è stato disposto sulle spese in ragione della mancata difesa delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza; la Corte esclude la sua violazione perché la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente e intellegibile.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; non emerge un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
La motivazione deve esporre concisamente le ragioni di fatto e di diritto; il vizio sussiste solo se la motivazione è mancante, apparente o incomprensibile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usati come parametri dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi non fondati o inammissibili nei limiti dedotti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato escluso perché il fatto indicato non risultava decisivo o non era stato realmente omesso nel giudizio di merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Per le sentenze tributarie vale l'obbligo di motivazione concisa; la Corte lo richiama per definire il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione.
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10
Richiamato in tema di contributi di bonifica: il contribuente può contestare la pretesa davanti al giudice tributario deducendo la mancanza di beneficio diretto e specifico.
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11
Richiamato quale base della presunzione di beneficio consortile in presenza di atti generali approvati e perimetrazione consortile.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla contribuenza consortile e alla natura dell'obbligo collegato al beneficio fondiario.
L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, art. 3
Il piano generale di bonifica ha funzione programmatica e di pianificazione; la sua mancata approvazione non invalida di per sé il piano di classifica ai fini della riscossione.
L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, artt. 13, 17, 18 e 42
Le disposizioni sono lette nel senso della perdurante efficacia dei piani di classifica già approvati fino all'adeguamento successivo al piano di bonifica; l'art. 42, comma 7, regola la fase transitoria.
art. 42, comma 7, L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4
Norma transitoria che mantiene efficaci i piani di classifica previgenti sino all'approvazione del piano generale di bonifica.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: se vi è piano di classifica approvato il beneficio si presume e grava sul contribuente la prova contraria; al più, la mancata approvazione del piano di bonifica può incidere sul riparto dell'onere probatorio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, quando esista un piano di classifica approvato e i fondi ricadano nel perimetro di contribuenza, il beneficio fondiario si presume; il consorzio non deve provare in modo analitico il vantaggio specifico, salvo prova contraria del contribuente.
- La mancata approvazione del piano generale di bonifica, se previsto da una legge regionale con funzione programmatica, non comporta di per sé l'invalidità del piano di classifica né l'illegittimità della pretesa contributiva, specie ove la disciplina transitoria mantenga efficaci i piani previgenti.
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di "violazione di legge" non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti: contestazioni su stato delle opere, efficienza idraulica, classificazione dei fondi e attendibilità della perizia attengono al merito e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire la ratio decidendi per contrasto insanabile, perplessità o incomprensibilità; non basta che la parte la ritenga insufficiente o non condivisibile.
- Per i contributi relativi a opere di difesa idraulica e irrigua, il beneficio può essere anche intrinseco o potenziale: non è necessario dimostrare la concreta fruizione del servizio o la puntuale esecuzione di ogni intervento nell'anno, essendo sufficiente l'esistenza e funzionalità dell'apparato consortile che preserva i fondi dal rischio idrogeologico e ne accresce il valore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32508/2025 del 13/12/2025
- ordinanza_civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32510/2025 del 13/12/2025
- ordinanza_civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32511/2025 del 13/12/2025
- ordinanza_civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32512/2025 del 13/12/2025
- ordinanza_civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32513/2025 del 13/12/2025
- ordinanza_civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32515/2025 del 13/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →