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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32510/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 2 febbraio 2010 relativo a un immobile sito in Scafati. Il promissario acquirente ha agito per ottenere l'accertamento del grave inadempimento dei promittenti venditori e la condanna di questi ultimi al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata; in subordine ha chiesto la risoluzione del contratto con restituzione della caparra e risarcimento dei danni. I venditori si sono difesi chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento del grave inadempimento dell'acquirente, la legittimità del loro recesso o, subordinatamente, la risoluzione per colpa dell'acquirente con diritto a trattenere la caparra e a ottenere i danni. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e la Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione i venditori hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita diversa composizione del collegio rispetto a quello davanti al quale erano state precisate le conclusioni e per la partecipazione di un giudice onorario; 2) nullità per motivazione apparente o inesistente, per avere la Corte d'appello sostanzialmente richiamato la sentenza di primo grado; 3) violazione dell'art. 1385 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la residua parte del prezzo doveva essere pagata solo al rogito e che l'immobile, al momento rilevante, non era vendibile per difformità urbanistiche e mancato frazionamento; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione sulla domanda di recesso/restituzione della caparra, che sarebbe stata proposta tardivamente. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile nel profilo relativo alla diversa composizione del collegio e manifestamente infondato nel profilo relativo al giudice onorario; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito e comunque non idoneo a superare la doppia conforme; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la domanda di ritenzione della caparra poteva essere proposta sin dall'atto introduttivo e che il giudice può qualificare la domanda anche come recesso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei promittenti venditori, confermando la decisione della Corte d'appello di Salerno che aveva respinto il loro gravame e, a monte, la sentenza di primo grado favorevole al promissario acquirente. La Corte ha escluso vizi della costituzione del collegio, ha negato la configurabilità di motivazione apparente, ha dichiarato inammissibile la censura sull'apprezzamento delle risultanze tecniche e sulla ricostruzione dei fatti, e ha respinto la doglianza di ultrapetizione sulla domanda di recesso/caparra. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per denunciare un asserito vizio di costituzione del giudice; la Corte ne ha escluso la violazione per difetto di specificità della censura.

  • art. 174 c.p.c.

    Invocato quale norma sulla composizione del collegio; la Corte ha ritenuto la doglianza non specificamente provata.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al giudice naturale; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di giusto processo e motivazione; la Corte ha ritenuto la sentenza d'appello adeguatamente motivata.

  • art. 10, comma 12, lett. d), d.l. 116/2017

    Invocato per contestare la partecipazione del giudice onorario; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e ha ritenuto la censura manifestamente infondata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Usato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione percepibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento; la Corte ha escluso i vizi dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione di legge sostanziale; la Corte ha osservato che il motivo mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 1385 c.c.

    Invocato in tema di caparra confirmatoria e conseguenze dell'inadempimento; la Corte non ha accolto la censura perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la doppia conforme: in tal caso il ricorrente deve indicare le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado per superare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per ultrapetizione; la Corte ha ritenuto che la domanda di recesso/caparra fosse stata già introdotta e che il giudice potesse qualificare la domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 32 d.lgs. n. 116/2017

    Richiamato indirettamente nella parte dedicata alla magistratura onoraria e alla tollerabilità costituzionale temporanea della composizione dei collegi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio processuale richiede una censura specifica e autosufficiente, sorretta dall'indicazione di atti e documenti processuali idonei a dimostrare il fatto processuale allegato; non è ammissibile una prospettazione meramente assertiva o congetturale.
  • La partecipazione di un giudice onorario al collegio d'appello, nei limiti e alle condizioni ritenute compatibili dal giudice delle leggi, non integra di per sé un vizio di costituzione del giudice.
  • La motivazione della sentenza d'appello è censurabile in cassazione solo quando sia meramente apparente, mancante o incomprensibile; il semplice richiamo alla decisione di primo grado non è di per sé illegittimo se il giudice di appello dimostra di avere esaminato e disatteso i motivi di gravame.
  • La denuncia di violazione di legge sostanziale non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, attività riservata al giudice di merito.
  • In presenza di 'doppia conforme', il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente ristretto e il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La domanda di ritenzione o restituzione della caparra confirmatoria può essere proposta fin dall'atto introduttivo anche se la parte utilizza un nomen iuris diverso; il giudice ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'inadempimento della mancata stipula dipende dalla parte promittente venditrice e che l'immobile non era vendibile nei termini pattuiti, la censura in cassazione non può risolversi in una contestazione del merito dell'accertamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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