Cassazione Civile, Ordinanza n. 32513/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del consorzio di bonifica e confermato la debenza di un'ingiunzione di pagamento per contributi consortili relativi all'anno 2014, emessa dalla concessionaria della riscossione per conto del consorzio, con riferimento a impianti fotovoltaici insistenti su terreni di terzi ricadenti nel comprensorio consortile. In corso di giudizio di legittimità la ricorrente depositava un accordo transattivo con il consorzio, comprensivo anche del debito oggetto della lite, nel quale le parti si impegnavano alla rateizzazione, alla rinuncia reciproca alle pretese e all'abbandono dei giudizi pendenti. Il ricorso era articolato in cinque motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; la Corte si è limitata a rilevare che la transazione non consentiva di dichiarare la cessazione della materia del contendere per la mancata presenza delle controparti, ma faceva venir meno ogni residua utilità alla prosecuzione del giudizio per la contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'accordo transattivo intervenuto tra la contribuente e il consorzio avesse eliminato l'utilità concreta della decisione di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite in conformità all'accordo transattivo. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale meccanismo non opera quando l'inammissibilità è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere o per la sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 48, comma 2, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546
La cessazione della materia del contendere non è dichiarabile quando le controparti sono rimaste intimate; in presenza di transazione sopravvenuta si è esclusa tale declaratoria e si è fatto luogo alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo in caso di rigetto o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non anche quando l'inammissibilità sia sopravvenuta per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene un accordo transattivo che comprende anche il rapporto litigioso, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se viene meno ogni utilità concreta alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se non risultano presenti le controparti necessarie o se il meccanismo processuale non ne consente la declaratoria nelle condizioni date; resta però possibile rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è effetto di una sopravvenienza che elimina l'interesse alla decisione, poiché tale ipotesi non equivale alla ordinaria inammissibilità nel merito della impugnazione.
- In presenza di accordo transattivo che regoli le spese, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità conformemente alle pattuizioni intervenute tra le parti.
Come è indicizzato
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