Cassazione Civile, Ordinanza n. 32515/2025 del 13/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento per contributi consortili relativi all'anno 2014, emessa da una concessionaria della riscossione per conto del consorzio di bonifica, in relazione a immobili del contribuente inclusi nel comprensorio consortile. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per ritenuta insussistenza del beneficio consortile; in appello, invece, la decisione era stata riformata sul rilievo che il contribuente non aveva contestato in modo specifico il piano di classifica, che il beneficio si presume per i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza e che il consorzio aveva comunque fornito elementi sulla funzionalità delle opere di difesa idraulica. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione delle norme sul consorzio di bonifica e omesso esame, sostenendo che la mancata adozione del piano di bonifica rendesse invalido il piano di classifica e imponesse all'ente la prova del beneficio. Con il secondo motivo ha censurato l'asserita mancata specifica contestazione del piano di classifica e l'affermazione di un beneficio diretto/potenziale per i fondi. Con il terzo motivo ha contestato l'idea che l'obbligo contributivo prescindesse dalle spese effettivamente sostenute e dalla manutenzione concretamente eseguita nell'anno di riferimento. Con il quarto motivo ha lamentato l'omesso esame del fatto decisivo che il beneficio deriverebbe solo da opere specifiche relative a determinati canali di bonifica del sottobacino in cui si trovano i terreni.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi proposti contro la medesima sentenza di appello. Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G. perché identico e successivo rispetto al primo ricorso, essendo già consumato il potere di impugnazione. Ha poi rigettato il ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G., ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. In particolare ha affermato che, nella disciplina pugliese dei consorzi di bonifica, il piano di bonifica ha natura programmatica e la sua mancata approvazione non invalida il piano di classifica né impedisce la riscossione dei contributi, restando ultrattivamente efficaci i precedenti piani fino all'approvazione del nuovo piano; ha inoltre ribadito che, in presenza di piano di classifica approvato e inclusione dei fondi nel perimetro consortile, il beneficio consortile si presume e grava sul contribuente l'onere di dimostrare il contrario. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorsi, se dovuto.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione dell'accertamento del fatto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame richiede l'omissione di un fatto decisivo e controverso, non una mera richiesta di rivalutazione del merito
regola l'onere della prova; la Corte ha osservato che, anche ipotizzando una sua inversione, nel caso concreto l'ente aveva comunque offerto prova sufficiente del beneficio
art. 3 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamato per la disciplina dei consorzi di bonifica e dei relativi strumenti pianificatori
art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamato quale base normativa dei contributi consortili
art. 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamato in relazione ai presupposti della contribuenza e alla disciplina del piano di classifica
artt. 3, 13, 17, 18 e 42 l.r. Puglia 13 marzo 2012, n. 4
la Corte interpreta il piano di bonifica come atto programmatico e l'art. 42, comma 7, come norma transitoria che mantiene efficaci i piani di classifica precedenti fino all'approvazione del piano di bonifica
richiamato in tema di obblighi contributivi dei proprietari nei consorzi di bonifica
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
fondamento per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio relativo ai contributi di bonifica, la mancata impugnazione degli atti generali presupposti non preclude al contribuente di contestare la pretesa, ma, in presenza di un piano di classifica approvato e della inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, il beneficio consortile si presume e l'ente è esonerato dalla relativa prova, salvo prova contraria del contribuente.
- Il piano generale di bonifica ha natura programmatica e non costituisce condizione di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi; fino alla sua approvazione opera la disciplina transitoria che mantiene efficaci i piani di classifica precedenti.
- La doglianza che attacca la ricostruzione concreta dei fatti o la valutazione delle risultanze istruttorie non integra violazione di legge, ma mira a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
- Il beneficio idraulico o di difesa del territorio può essere considerato specifico anche quando sia intrinseco e diffuso tra tutti gli immobili ricompresi in una determinata area di intervento; non è necessario un nesso sinallagmatico di corrispettività tra contributo e singola opera eseguita nell'anno di riferimento.
- Ai fini dell'obbligo contributivo consortile, è rilevante l'esistenza e funzionalità complessiva delle opere e della struttura consortile, non la prova di specifiche manutenzioni annuali o di un perfetto livello di efficienza dei servizi.
- La proposizione di due ricorsi per cassazione identici contro la stessa sentenza determina la consumazione del potere di impugnazione; il secondo ricorso diviene inammissibile una volta esaminato il primo.
- rami
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