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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23058/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia riguarda il recupero, mediante decreto ingiuntivo, di somme erogate a titolo di aiuti di Stato agli autotrasportatori sotto forma di credito d'imposta per gli anni 1992-1994, aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione europea con decisioni del 1993 e del 1996. La società destinataria dell'ingiunzione ha opposto il decreto eccependo la prescrizione del credito, chiedendo altresì la sospensione del giudizio per la pendenza di un separato contenzioso amministrativo e sollevando questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ritenuto prescritto il diritto dello Stato al recupero; la corte d'appello ha confermato, individuando nel termine ordinario decennale di prescrizione il regime applicabile e facendo decorrere il termine dalla notifica/pubblicazione della decisione della Commissione allo Stato membro. In cassazione il Ministero ha dedotto: 1) la violazione del diritto UE e dell'art. 249 Trattato CE, sostenendo che la prescrizione interna sarebbe inapplicabile e dovrebbe essere disapplicata perché incompatibile con il principio di effettività del diritto comunitario; 2) la violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che, anche ammettendo l'applicazione della prescrizione interna, il dies a quo dovesse essere spostato in avanti, almeno alla definizione dei ricorsi davanti alla Corte di giustizia, o comunque alla disciplina interna successiva del 2002, o ancora al regolamento de minimis del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato prescritto il diritto dello Stato al recupero degli aiuti. Ha affermato che l'azione di recupero degli aiuti di Stato illegittimi è soggetta alle regole ordinarie di prescrizione dell'ordinamento interno, in particolare al termine decennale, e che la decorrenza del termine inizia dalla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro, o, in mancanza di prova di comunicazione diretta, dalla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale. Ha inoltre escluso che il contenzioso davanti alla Corte di giustizia o l'adozione di normative interne o regolamentari successive possano sospendere o interrompere la prescrizione nel rapporto tra Stato e beneficiario. Ne è derivata la conferma della prescrizione, poiché alla data della prima richiesta di restituzione era già decorso il termine decennale.

Norme richiamate

  • art. 249 Trattato CE

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia vincolante del diritto UE e la necessità di disapplicare la disciplina interna incompatibile; la Corte, però, ribadisce che il recupero verso il beneficiario resta soggetto alle regole interne di prescrizione.

  • art. 288 TFUE

    citato quale corrispondente disposizione del Trattato CE richiamata dal Ministero nel motivo di ricorso.

  • art. 2935 c.c.

    la Corte conferma che il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, individuando tale momento nella conoscenza/notifica della decisione della Commissione allo Stato membro.

  • artt. 2934 ss. c.c.

    indicate come base del regime prescrizionale interno applicabile all'azione di recupero.

  • art. 2946 c.c.

    indicato come termine ordinario decennale applicabile al recupero degli aiuti di Stato illegittimi nei rapporti interni.

  • art. 14 Regolamento (CE) n. 659/1999

    richiamato per affermare che le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

  • art. 15 Regolamento (CE) n. 659/1999

    considerato non applicabile al rapporto tra Stato e beneficiario, poiché disciplina il termine limite e le cause di interruzione/sospensione nei rapporti tra Commissione e Stato membro.

  • art. 15, secondo comma, Regolamento (CE) n. 659/1999

    la sospensione/interruzione del termine prevista da questa norma opera solo nei rapporti tra Commissione e Stati membri, non verso il beneficiario dell'aiuto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata dal ricorrente a fondamento dei motivi di violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, il rapporto tra Stato membro e beneficiario è regolato, quanto alla prescrizione, dalle norme interne dell'ordinamento nazionale, purché compatibili con i principi di equivalenza ed effettività del diritto UE.
  • Il termine di prescrizione per l'azione di recupero decorre dal momento in cui il diritto è concretamente esercitabile, che coincide con la conoscenza della decisione della Commissione da parte dello Stato membro; in difetto di prova di comunicazione diretta, la pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale è idonea a segnare tale momento.
  • Le regole eurounitarie che interrompono o sospendono il termine limite nei rapporti tra Commissione e Stato membro non si trasferiscono automaticamente al rapporto interno tra Stato e beneficiario dell'aiuto.
  • L'eventuale inerzia dello Stato nell'attivare il recupero può esporlo a responsabilità o a procedure di infrazione in sede europea, ma non consente di aggravare la posizione del beneficiario con un termine di prescrizione più lungo o indeterminato rispetto a quello previsto dal diritto interno.
  • La successiva adozione di discipline interne o regolamentari che regolano il recupero degli aiuti o qualificano talune misure come de minimis non incide retroattivamente sulla decorrenza della prescrizione già maturata, salvo diversa previsione espressa.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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