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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18255/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti di un imprenditore individuale operante nel settore dei trasporti. L’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che fossero state impiegate in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di false dichiarazioni di intento. L’accertamento recuperava a tassazione maggiori importi ai fini Irpeg, Irap e Iva. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo non sufficientemente provata la frode e valorizzando la regolarità formale della contabilità e delle dichiarazioni di intento. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992; violazione delle norme IVA e dei principi probatori in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, per non avere la CTR considerato gli indizi di fittizietà delle società fornitrici; omesso esame di fatti decisivi; errata applicazione delle norme sulla sospensione d’imposta e sulle dichiarazioni di intento, avendo la CTR attribuito rilievo decisivo alla sola regolarità formale; ulteriore omesso esame di fatti decisivi sulla mancata diligenza del contribuente; violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova in materia di Ires/Irap, per avere la CTR affermato apoditticamente che il contribuente aveva provato un maggiore uso dei beni senza supporto argomentativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente fondati i motivi di ricorso. Ha censurato la sentenza d’appello per motivazione sostanzialmente assertiva e per omessa valutazione degli indizi dedotti dall’Amministrazione a sostegno della natura soggettivamente inesistente delle operazioni, rilevando che la CTR aveva indebitamente preteso la prova della "connivenza" del contribuente, invece della sola consapevolezza o conoscibilità della frode. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in tema di IVA, l’Amministrazione deve provare con elementi oggettivi, anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode; una volta assolto tale onere, incombe al contribuente la prova di avere adottato la massima diligenza esigibile. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente territorialmente, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare con elementi oggettivi, anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode o in un’evasione d’imposta; non è necessaria la prova della partecipazione dolosa alla frode.
  • La prova dell’Ufficio può essere desunta da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, che vanno valutati complessivamente e non singolarmente isolati.
  • Una volta assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione sulla consapevolezza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, avuto riguardo alla concreta attività svolta e alle circostanze del caso.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o delle dichiarazioni non è di per sé sufficiente a escludere la partecipazione, anche inconsapevole, a operazioni fraudolente, se gli ulteriori elementi di fatto depongono in senso contrario.
  • Il giudice di merito deve esaminare in modo effettivo e non apodittico il complesso degli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio, dando conto delle ragioni per cui li ritiene o meno idonei a provare la fittizietà delle operazioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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