Cassazione Civile, Ordinanza n. 18255/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti di un imprenditore individuale operante nel settore dei trasporti. L’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che fossero state impiegate in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di false dichiarazioni di intento. L’accertamento recuperava a tassazione maggiori importi ai fini Irpeg, Irap e Iva. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo non sufficientemente provata la frode e valorizzando la regolarità formale della contabilità e delle dichiarazioni di intento. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992; violazione delle norme IVA e dei principi probatori in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, per non avere la CTR considerato gli indizi di fittizietà delle società fornitrici; omesso esame di fatti decisivi; errata applicazione delle norme sulla sospensione d’imposta e sulle dichiarazioni di intento, avendo la CTR attribuito rilievo decisivo alla sola regolarità formale; ulteriore omesso esame di fatti decisivi sulla mancata diligenza del contribuente; violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova in materia di Ires/Irap, per avere la CTR affermato apoditticamente che il contribuente aveva provato un maggiore uso dei beni senza supporto argomentativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente fondati i motivi di ricorso. Ha censurato la sentenza d’appello per motivazione sostanzialmente assertiva e per omessa valutazione degli indizi dedotti dall’Amministrazione a sostegno della natura soggettivamente inesistente delle operazioni, rilevando che la CTR aveva indebitamente preteso la prova della "connivenza" del contribuente, invece della sola consapevolezza o conoscibilità della frode. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in tema di IVA, l’Amministrazione deve provare con elementi oggettivi, anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode; una volta assolto tale onere, incombe al contribuente la prova di avere adottato la massima diligenza esigibile. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente territorialmente, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta per asserita motivazione apparente
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, dedotta come violata per carenza argomentativa
indicata come norma processuale del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso in tema di disciplina IVA
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso in tema di disciplina IVA
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base per l’utilizzabilità di presunzioni semplici nell’accertamento IVA
richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, in presenza di indizi oggettivi, l’onere passa al contribuente per la prova contraria
richiamato con riguardo alla prova presuntiva e alla valutazione indiziaria
richiamato con riguardo alle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
richiamato nel ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione all’utilizzo della sospensione d’imposta mediante dichiarazioni di intento
art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 29 dicembre 1983, n. 746
richiamato in tema di dichiarazioni di intento e sospensione d’imposta
art. 1, comma 381, l. n. 311 del 2004
richiamato come norma integrativa del regime delle dichiarazioni di intento
art. 102, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel sesto motivo in tema di deduzione dei costi/uso dei beni, senza che la Corte entri nel merito della specifica applicazione
Direttiva 2006/112/CE
richiamata per il principio unionale secondo cui conta la conoscibilità della frode e la valutazione di tutti gli elementi oggettivi rilevanti
indicata come norma processuale dei motivi di violazione di legge
indicata come norma processuale dei motivi di omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare con elementi oggettivi, anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode o in un’evasione d’imposta; non è necessaria la prova della partecipazione dolosa alla frode.
- La prova dell’Ufficio può essere desunta da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, che vanno valutati complessivamente e non singolarmente isolati.
- Una volta assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione sulla consapevolezza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, avuto riguardo alla concreta attività svolta e alle circostanze del caso.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o delle dichiarazioni non è di per sé sufficiente a escludere la partecipazione, anche inconsapevole, a operazioni fraudolente, se gli ulteriori elementi di fatto depongono in senso contrario.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo effettivo e non apodittico il complesso degli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio, dando conto delle ragioni per cui li ritiene o meno idonei a provare la fittizietà delle operazioni.
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