Cassazione Civile, Sentenza n. 24004/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 2009-2012 (in particolare 2010) per il recupero a tassazione, in tutto o in parte, di quote di ammortamento, interessi passivi e spese di manutenzione relative a una porzione immobiliare acquistata all'asta (piano secondo, int. 3, prezzo €122.710). Contestazioni sia di merito (che l'immobile non fosse bene strumentale all'attività professionale e quindi le spese non deducibili; deducibilità delle spese di ristrutturazione effettuate su due porzioni) sia processuali (nullità per delega di firma non provata, nullità per motivazione per relationem, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, onere della prova).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla delega e alla motivazione dell'avviso e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi che si configuravano come critiche di merito all'apprezzamento delle risultanze di causa operato dai giudici di merito. Di conseguenza è stata confermata, in sostanza, la statuizione della Commissione tributaria regionale (che aveva computato la ripresa a tassazione in misura del 40% degli elementi negativi contestati) e sono state condannate le spese a carico del ricorrente, liquidate in €3.500,00 oltre oneri.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
"Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato."
La Corte conferma che la sottoscrizione dell'avviso da parte del capo d'ufficio o di funzionario da questi validamente delegato è garanzia essenziale; se contestata, incombe sull'Amministrazione provare l'esistenza e la validità della delega (delega deve indicare il nominativo del delegato, pena nullità)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
prescrizione relativa all'obbligo di motivazione dell'atto
L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato anche per relationem se il processo verbale di constatazione (PVC) è stato portato a conoscenza del contribuente; non è necessaria la ripetizione delle prove nell'avviso quando il PVC è noto all'interessato
Sull'onere della prova la Corte riconferma che l'Amministrazione assume l'onere di dimostrare la legittimità dell'atto quando il contribuente ne contesta la sottoscrizione o la delega
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, 57, 58
Richiamate come disposizioni di procedimento tributario: la Corte valuta l'errore in procedendo e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato alla luce dei limiti del giudizio di legittimità
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 12, comma 7
Richiamati in relazione al diritto di difesa e all'onere di motivazione: la Corte verifica che non vi sia stata lesione di tali principi, ma ritiene che molte censure costituiscano invece critica del merito
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Riferita alla motivazione degli atti amministrativi; la Corte ritiene adeguata la motivazione quando il PVC è stato portato a conoscenza del contribuente
Codice di procedura civile, art. 360
riprodotto nei motivi di cassazione (numeri di vizio: n.3, n.4, n.5)
Fondamento delle censure di legittimità in cassazione; la Corte accoglie solo le questioni di diritto e di motivazione che non si risolvono in mera critica del merito
Riferito al mezzo di prova testimoniale nella discussione sull'onere probatorio; la Corte non ha ritenuto che vi fosse omissione di valutazione che potesse incidere sul giudizio di legittimità
D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a) e b)
Richiamato in riferimento alla figura del reggente: la sottoscrizione dell'avviso da parte del reggente è valida se riferibile all'esercizio delle funzioni del titolare
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in dispositivo per gli effetti processuali relativi al versamento in caso di soccombenza
Massime di principio
- Se il contribuente contesta la legittimità della sottoscrizione o della delega di firma su un avviso di accertamento, l'Amministrazione deve provare l'esistenza e la validità della delega; la delega deve indicare il nominativo del delegato per non essere nulla.
- Un avviso di accertamento può validamente motivare per relationem richiamando un verbale di constatazione (PVC) già portato a conoscenza del contribuente; non è necessario riprodurre integralmente le prove nell'avviso se il PVC è noto all'interessato.
- Le doglianze che si limitano a criticare l'apprezzamento delle risultanze di fatto operato dai giudici di merito sono, in cassazione, in larga parte inammissibili: la Corte di legittimità interviene sui profili di diritto e sugli eventuali vizi di motivazione, non sulla valutazione del merito debitamente motivata.
- La strumentalità di un bene all'attività professionale si valuta in base all'effettivo uso e alle circostanze di fatto (anche locazione a terzi), non solo sulla base della titolarità o della mancata riunificazione catastale.
- Quando si propone in appello o in Cassazione una questione complessa che mescola profili probatori e di fatto, è necessario formulare censure di diritto e indicare esattamente il vizio motivazionale o procedurale; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile o rigettata.
- L'onere probatorio, quando il contribuente contesti specifici elementi (es. imputazione di spese o quote di ammortamento), resta in capo all'Amministrazione quando si tratta di provare i presupposti dell'accertamento; tuttavia la valutazione giudiziale delle prove rimane riservata ai giudici di merito.
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