Cassazione Civile, Sentenza n. 23807/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2268/2016; con atto del 8 novembre 2021 le parti hanno dichiarato di aver definito la lite e hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La Corte ha rilevato che la richiesta di estinzione non poteva essere accolta poiché il difensore della ricorrente non era munito del relativo potere, ma ha comunque rilevato la dichiarazione congiunta di definizione della lite e ha pronunciato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità in conformità alla richiesta congiunta delle parti; ha altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, ritenendo che la sanzione del raddoppio si applica solo quando l'impugnazione si conclude con la conferma integrale della statuizione impugnata (rigetto ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità), mentre la cessazione per accordo negoziale comporta la perdita di efficacia della sentenza per ragione dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater (e comma 1-bis)
Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, si applica soltanto quando il procedimento di cassazione si conclude con la conferma integrale dell'efficacia della statuizione impugnata (rigetto dell'impugnazione o dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità). Non si applica quando la causa si estingue per cessazione della materia del contendere derivante da un accordo tra le parti.
Cass. S.U., n. 8980/2017
Precedente orientamento secondo cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti determina la caducazione delle pronunce di merito senza far scattare le sanzioni previste per la conferma integrale della sentenza impugnata.
Cass. S.U., n. 24632/2019
Citata come ulteriore riferimento giurisprudenziale a sostegno della distinzione tra esito sfavorevole sul merito e cessazione per accordo tra le parti; conferma l'orientamento sulla non applicabilità del raddoppio del contributo in caso di definizione negoziale della lite.
Massime di principio
- La definizione della lite mediante accordo tra le parti determina la cessazione della materia del contendere e la perdita di efficacia delle pronunce dei precedenti gradi di giudizio, ma non equivale automaticamente all'estinzione richiesta proceduralmente se mancano i poteri formali del difensore.
- Il giudice della cassazione può dichiarare la cessazione della materia del contendere anche se non può formalmente accogliere una istanza di estinzione inoltrata da un difensore privo di mandato specifico; in ogni caso il collegio registra la sopravvenuta definizione della lite.
- Se le parti chiedono la compensazione delle spese, il giudice può disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio; è utile prevedere espressamente la regolazione delle spese nell'accordo tra le parti.
- La sanzione del raddoppio del contributo unificato (art.13 d.P.R.115/2002) si applica solo quando l'impugnazione si risolve con la conferma integrale della decisione impugnata (rigetto o pronuncia di inammissibilità/improcedibilità); non si applica quando la causa cessa per accordo tra le parti.
- In situazioni analoghe è importante verificare e predisporre i poteri formali del difensore (mandato a transigere o a chiedere l'estinzione) per evitare rilievi formali che possano ostacolare la piena esecuzione delle richieste concordate.
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