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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24006/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Abruzzo n.156/02/17 relativa ad avviso di accertamento (TA3010302458/2014) per l'anno 2010, connesso ad altri avvisi per gli anni 2009-2011. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione €18.695,00 per indebita deduzione di componenti negativi (quote di ammortamento, interessi passivi e spese di manutenzione) relative a una porzione immobiliare acquistata all'asta (piano secondo, int. 3, prezzo €122.710) ritenuta non strumentale all'attività professionale del contribuente, operando il computo indistinto e il frazionamento delle spese tra due porzioni immobiliari. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sotto sei profili: illegittimità della delega di firma e nullità degli atti; nullità della motivazione per relationem; violazione del diritto di difesa e difetto di motivazione della sentenza impugnata; errore in procedendo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea valutazione della prova e dell'inerenza delle spese di ristrutturazione; falsa applicazione di norme in relazione alla non strumentalità dell'immobile (parziale locazione a terzi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi (in particolare ha confermato l'orientamento secondo cui la delega di firma deve essere dimostrata dall'Amministrazione se contestata e che la motivazione per relationem è valida se il verbale è stato portato a conoscenza del contribuente) e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché costituiscono critiche di merito alle valutazioni di fatto e alle risultanze del giudice d'appello. Confermato, in ultima analisi, il dispositivo di merito nella parte che computava la ripresa a tassazione (la C.T.R. aveva ridotto la ripresa al 40% degli importi) e rigettato l'appello dell'Agenzia. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate per €3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Il ricorso è quindi respinto e il resistente soccombe solo in relazione ai profili riformati in grado d'appello già formulati precedentemente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.»

    La Corte conferma che la sottoscrizione dell'avviso deve essere quella del titolare o di un delegato valido; se il contribuente contesta la delega, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrarne la sussistenza e i requisiti (la delega deve indicare nominativo del delegato affinché non sia nulla).

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 58

    Richiamati rispetto ai poteri di sottoscrizione e ai profili processuali del contenzioso tributario; la Corte utilizza tali norme per inquadrare le eccezioni procedurali e i limiti del sindacato di Cassazione.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56

    La motivazione dell'avviso di accertamento è conforme all'art. 56 se pone il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; il richiamo per relationem a verbali è valido se il contribuente ha avuto conoscenza del verbale.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Invocata in riferimento al principio di motivazione degli atti amministrativi; Corte ritiene corretta la motivazione per relationem quando il verbale è stato portato a conoscenza del contribuente.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 7 e 12

    Richiamati in relazione al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte valuta se le doglianze processuali configurino violazione di tali principi e conclude negativamente ove il contraddittorio sia stato adeguato.

  • codice civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova: la Corte rileva che, pur spettando all'Amministrazione fornire la prova dell'operato e della legittimità degli atti, molte censure del ricorrente erano in realtà ricostruzioni di merito e quindi inammissibili in Cassazione.

  • codice civile, art. 2729

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento degli elementi peritali o probatori; la Corte non ha ritenuto il vizio di valutazione tale da giustificare l'annullamento in sede di legittimità.

  • codice di procedura civile, artt. 112 e 345

    Richiamati in ordine all'errore in procedendo e alla legittimità dei provvedimenti decisionali; la Corte chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su questioni di fatto e motivazione del giudice di merito.

  • d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20

    Citato dalla giurisprudenza come riferimento al ruolo del 'reggente' e alle ipotesi in cui la firma del sostituto è ritenuta valida; utile per definire chi possa validamente sottoscrivere avvisi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese e all'atto finale del dispositivo; la sentenza dà atto dei presupposti processuali ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • La delega di firma per atti impositivi deve essere documentabile e, se contestata, l'Amministrazione ha l'onere di provarne la sussistenza; la delega priva di indicazione nominativa può determinare la nullità dell'atto.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando il verbale richiamato è stato portato a conoscenza del contribuente (es.: redatto in contraddittorio o notificato); in tal caso non è necessario riprodurne integralmente il contenuto nell'avviso.
  • La Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito: i ricorsi che di fatto criticano l'apprezzamento delle prove sono inammissibili.
  • La qualificazione di un immobile come 'strumentale' richiede una valutazione concreta delle circostanze (uso effettivo, locazioni, riunificazione catastale); la mera presenza di una locazione a terzi non determina automaticamente la non strumentalità se il giudice di merito valuta diversamente in base alle evidenze.
  • Sulle questioni di onere della prova in materia tributaria: l'Amministrazione deve dimostrare i fatti posti a fondamento dell'accertamento; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia compiuto una valutazione motivata, la Cassazione non la sostituisce con una rivalutazione complessiva dei fatti.
  • In casi simili, chi ricorre in Cassazione deve concentrare le censure su questioni di diritto e di legittimità (vizi di motivazione formale, violazioni di norme processuali e principi costituzionali), evitando una mera rinnovazione del merito.

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