Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23902/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili (in solido) nei confronti dei controricorrenti per il mancato adempimento degli obblighi di mediatore immobiliare (art. 1759 c.c.), in particolare per non aver segnalato l'esistenza di un'ipoteca sull'immobile oggetto di proposta e preliminare; i controricorrenti avevano chiesto risarcimento per complessivi €80.000,00 e la restituzione di €2.500,00 di provvigione. In primo grado era stata concessa solo la restituzione della provvigione; la Corte d'appello aveva invece condannato i due ex soci (LUCA e ANTONIETTA) al pagamento di €60.000,00 in danni (escludendo €20.000,00 ritenuta penale del venditore) e alle spese. In Cassazione i ricorrenti deducono errata applicazione di norme processuali e sostanziali: irregolarità della notifica dell'appello per cancellazione della società dal Registro delle Imprese (art. 299 e ss. c.p.c.), e nell'ipotesi di responsabilità della accomandante ANTONIETTA la violazione dell'onere della prova (art. 2324 e 2697 c.c.), nonché errata valutazione della compensatio lucri cum damno (artt. 1223 e 1227 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da LUCA PASSARETTI (ossia ha confermato la sua responsabilità e la decisione impugnata rispetto a lui) e ha invece accolto il motivo relativo alla posizione di ANTONIETTA PAGLIARO: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quest'ultima e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per riesame e liquidazione delle spese relative. Per LUCA PASSARETTI è stata prevista la condanna al pagamento delle spese di Cassazione. Inoltre la Corte ha precisato principi di diritto relativi all'ultrattività del mandato alla lite (che legittima la notifica dell'appello al procuratore della società cancellata se l'evento non è stato dichiarato o notificato) e al riparto dell'onere probatorio a carico del creditore quando si chiede la responsabilità dell'ex socio accomandante: il creditore deve provare l'entità della quota di liquidazione effettivamente percepita dal socio.

Norme richiamate

  • art. 1759 c.c.

    Norma richiamata in fatto quale fonte degli obblighi del mediatore: la mancata informazione circa l'ipoteca è stata ritenuta in primo grado inadempimento del mediatore. La Corte ha valutato la rilevanza dell'inadempimento nella causazione del danno.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato nel tema dell'evento interruttivo per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese; la Corte ricorda che la cancellazione può interrompere il processo se dichiarata/portata a conoscenza, ma se il procuratore non dichiara o notifica l'evento resta operante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite.

  • art. 300 c.p.c.

    Norma connessa all'obbligo di dichiarazione/NOTIFICA dell'evento di estinzione: l'omessa dichiarazione da parte del procuratore determina la prosecuzione della rappresentanza processuale e la legittimità della notifica dell'impugnazione al procuratore stesso.

  • art. 330 c.p.c.

    Autorizza la notificazione dell'impugnazione al procuratore nominato; la Corte afferma che tale notifica è ammissibile quando l'evento interruttivo non è stato dichiarato o notificato correttamente.

  • art. 2324 c.c.

    Norma sulla responsabilità del socio dopo l'estinzione della società: il socio accomandante (limitato) risponde verso i creditori nei limiti della quota di liquidazione percepita; la Corte ha ritenuto che tale responsabilità non può essere automatica e richiede prova della percezione della quota.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamata insieme all'art. 2324 per distinguere la posizione del socio accomandatario (illimitata responsabilità) da quella dell'accomandante; conferma che il socio illimitatamente responsabile può essere chiamato a rispondere senza lo stesso onere probatorio richiesto per l'accomandante.

  • art. 2697 c.c.

    Regola dell'onere della prova: la Corte ha affermato che il creditore che agisce contro l'ex socio per debiti sociali deve provare la distribuzione dell'attivo e l'effettiva riscossione di una quota da parte del socio (elemento costitutivo del diritto).

  • artt. 1223 e 1227 c.c.

    Norme relative alla liquidazione del danno e alla compensatio lucri cum damno: la Corte conferma che il beneficio conseguito dal danneggiato può compensare il danno solo se ha una diretta connessione causale con l'illecito; se il vantaggio deriva da evento autonomo non va compensato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 comma 1-quater

    Richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il possibile versamento, lasciando all'amministrazione giudiziaria la verifica concreta dell'obbligo di versamento.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese interrompe il rapporto societario ma non necessariamente impedisce la prosecuzione del processo: se il procuratore non dichiara o non notifica l'evento interruttivo, vale la regola dell'ultrattività del mandato alla lite e la notifica dell'impugnazione al procuratore resta valida.
  • La responsabilità dell'ex socio accomandante per debiti sociali è limitata alla quota di liquidazione effettivamente percepita: il creditore che agisce contro l'ex socio deve provare l'ammontare dell'attivo distribuito e che il socio abbia effettivamente ricevuto la quota (onere della prova ex art. 2697 c.c.).
  • Per la compensatio lucri cum damno è necessario un nesso causale diretto e adeguato tra l'illecito e il vantaggio ottenuto: benefici derivanti da fatti autonomi o da scelte del danneggiato non si compensano con il danno richiesto.
  • Nel giudizio per responsabilità del mediatore immobiliare, la mancata comunicazione di gravami reali (es. ipoteca) può integrare inadempimento rilevante ex art. 1759 c.c., ma il danno risarcibile va valutato con riferimento alla certezza e attualità della perdita subita e alla relazione causale tra omissione e pregiudizio patrimoniale.
  • Quando più soggetti erano soci di una società cancellata e la società è stata costituita in giudizio tramite procuratore, la costituzione in appello dei singoli ex soci può regolarizzare la posizione processuale; tuttavia rimane l'onere probatorio circa le somme eventualmente riscosse in liquidazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.