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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23819/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1292, 1294 e 180 c.c. sostenendo che i crediti derivanti dai mutui erogati congiuntamente a lui e alla moglie dovessero ritenersi obbligazioni parziarie dal lato attivo (non solidali), sicché il pagamento effettuato dal terzo in favore della sola moglie non avrebbe avuto effetto liberatorio nei confronti del debitore per la quota spettante al ricorrente (50%). Inoltre censurava l'ammissione/valorizzazione in appello di una testimonianza ritenuta acquisita mediante domande del giudice oltre i capitoli di prova ammessi (violazione artt. 244, 253 e 257 c.p.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che, applicando la disciplina della comunione legale, ha ritenuto che il prestito concesso congiuntamente dai coniugi e nondistinto come personale fosse credito della comunione; il pagamento integrale effettuato dal debitore a favore e a mani di uno solo dei coniugi (la moglie) ha avuto effetto estintivo dell'intero debito e quindi liberatorio per il debitore. Quanto al profilo probatorio, la Corte ha ritenuto il secondo motivo assorbito dal rigetto del primo e, comunque, inammissibile per carenza di specifica riproduzione dei capitoli di prova ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c. Le spese di cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 1292 c.c.

    Riferito in relazione alla disciplina delle obbligazioni e alla distinzione tra solidarietà attiva (che non si presume) e parziarietà; la Corte sottolinea che la solidarietà attiva richiede pattuizione espressa ma che il caso si risolve con le regole della comunione legale.

  • art. 1294 c.c.

    Riferito in tema di obbligazioni soggettivamente complesse e regole sulla parziarietà fra creditori; la Corte conferma che, pur sussistendo la regola generale di parziarietà senza patto di solidarietà, la comunione legale crea un diverso regime applicabile.

  • art. 177 c.c. (lett. a)

    Richiamato per il principio secondo cui gli acquisti di cose o diritti rientrano nella comunione; la Corte ha qualificato la ricezione di una somma ingente a favore di un coniuge come acquisto che ricade nella comunione.

  • art. 180 c.c.

    Richiesto per la disciplina dell'amministrazione dei beni della comunione legale: la Corte ritiene che, per atti relativi alla comunione, ciascun coniuge possa compiere atti conservativi e procedere anche separatamente a tutela della comunione; ne consegue che il pagamento effettuato al singolo coniuge ha efficacia liberatoria.

  • art. 244 c.p.c.

    Citato in relazione ai limiti e alle modalità di assunzione della prova testimoniale; la censura riguardava l'eventuale formulazione da parte del giudice di domande oltre i capitoli ammessi.

  • art. 253 c.p.c.

    Richiamato perché disciplina il potere del giudice di porre domande al testimone per chiarimenti su circostanze già ammesse; la Corte precisa che il giudice può chiedere chiarimenti ma il ricorrente non ha dimostrato in cassazione che le domande fossero effettivamente 'fuori capitolo'.

  • art. 257 c.p.c.

    Riferito nel contesto della disciplina processuale della testimonianza e del procedimento di assunzione della prova orale; la censura del ricorrente riguardava l'illegittimità delle domande del giudice nella fase testimoniale.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile parte del gravame perché il ricorrente non ha riprodotto i capitoli di prova necessari per verificare la presunta violazione dell'art. 253 c.p.c.; sanziona la mancata specificazione dei mezzi di prova in cassazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-bis, 1-quater)

    Richiamato in relazione all'obbligo, per la parte soccombente che propone ricorso in epoca successiva al 30 gennaio 2013, di versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato; la sentenza dà atto della necessità del relativo versamento.

Massime di principio

  • Se due coniugi in regime di comunione legale concedono congiuntamente un prestito senza distinguere importi personali, il credito appartiene alla comunione e non ai singoli coniugi separatamente.
  • Il pagamento da parte del debitore effettuato a favore di uno solo dei coniugi, quando il credito è della comunione, ha efficacia estintiva dell'intero debito e libera il debitore.
  • La solidarietà attiva tra più creditori non si presume e richiede patto espresso; tuttavia, la comunione legale può produrre effetti diversi che prevalgono sulla regola di parziarietà delle obbligazioni dal lato attivo.
  • Se si ritiene che il mutuo sia stato concesso con denaro personale va detto chiaramente nel titolo: l'assenza di tale indicazione porta alla presunzione che il denaro appartenga alla comunione.
  • La via di regresso o le pretese tra coniugi in ordine a somme rientranti nella comunione devono essere esercitate nei rapporti interni tra i coniugi (es. in sede di separazione/liquidazione della comunione), non contro il terzo che ha pagato correttamente alla comunione.
  • Dal punto di vista processuale, per censurare in cassazione la legittimità delle domande del giudice in sede di prova testimoniale è necessario riprodurre i capitoli di prova e dimostrare con precisione l'estraneità delle domande rispetto ai capitoli ammessi, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La ricezione di somme importanti da parte di un coniuge, senza specificazione di carattere personale, può essere qualificata come acquisto ricadente nella comunione anche se materialmente incassate dal singolo.

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