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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31642/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di una cartella di pagamento relativa a TARSU per le annualità 2009-2012. In primo grado la cartella era stata annullata; in appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame dell’agente della riscossione e rigettato il ricorso della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) deduceva la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione della decisione di primo grado da parte del Comune; 2) e 3) contestava la sanatoria del difetto di rappresentanza/costituzione dell’agente della riscossione e la concessione del termine ex art. 182 c.p.c.; 4) censurava la ritenuta legittimità dell’iscrizione a ruolo e della riscossione della TARSU prima della definitività degli avvisi di accertamento; 5) contestava la motivazione della cartella, in particolare quanto al calcolo degli interessi e all’indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non si era formato alcun giudicato interno sulla pretesa tributaria, poiché la sentenza di primo grado aveva annullato solo la cartella e non il ruolo; ha ritenuto corretta la sanatoria del difetto di rappresentanza mediante termine ex art. 182 c.p.c., essendo comunque valida la costituzione dell’Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro; ha confermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo della TARSU anche prima della definitività degli avvisi di accertamento; ha infine ritenuto sufficiente la motivazione della cartella, richiamante gli avvisi precedenti e conforme al modello ministeriale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 163, L. 296/2006

    La cartella era stata ritenuta emessa in violazione di tale disposizione dalla sentenza di primo grado, ma la Corte precisa che ciò aveva riguardato solo la cartella e non la pretesa tributaria sottostante.

  • art. 39, d.lgs. 112/1999

    Il giudicato formatosi tra contribuente e agente della riscossione spiega effetti anche nei confronti dell’ente impositore.

  • art. 182 c.p.c.

    Il termine per regolarizzare la rappresentanza è correttamente assegnabile; solo l’inesistenza della procura impedisce la sanatoria.

  • art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933

    Richiamato per il regime del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e del libero foro per l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • artt. 4 e 17, d.lgs. 50/2016

    Richiamati in relazione ai criteri per il ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia.

  • art. 1, comma 5, d.l. 193/2016, conv. in L. 225/2016

    Norma richiamata quale base del sistema di scelta del patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • art. 72, d.lgs. 507/1993

    In tema di TARSU non impedisce l’iscrizione a ruolo dell’intera pretesa prima della definitività degli avvisi impugnati.

  • art. 15, d.P.R. 602/1973

    Il limite del terzo non si applica, nella fattispecie TARSU esaminata, alla riscossione prima della definitività dell’accertamento.

  • art. 68, comma 1, d.lgs. 546/1992

    La riscossione frazionata prevista dalla norma opera solo dopo una sentenza tributaria di merito, non nel caso esaminato.

  • art. 7, L. 212/2000

    La cartella è congruamente motivata se richiama l’atto presupposto che abbia già determinato il quantum del debito e gli interessi.

  • art. 3, L. 241/1990

    La motivazione della cartella è sufficiente se consente di comprendere la pretesa e i suoi accessori tramite il richiamo all’atto precedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ha comportato la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la sentenza di primo grado annulla solo la cartella di pagamento e non anche il ruolo o la pretesa tributaria, non si forma giudicato interno sulla debenza del tributo.
  • L’impugnazione proposta dall’agente della riscossione può spiegare effetti anche nei confronti dell’ente impositore, in ragione della scissione tra titolarità del credito e sua riscossione.
  • La regolarizzazione del difetto di rappresentanza è consentita mediante assegnazione di un termine ex art. 182 c.p.c.; la sanatoria è esclusa solo in caso di inesistenza della procura o di mancanza assoluta della stessa.
  • Per la TARSU, l’iscrizione a ruolo della pretesa può essere effettuata anche prima della definitività dell’avviso di accertamento impugnato, non operando in tale ipotesi il limite del recupero frazionato previsto per altre fattispecie.
  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata se, dopo un precedente atto fiscale che abbia già determinato il debito e gli interessi, richiama quell’atto e indica gli accessori maturati; non è necessaria la riproduzione analitica di tutti i criteri di calcolo.
  • La presenza del responsabile del procedimento nella cartella, nel contesto di una procedura automatizzata e conforme al modello ministeriale, può ritenersi riferita anche alle funzioni di stampa e notificazione, in mancanza di elementi contrari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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